Art. 4 
 
Disposizioni in materia di diplomati magistrali e  per  la  copertura
  dei  posti  di  docente  vacanti   e   disponibili   nella   scuola
  dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Al fine di  assicurare  l'ordinato  avvio  dell'anno  scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica  nell'interesse
degli alunni,  all'esecuzione  delle  decisioni  giurisdizionali  che
comportano  la  decadenza  dei  contratti,  a  tempo  determinato   o
indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche  statali,
con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito
entro  l'anno  scolastico  2001-2002,  si  applica,  anche  a  fronte
dell'elevato numero dei  destinatari  delle  predette  decisioni,  il
termine di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto-legge  31  dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1997, n. 30; conseguentemente, le predette  decisioni  sono  eseguite
entro centoventi giorni decorrenti dalla data  di  comunicazione  del
provvedimento   giurisdizionale   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  ((  1-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  la  continuita'  didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno  scolastico
2018/2019, il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca provvede, nell'ambito  e  nei  limiti  dei  posti  vacanti  e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di  cui
al comma 1: 
    a) trasformando i  contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; 
    b) stipulando con i docenti di cui al comma  1,  in  luogo  della
supplenza annuale in  precedenza  conferita,  un  contratto  a  tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. 
  1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50  per  cento  dei  posti  di
docente vacanti e disponibili, sia comuni,  ivi  compresi  quelli  di
potenziamento, che di  sostegno,  nella  scuola  dell'infanzia  e  in
quella primaria e' coperto annualmente,  sino  al  loro  esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso  di  esaurimento  delle
predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti  vacanti
si aggiungono a quelli disponibili per le  procedure  concorsuali  di
cui al comma 1-quater del presente articolo. 
  1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente  vacanti  e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi  dell'art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  nella  scuola
dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie  di  merito  delle  seguenti  procedure
concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui alla lettera a): 
    a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi  dell'art.  1,  comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a  coloro  che
hanno raggiunto il punteggio  minimo  previsto  dal  bando,  sino  al
termine di validita' delle graduatorie medesime,  fermo  restando  il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; 
    b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
al netto dei posti di cui alla lettera a), e'  destinato  il  50  per
cento dei posti di cui all'alinea sino  a  integrale  scorrimento  di
ciascuna graduatoria regionale;  ciascuna  graduatoria  regionale  e'
soppressa al suo esaurimento; 
    c) concorsi ordinari per titoli ed esami,  banditi,  con  cadenza
biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera
b), e 110, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  ai  quali  sono
destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i  posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle  procedure  di  cui
alle lettere a) e b). 
  1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui  al
comma 1-quater,  lettera  b),  in  deroga  alle  ordinarie  procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive  immissioni  in
ruolo,  in  ciascuna  regione   e   distintamente   per   la   scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei  posti  sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento,  che  di  sostegno.  Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista  dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: 
    a) titolo di abilitazione all'insegnamento  conseguito  presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione  primaria  o  di  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni  scolastici,  almeno
due annualita' di servizio  specifico,  anche  non  continuative,  su
posto  comune  o  di  sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14,  della
legge 3 maggio 1999, n. 124; 
    b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente,  conseguiti,  comunque,  entro  l'anno  scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli  abbiano
svolto, nel corso degli  ultimi  otto  anni  scolastici,  almeno  due
annualita' di servizio specifico, anche non  continuative,  su  posto
comune o di sostegno,  presso  le  istituzioni  scolastiche  statali,
valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della  legge  3
maggio 1999, n. 124. 
  1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di  sostegno
possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di  uno  dei
titoli di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1-quinquies,  nonche'
dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente. 
  1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di  cui  al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato. 
  1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative  al  concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti  ai
titoli  posseduti  e  30   punti   alla   prova   orale   di   natura
didattico-metodologica.  Tra  i  titoli   valutabili   rientrano   il
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente  e  il  possesso  di  titoli  di  abilitazione   di   livello
universitario   e   di   ulteriori   titoli   universitari   ed    e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale  sono
riservati sino a 50 dei 70  punti  complessivamente  attribuibili  ai
titoli. 
  1-novies. Il contenuto del bando,  i  termini  e  le  modalita'  di
presentazione delle domande, i titoli  valutabili,  le  modalita'  di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli  e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo  di  cui  al  secondo  periodo  sono
disciplinati    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata  in  misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
  1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di  una
delle graduatorie di cui al  comma  1-quater  comporta  la  decadenza
dalle altre graduatorie  di  cui  al  medesimo  comma  nonche'  dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie  ad  esaurimento  di  cui
all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre  2006,  n.
