Art. 7 Riduzione dei pagamenti 1. L'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e' ridotto, per un dato anno civile, del cinquanta per cento per la parte dell'importo al di sopra di euro centocinquantamila e, qualora l'importo cosi' ridotto superi gli euro cinquecentomila, la parte eccedente e' ridotta del cento per cento. 2. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1 sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attivita' agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attivita' agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati piu' recenti a disposizione. 3. Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013.