Art. 4 
 
                          Atti impugnabili 
 
  1. Nell'esercizio dei poteri di cui al  presente  capo  l'Autorita'
impugna i seguenti atti: 
    a) regolamenti e atti amministrativi di carattere generale, quali
bandi, avvisi, sistemi di qualificazione  degli  operatori  economici
istituiti dagli enti aggiudicatori  nei  settori  speciali,  atti  di
programmazione, capitolati speciali di appalto,  bandi-tipo  adottati
dalle  stazioni  appaltanti,  atti  d'indirizzo   e   direttive   che
stabiliscono  modalita'  partecipative  alle  procedure  di  gara   e
condizioni contrattuali; 
    b)  provvedimenti  quali  delibere  a  contrarre,  ammissioni  ed
esclusioni  dell'operatore  economico  dalla  gara,   aggiudicazioni,
validazioni e  approvazioni  della  progettazione,  nomine  del  RUP,
nomine della  commissione  giudicatrice,  atti  afferenti  a  rinnovo
tacito, provvedimenti applicativi della clausola revisione  prezzi  e
dell'adeguamento dei  prezzi,  autorizzazioni  del  Responsabile  del
procedimento e/o approvazioni di varianti o modifiche, affidamenti di
lavori, servizi o forniture supplementari.