Art. 5 
 
Dimensioni  minime  della  parcella   agricola   e   dell'azienda   e
               disponibilita' degli ettari ammissibili 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  72,  paragrafo  1,  secondo  comma,   del
regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di  una  parcella
agricola oggetto di una domanda d'aiuto e' fissata in 0,02 ettari. 
  2. Ai sensi dell'art. 10  del  regolamento  (UE)  n.  640/2014,  si
considera  ammissibile,  all'interno   della   parcella   del   prato
permanente, la seguente superficie conseguente a tare: 
    a) l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati
e/o con roccia affiorante con tara fino al cinque per cento; 
    b) l'ottanta per cento  della  superficie  per  prati  permanenti
cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il
cinque per cento e fino al venti per cento; 
    c) il cinquanta per cento della superficie per  prati  permanenti
cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il
venti per cento e fino al cinquanta per cento; 
    d) il trenta per cento della superficie  con  tara  superiore  al
cinquanta per cento e inferiore al settanta  per  cento  sulle  quali
sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 2,  comma
1, lettera e) del presente decreto, la percentuale di  ammissibilita'
e' elevata al cinquanta per cento nel caso in  cui  la  copertura  di
erba e altre specie erbacee da foraggio non e' prevalente,  ma  sulla
superficie  insistono   comunque   piante   foraggere   non   erbacee
tradizionalmente pascolate che,  unitamente  all'erba  e  alle  altre
piante erbacee da foraggio, coprono  oltre  il  cinquanta  per  cento
della superficie; 
    e) nei casi diversi di cui alla lettera d)  del  presente  comma,
non e'  ammissibile  l'intera  superficie  della  parcella  con  tara
superiore al cinquanta per cento. 
  3.  Gli  ettari  ammissibili  devono  essere  a  disposizione   del
richiedente alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, tuttavia la
superficie richiesta in domanda deve essere conforme alla definizione
di  ettaro  ammissibile  di  cui  all'art.  32,  paragrafo   2,   del
regolamento (UE) n. 1307/2013, nel  corso  dell'intero  anno  civile,
salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 
  4. Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili
ai  sensi  dell'art.  32,  paragrafo  6,  del  regolamento  (UE)   n.
1307/2013,  le  etichette  ufficiali  poste  sugli  imballaggi  delle
sementi devono essere allegate alla domanda unica di cui all'art.  11
del presente decreto. Per le  semine  successive  alla  presentazione
della  domanda   unica   le   etichette   devono   essere   trasmesse
all'organismo pagatore competente entro il  30  giugno  dell'anno  di
domanda.  Per  le  semine  successive  al  30  giugno  e'  consentito
consegnare le etichette entro il  termine  ultimo  del  1°  settembre
dell'anno di domanda. 
  5. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013,  sugli  ettari  ammissibili,  fermo  restando   l'utilizzo
prevalente  per  un'attivita'   agricola,   e'   consentito,   previa
comunicazione preventiva all'organismo pagatore competente,  svolgere
un'attivita' non agricola  purche'  quest'ultima  rispetti  tutte  le
seguenti condizioni: 
    a) non occupa la superficie agricola interferendo con l'ordinaria
attivita' agricola per un periodo superiore a sessanta giorni; 
    b) non utilizza strutture permanenti che  interferiscono  con  lo
svolgimento dell'ordinario ciclo colturale; 
    c) consente il mantenimento di  buone  condizioni  agronomiche  e
ambientali.