Art. 7 
 
                       Riduzione dei pagamenti 
 
  1. L'importo del pagamento di base da concedere ad  un  agricoltore
ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e'
ridotto, per un dato anno civile, del  cinquanta  per  cento  per  la
parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e,  qualora
l'importo cosi' ridotto superi gli  euro  cinquecentomila,  la  parte
eccedente e' ridotta del cento per cento. 
  2. Ai fini della determinazione degli importi di  cui  al  comma  1
sono detratte le spese  sostenute  nell'anno  civile  precedente  per
salari  e  stipendi  legati  all'esercizio  dell'attivita'  agricola,
compresi le imposte, gli oneri sociali  sul  lavoro  e  i  contributi
previdenziali  ed  assistenziali  pagati  dall'imprenditore  per   la
propria  posizione  e  per   quella   dei   suoi   familiari   legati
all'esercizio  dell'attivita'  agricola.   In   mancanza   dei   dati
disponibili  sui   salari   effettivamente   versati   e   dichiarati
dall'agricoltore nell'anno precedente,  si  utilizzano  i  dati  piu'
recenti a disposizione. 
  3.  Alle  variazioni  giuridiche,  societarie  e/o  di  consistenza
aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo
di eludere le riduzioni di cui al presente articolo,  si  applica  la
clausola di elusione di cui  all'art.  60  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013.