Art. 5 Proposizione del ricorso 1. Il ricorso e' proposto previa delibera del Consiglio, su proposta dell'Ufficio competente, nei termini di legge. La delibera contiene la motivazione sulla ricorrenza dei presupposti legittimanti il ricorso. In casi di urgenza il ricorso e' proposto previa decisione del Presidente, salva ratifica del Consiglio. 2. Ai fini della rapida verifica degli elementi di conoscenza contenuti nella notizia, l'Ufficio competente puo' chiedere ulteriori informazioni all'amministrazione che ha adottato l'atto. Tale richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso.