Art. 5 Dimensioni minime della parcella agricola e dell'azienda e disponibilita' degli ettari ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari. 2. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) n. 640/2014, si considera ammissibile, all'interno della parcella del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tare: a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento; b) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento; c) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il venti per cento e fino al cinquanta per cento; d) il trenta per cento della superficie con tara superiore al cinquanta per cento e inferiore al settanta per cento sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente decreto, la percentuale di ammissibilita' e' elevata al cinquanta per cento nel caso in cui la copertura di erba e altre specie erbacee da foraggio non e' prevalente, ma sulla superficie insistono comunque piante foraggere non erbacee tradizionalmente pascolate che, unitamente all'erba e alle altre piante erbacee da foraggio, coprono oltre il cinquanta per cento della superficie; e) nei casi diversi di cui alla lettera d) del presente comma, non e' ammissibile l'intera superficie della parcella con tara superiore al cinquanta per cento. 3. Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, tuttavia la superficie richiesta in domanda deve essere conforme alla definizione di ettaro ammissibile di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 4. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi devono essere allegate alla domanda unica di cui all'art. 11 del presente decreto. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno e' consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda. 5. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sugli ettari ammissibili, fermo restando l'utilizzo prevalente per un'attivita' agricola, e' consentito, previa comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente, svolgere un'attivita' non agricola purche' quest'ultima rispetti tutte le seguenti condizioni: a) non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni; b) non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; c) consente il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.