296. 
  1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
al comma 1-quater, lettere b) e c),  continua  ad  applicarsi  quanto
disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015,  n.
107. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  1,  dell'art.
          14, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1997,  n.  30
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria  e
          contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
          per l'anno 1997): 
              «Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
          amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato,  gli
          enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle  entrate
          - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione  dei
          provvedimenti giurisdizionali e dei lodi  arbitrali  aventi
          efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
          somme di danaro entro il termine di centoventi giorni (106)
          dalla notificazione del titolo  esecutivo.  Prima  di  tale
          termine il  creditore  non  puo'  procedere  ad  esecuzione
          forzata ne' alla notifica di atto di precetto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 399 del decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del  testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): 
              «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso  ai  ruoli
          del personale docente della scuola  materna,  elementare  e
          secondaria, ivi compresi i licei artistici e  gli  istituti
          d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal  fine
          annualmente assegnabili, mediante concorsi  per  titoli  ed
          esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  alle
          graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 
              2. Nel caso in cui la graduatoria di  un  concorso  per
          titoli ed esami sia esaurita  e  rimangano  posti  ad  esso
          assegnati, questi vanno ad aggiungersi a  quelli  assegnati
          alla corrispondente  graduatoria  permanente.  Detti  posti
          vanno reintegrati in occasione della procedura  concorsuale
          successiva. 
              3.  I   docenti   destinatari   di   nomina   a   tempo
          indeterminato   possono    chiedere    il    trasferimento,
          l'assegnazione  provvisoria  o  l'utilizzazione  in   altra
          provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo  servizio   nella
          provincia di  titolarita'.  La  disposizione  del  presente
          comma non si applica al personale di cui all'art. 21  della
          legge 5 febbraio  1992,  n.  104  e  al  personale  di  cui
          all'art. 33, comma 5, della medesima legge.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 605 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «605. Per meglio qualificare  il  ruolo  e  l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore    efficacia    ed    efficienza    al     sistema
          dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro  della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: 
                a)  nel  rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008,  dei
          criteri e dei parametri per la formazione delle  classi  al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per  i
          diversi ordini e gradi  di  scuola  e  le  diverse  realta'
          territoriali, in  modo  da  incrementare  il  valore  medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',  alla  revisione  dei  criteri  e  parametri   di
          riferimento  ai  fini  della  riduzione   della   dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione e  al  contrasto  degli  insuccessi  scolastici
          attraverso la flessibilita' e  l'individualizzazione  della
          didattica, anche al  fine  di  ridurre  il  fenomeno  delle
          ripetenze; 
                b) il perseguimento della sostituzione  del  criterio
          previsto dall'art. 40, comma 3,  della  legge  27  dicembre
          1997,   n.   449,   con   l'individuazione   di    organici
          corrispondenti alle effettive  esigenze  rilevate,  tramite
          una stretta collaborazione tra regioni,  uffici  scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche, attraverso certificazioni  idonee  a  definire
          appropriati interventi formativi; 
                c)  la  definizione  di  un   piano   triennale   per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, circa  la  concreta  fattibilita'  dello
          stesso, per complessive 150.000 unita',  al  fine  di  dare
          adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e  di
          evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere  piu'
          funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni  tese
          ad abbassare l'eta' media del  personale  docente.  Analogo
          piano di assunzioni a tempo  indeterminato  e'  predisposto
          per il  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          (ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione dei piani di  cui  alla  presente  lettera  sono
          conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
          di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente  all'applicazione
          del piano triennale, il Ministro della pubblica  istruzione
          realizza un'attivita' di monitoraggio  sui  cui  risultati,
          entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  riferisce  alle  competenti   Commissioni
          parlamentari, anche al fine di individuare nuove  modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali sistemi  di  reclutamento  del  personale  docente,
          nonche' di verificare, al fine della  gestione  della  fase
          transitoria,  l'opportunita'  di  procedere   a   eventuali
          adattamenti in relazione  a  quanto  previsto  nei  periodi
          successivi. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente  legge  le  graduatorie  permanenti  di  cui
          all'art.  1  del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.   97,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,
          n. 143, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.
          Sono fatti salvi gli inserimenti nelle  stesse  graduatorie
          da effettuare per il biennio 2007-2008 per i  docenti  gia'
          in  possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva   del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano, alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, i corsi abilitanti speciali  indetti  ai  sensi  del
          predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i  corsi  presso  le
          scuole  di  specializzazione  all'insegnamento   secondario
          (SISS), i corsi biennali accademici di secondo  livello  ad
          indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica  della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in Scienza della formazione primaria. La  predetta  riserva
          si intende sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo  di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione  (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata   la
          valutazione dei titoli e dei servizi  dei  docenti  inclusi
          nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione  ai
          futuri concorsi per esami e titoli.  In  correlazione  alla
          predisposizione  del  piano  per   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1°  settembre
          2007 la disposizione di cui  al  punto  B.3),  lettera  h),
          della  tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata   al
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E'  fatta
          salva la valutazione in misura doppia dei servizi  prestati
          anteriormente alla predetta data. Ai  docenti  in  possesso
          dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita  entro
          la data di scadenza  dei  termini  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie permanenti per il biennio  2005/2006-2006/2007,
          privi del requisito di servizio di insegnamento  che,  alla
          data di entrata in vigore della legge  3  maggio  1999,  n.
          124, erano inseriti negli elenchi compilati  ai  sensi  del
          decreto del Ministro della pubblica istruzione 13  febbraio
          1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  3
          maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione  nel
          secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
          musicale nella scuola media  previsto  dall'art.  1,  comma
          2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
          comunque fatte salve le assunzioni  a  tempo  indeterminato
          gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
          Sui  posti  vacanti  e  disponibili  relativi   agli   anni
          scolastici 2007/2008,  2008/2009  e  2009/2010,  una  volta
          completate le nomine di cui al comma 619, si  procede  alla
          nomina dei candidati che  abbiano  partecipato  alle  prove
          concorsuali della procedura riservata bandita  con  decreto
          del Ministro della  pubblica  istruzione  3  ottobre  2006,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
          «Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
          completato la  relativa  procedura  concorsuale  riservata,
          alla quale siano stati ammessi  per  effetto  dell'aliquota
          aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e  non
          nominati in relazione al  numero  dei  posti  previsti  dal
          bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati
          che  abbiano  partecipato  alle  prove  concorsuali   delle
          procedure riservate bandite  con  decreto  dirigenziale  17
          dicembre 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
          Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre
          2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006,
          che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
          formazione previsti dalle medesime  procedure,  ma  non  si
          siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie  per
          la partecipazione agli stessi corsi  di  formazione.  Detti
          candidati possono partecipare  a  domanda  ad  un  apposito
          periodo di formazione e sono ammessi  a  completare  l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi, inserendosi nelle rispettive  graduatorie  dopo  gli
          ultimi graduati. L'onere relativo al  corso  di  formazione
          previsto dal precedente periodo deve essere  sostenuto  nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le  nomine,
          fermo restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di
          assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge  27
          dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo  l'ordine  di
          indizione  delle  medesime  procedure  concorsuali.   Nella
          graduatoria del concorso riservato indetto con  il  decreto
          dirigenziale 17 dicembre  2002  sono,  altresi',  inseriti,
          ulteriormente  in  coda,  coloro  che   hanno   frequentato
          nell'ambito  della   medesima   procedura   il   corso   di
          formazione, superando il successivo esame  finale,  ma  che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza; 
                d)  l'attivazione,  presso  gli   uffici   scolastici
          provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno  delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze  brevi,  con  l'obiettivo   di   ricondurre   gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali; 
                e)  ai  fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 128, della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per i docenti della scuola primaria,  da  realizzare  negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento    delle    competenze     necessarie     per
          l'insegnamento della lingua inglese. A tale  fine,  per  un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza; 
                f)  il  miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche  attraverso  la  riduzione,  a  decorrere   dall'anno
          scolastico 2007/2008, dei carichi orari  settimanali  delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata professionalizzazione e di funzionale  collegamento
          con il territorio.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
          39 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della finanza pubblica): 
              «Art. 39 (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento   e   di   incentivazione   del   part-time).
          (Omissis). 
              3-bis.  A  decorrere  dall'anno  1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del Presidente del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  a
          decorrere dallo stesso anno, entro il 31  gennaio,  prevede
          criteri, modalita'  e  termini  anche  differenziati  delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3, allo scopo di tener conto  delle  peculiarita'  e  delle
          specifiche esigenze  delle  amministrazioni  per  il  pieno
          adempimento dei compiti istituzionali. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 109, 110,  111,
          112 e 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio  2015,  n.  107
          (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
          delega  per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative
          vigenti): 
              «109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95  a
          105, nel rispetto della  procedura  autorizzatoria  di  cui
          all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni, l'accesso  ai  ruoli  a
          tempo indeterminato  del  personale  docente  ed  educativo
          della scuola statale avviene con le seguenti modalita': 
                a)  mediante  concorsi  pubblici  nazionali  su  base
          regionale per titoli ed esami ai sensi  dell'art.  400  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n.  297,  come  modificato  dal  comma  113  del   presente
          articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso
          tiene  conto  del  fabbisogno  espresso  dalle  istituzioni
          scolastiche nei piani triennali dell'offerta  formativa.  I
          soggetti utilmente collocati nelle  graduatorie  di  merito
          dei concorsi pubblici per titoli  ed  esami  del  personale
          docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso
          e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli
          di cui al comma 66,  sono  destinatari  della  proposta  di
          incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed  esprimono,  secondo
          l'ordine  di  graduatoria,  la  preferenza   per   l'ambito
          territoriale di assunzione,  ricompreso  fra  quelli  della
          regione per cui hanno concorso. La rinuncia  all'assunzione
          nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida  e
          motivata giustificazione comportano la cancellazione  dalla
          graduatoria di merito; 
                b) i concorsi di cui alla  lettera  a)  sono  banditi
          anche per i posti di sostegno; a tal fine,  in  conformita'
          con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dal comma 113 del presente articolo, i  bandi  di  concorso
          prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali  per
          titoli ed esami, suddivise per i posti  di  sostegno  della
          scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della  scuola
          primaria, per i posti di sostegno della  scuola  secondaria
          di primo grado e per  quelli  della  scuola  secondaria  di
          secondo grado; il superamento delle rispettive prove  e  la
          valutazione dei relativi titoli da' luogo ad  una  distinta
          graduatoria  di  merito  compilata  per  ciascun  grado  di
          istruzione. Conseguentemente, per i concorsi  di  cui  alla
          lettera  a)  non   possono   essere   predisposti   elenchi
          finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui  posti
          di sostegno; 
                c)  per  l'assunzione  del   personale   docente   ed
          educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n.  297,  fino  a   totale   scorrimento   delle   relative
          graduatorie  ad  esaurimento;  i  soggetti  iscritti  nelle
          graduatorie  ad  esaurimento  del  personale  docente  sono
          assunti, ai sensi delle  ordinarie  facolta'  assunzionali,
          nei ruoli di  cui  al  comma  66,  sono  destinatari  della
          proposta di incarico  di  cui  ai  commi  da  79  a  82  ed
          esprimono, secondo l'ordine delle  rispettive  graduatorie,
          la preferenza  per  l'ambito  territoriale  di  assunzione,
          ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
          Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad  esaurimento,
          l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre
          2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2009, n. 167. 
              110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al  comma
          114, per ciascuna classe di concorso o tipologia  di  posto
          possono accedere alle procedure concorsuali per  titoli  ed
          esami, di cui all'art.  400  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
          dal comma  113  del  presente  articolo,  esclusivamente  i
          candidati in possesso del relativo titolo  di  abilitazione
          all'insegnamento e, per i posti di sostegno per  la  scuola
          dell'infanzia, per la  scuola  primaria  e  per  la  scuola
          secondaria di primo e di  secondo  grado,  i  candidati  in
          possesso del relativo titolo  di  specializzazione  per  le
          attivita'   di   sostegno   didattico   agli   alunni   con
          disabilita'.  Per  il  personale  educativo  continuano  ad
          applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso
          alle relative procedure concorsuali. Ai  concorsi  pubblici
          per titoli  ed  esami  non  puo'  comunque  partecipare  il
          personale docente ed educativo  gia'  assunto  su  posti  e
          cattedre  con  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato nelle scuole statali. 
              111. Per la partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
          titoli ed esami di cui all'art. 400 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  come
          modificato dal comma 113 del presente articolo,  e'  dovuto
          un diritto di segreteria il cui ammontare e' stabilito  nei
          relativi bandi. 
              112. Le somme riscosse ai  sensi  del  comma  111  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della  missione
          "Istruzione  scolastica"  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
              113. (Omissis). 
              114. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, ferma restando la procedura  autorizzatoria,
          bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli
          ed  esami  per  l'assunzione  a  tempo   indeterminato   di
          personale  docente  per  le  istituzioni   scolastiche   ed
          educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
          cui al decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  come
          modificato dal comma 113  del  presente  articolo,  per  la
          copertura,   nei   limiti   delle    risorse    finanziarie
          disponibili,  di  tutti  i  posti  vacanti  e   disponibili
          nell'organico dell'autonomia, nonche' per i  posti  che  si
          rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto  bando
          sono valorizzati, fra i titoli  valutabili  in  termini  di
          maggiore punteggio: 
                a)  il  titolo   di   abilitazione   all'insegnamento
          conseguito  a  seguito  sia  dell'accesso  ai  percorsi  di
          abilitazione  tramite  procedure  selettive  pubbliche  per
          titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica  laurea
          magistrale o a ciclo unico; 
                b) il servizio prestato a tempo determinato,  per  un
          periodo continuativo non inferiore  a  centottanta  giorni,
          nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
          grado.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 400 del  citato
          decreto legislativo n. 297 del 1994: 
              «Art. 400 (Concorsi per  titoli  ed  esami).  -  01.  I
          concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono  indetti
          su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti
          vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
          disponibili, nonche' per i posti che si  rendano  tali  nel
          triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale
          a decorrere dall'anno scolastico  successivo  a  quello  di
          approvazione  delle  stesse  e  perdono  efficacia  con  la
          pubblicazione delle graduatorie del concorso  successivo  e
          comunque alla scadenza del predetto  triennio.  L'indizione
          dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi
          nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento,  di
          un'effettiva vacanza e  disponibilita'  di  cattedre  o  di
          posti di insegnamento,  tenuto  conto  di  quanto  previsto
          dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle  disposizioni  in
          materia di mobilita' professionale  del  personale  docente
          recate  dagli  specifici  contratti  collettivi   nazionali
          decentrati, nonche' del numero dei passaggi di  cattedra  o
          di ruolo attuati  a  seguito  dei  corsi  di  riconversione
          professionale. Per la scuola secondaria resta fermo  quanto
          disposto dall'art. 40, comma 10, della  legge  27  dicembre
          1997, n. 449. 
              02. All'indizione dei  concorsi  di  cui  al  comma  01
          provvede  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,   che
          determina    altresi'    l'ufficio     dell'amministrazione
          scolastica  periferica   responsabile   dello   svolgimento
          dell'intera  procedura  concorsuale  e  della  approvazione
          della relativa graduatoria regionale. Qualora,  in  ragione
          dell'esiguo  numero  dei  posti   conferibili,   si   ponga
          l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
          delle  commissioni  giudicatrici,  il   Ministero   dispone
          l'aggregazione   territoriale   dei   concorsi,   indicando
          l'ufficio dell'amministrazione  scolastica  periferica  che
          deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati.  I
          vincitori del concorso scelgono, nell'ordine  in  cui  sono
          inseriti nella graduatoria, il posto di  ruolo  fra  quelli
          messi a concorso nella regione. 
              03. I bandi relativi al  personale  educativo,  nonche'
          quelli relativi al personale docente della scuola materna e
          della scuola elementare, fissano, oltre ai posti  di  ruolo
          normale,  i  posti  delle  scuole  e  sezioni  speciali  da
          conferire agli aspiranti che, in  possesso  dei  titoli  di
          specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 
              1. I concorsi constano di una  o  piu'  prove  scritte,
          grafiche o pratiche e di una prova orale e  sono  integrati
          dalla valutazione dei titoli di studio  e  degli  eventuali
          titoli accademici, scientifici  e  professionali,  nonche',
          per gli  insegnamenti  di  natura  artistico-professionale,
          anche dei titoli artistico-professionali. 
              2. E' stabilita piu' di una prova  scritta,  grafica  o
          pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
          licei artistici e degli istituti  d'arte  e  la  classe  di
          concorso comprenda piu' insegnamenti  che  richiedono  tale
          forma di accertamento. 
              3. Nel  concorso  per  esami  e  titoli  per  l'accesso
          all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle  prove
          di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una  prova
          facoltativa,  scritta  e  orale,  di   accertamento   della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
          capacita'  didattica  in  relazione   alle   capacita'   di
          apprendimento proprie della fascia di  eta'  dei  discenti.
          Detta prova e'  integrata  da  una  valutazione  di  titoli
          specifici; ad essa sono ammessi  i  candidati  che  abbiano
          conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
          nella prova scritta che nella prova orale. 
