Art. 5 
 
                      Proposizione del ricorso 
 
  1. Il  ricorso  e'  proposto  previa  delibera  del  Consiglio,  su
proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge.  La  delibera
contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti
il ricorso.  In  casi  di  urgenza  il  ricorso  e'  proposto  previa
decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio. 
  2. Ai fini della  rapida  verifica  degli  elementi  di  conoscenza
contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori
informazioni  all'amministrazione  che  ha  adottato   l'atto.   Tale
richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.