Art. 3 Fattispecie legittimanti il ricorso 1. L'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice, si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto. 2. Si intendono di rilevante impatto contratti: a) che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori; b) relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico, ad interventi disposti a seguito di calamita' naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; c) riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; d) relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; e) aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro. 3. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre, per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di pubblicazione; per gli altri atti, dall'acquisizione della notizia, da parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto.