Art. 4 Obiettivi del sistema di governo societario 1. Ai fini di cui all'art. 30 del Codice, le imprese si dotano di un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessita' dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all'attivita' svolta, operando a tali fini scelte applicative adeguatamente formalizzate e motivate. Tale sistema assicura, mediante un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi di cui agli articoli 10 e 17 del presente regolamento: a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali; b) l'identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l'adeguato controllo dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell'impresa anche in un'ottica di medio-lungo periodo; c) la tempestivita' del sistema di reporting delle informazioni aziendali nonche' d) l'attendibilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e gestionali; e) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo; f) la conformita' dell'attivita' dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali. 2. I presidi relativi al sistema di governo societario coprono ogni tipologia di rischio aziendale, ivi inclusi quelli di natura ambientale e sociale, generati o subiti, anche secondo una visione prospettica ed in considerazione del fabbisogno complessivo di solvibilita' dell'impresa. La responsabilita' e' rimessa agli organi sociali, ciascuno secondo le rispettive competenze. L'articolazione delle attivita' aziendali nonche' dei compiti e delle responsabilita' degli organi sociali e delle funzioni deve essere chiaramente definita.