Art. 4 
 
             Obiettivi del sistema di governo societario 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 30 del Codice, le imprese si  dotano  di
un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura,
alla portata e alla complessita' dei rischi, attuali  e  prospettici,
inerenti  all'attivita'  svolta,  operando   a   tali   fini   scelte
applicative  adeguatamente  formalizzate  e  motivate.  Tale  sistema
assicura,  mediante  un  efficace  sistema  di  controllo  interno  e
gestione dei rischi di  cui  agli  articoli  10  e  17  del  presente
regolamento: 
    a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali; 
    b)  l'identificazione,  la  valutazione  anche  prospettica,   la
gestione e l'adeguato controllo  dei  rischi,  in  coerenza  con  gli
indirizzi strategici e la propensione al rischio  dell'impresa  anche
in un'ottica di medio-lungo periodo; 
    c) la tempestivita' del sistema di reporting  delle  informazioni
aziendali nonche' 
    d) l'attendibilita' e l'integrita' delle informazioni contabili e
gestionali; 
    e)  la  salvaguardia  del  patrimonio  anche  in   un'ottica   di
medio-lungo periodo; 
    f) la  conformita'  dell'attivita'  dell'impresa  alla  normativa
vigente, alle direttive e alle procedure aziendali. 
  2. I presidi relativi al sistema di governo societario coprono ogni
tipologia  di  rischio  aziendale,  ivi  inclusi  quelli  di   natura
ambientale e sociale, generati o subiti, anche  secondo  una  visione
prospettica  ed  in  considerazione  del  fabbisogno  complessivo  di
solvibilita' dell'impresa. La responsabilita' e' rimessa agli  organi
sociali, ciascuno secondo le rispettive  competenze.  L'articolazione
delle attivita' aziendali nonche' dei compiti e delle responsabilita'
degli  organi  sociali  e  delle  funzioni  deve  essere  chiaramente
definita.