              4.  Per  la  valutazione  della  prova  facoltativa  le
          commissioni giudicatrici  dispongono  di  dieci  punti,  in
          aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 
              5. Il Ministero della pubblica istruzione determina  le
          lingue straniere oggetto della prova, nonche',  sentito  il
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione,  i  relativi
          programmi,  il   punteggio   minimo   necessario   per   il
          superamento  della  prova  facoltativa  ed  i  criteri   di
          ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
          prova d'esame e titoli. E' attribuita  specifica  rilevanza
          al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
          per il cui conseguimento siano stati sostenuti  almeno  due
          esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 
              6.  Fermo  restando  quanto  previsto  per   la   prova
          facoltativa di cui  al  comma  3,  ciascuna  prova  scritta
          consiste  nella   trattazione   articolata   di   argomenti
          culturali e professionali. La prova  orale  e'  finalizzata
          all'accertamento  della  preparazione  sulle  problematiche
          educative  e  didattiche,  sui  contenuti  degli  specifici
          programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 
              7. Per il  personale  educativo  le  prove  vertono  su
          argomenti attinenti ai compiti di istituto. 
              8.  Le  prove  di  esame  del  concorso  e  i  relativi
          programmi, nonche' i criteri di ripartizione del  punteggio
          dei titoli, sono stabiliti  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione, sentito il Consiglio nazionale  della  pubblica
          istruzione. 
              9. Le  commissioni  giudicatrici  dispongono  di  cento
          punti di cui quaranta per  le  prove  scritte,  grafiche  o
          pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 
              10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
          prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
          non inferiore a ventotto quarantesimi. 
              11. La valutazione delle prove scritte  e  grafiche  ha
          luogo congiuntamente secondo  le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1989,  n.
          116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un  punteggio
          che, riportato a decimi, sia inferiore a  sei  preclude  la
          valutazione della prova successiva. 
              12. Fino al  termine  dell'ultimo  anno  dei  corsi  di
          studio universitari per il  rilascio  dei  titoli  previsti
          dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.  341,
          i candidati che  abbiano  superato  la  prova  e  le  prove
          scritte, grafiche o pratiche e la  prova  orale  conseguono
          l'abilitazione   all'insegnamento,   qualora   questa   sia
          prescritta ed essi ne siano  sprovvisti.  I  candidati  che
          siano  gia'  abilitati  possono  avvalersi   dell'eventuale
          migliore punteggio conseguito nelle predette  prove  per  i
          concorsi successivi e per gli altri fini  consentiti  dalla
          legge. 
              13. Terminate la prova o le prove scritte,  grafiche  o
          pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
          titoli nei riguardi dei soli candidati che  hanno  superato
          dette prove. 
              14. Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami  puo'  essere
          attribuito un particolare  punteggio  anche  all'inclusione
          nelle graduatorie di  precedenti  concorsi  per  titoli  ed
          esami,  relativi  alla  stessa  classe  di  concorso  o  al
          medesimo posto. 
              15. La graduatoria di merito e'  compilata  sulla  base
          della somma dei punteggi  riportati  nella  prova  o  nelle
          prove scritte, grafiche o pratiche,  nella  prova  orale  e
          nella valutazione dei titoli. La  predetta  graduatoria  e'
          composta da un numero di  soggetti  pari,  al  massimo,  ai
          posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 
              15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso
          ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
          essere  attribuito   un   punteggio   aggiuntivo   per   il
          superamento  di  una  prova  facoltativa  sulle  tecnologie
          informatiche. 
              16.  L'ufficio  che  ha  curato  lo  svolgimento  delle
          procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
          graduatorie. 
              17. 
              18. 
              19.  Conseguono  la  nomina  i   candidati   dichiarati
          vincitori che  si  collocano  in  una  posizione  utile  in
          relazione  al  numero  delle  cattedre  o  posti  messi   a
          concorso. 
              20.  I  provvedimenti  di  nomina  sono  adottati   dal
          provveditore  agli  studi  territorialmente  competente.  I
          titoli  di  abilitazione   sono   invece   rilasciati   dal
          sovrintendente scolastico regionale. 
              21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
          graduatoria  per  la  quale  la  nomina  stessa  e'   stata
          conferita.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 11
          della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti  in
          materia di personale scolastico): 
              «Art. 11 (Disposizioni varie). - 1.-13. (Omissis). 
              14. Il comma 1 dell'art. 489  del  testo  unico  e'  da
          intendere nel senso che il servizio di insegnamento non  di
          ruolo prestato a decorrere dall'anno  scolastico  1974-1975
          e' considerato come anno scolastico intero se ha  avuto  la
          durata di almeno centoottanta giorni oppure se il  servizio
          sia stato prestato ininterrottamente dal 1°  febbraio  fino
          al termine delle operazioni di scrutinio finale. 
              (Omissis).».