Art. 3 
 
                 Fattispecie legittimanti il ricorso 
 
  1. L'impugnazione di cui all'art. 211, comma 1-bis, del codice,  si
esercita nei confronti di atti  relativi  a  contratti  di  rilevante
impatto. 
  2. Si intendono di rilevante impatto contratti: 
    a) che riguardino,  anche  potenzialmente,  un  ampio  numero  di
operatori; 
    b) relativi ad  interventi  in  occasione  di  grandi  eventi  di
carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico,  ad
interventi disposti a seguito di calamita' naturali, di interventi di
realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; 
    c) riconducibili a fattispecie criminose,  situazioni  anomale  o
sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti; 
    d) relativi ad opere,  servizi  o  forniture  aventi  particolare
impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio,
la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale; 
    e) aventi ad oggetto lavori di importo  pari  o  superiore  a  15
milioni di euro ovvero  servizi  e/o  forniture  di  importo  pari  o
superiore a 25 milioni di euro. 
  3. Il termine per l'esercizio del potere di cui al comma 1 decorre,
per gli atti soggetti a pubblicita' legale o notiziale, dalla data di
pubblicazione; per gli altri atti, dall'acquisizione  della  notizia,
da parte dell'Autorita', dell'emanazione dell'atto.