Art. 4
Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura
dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2018/2019 e di salvaguardare la continuita' didattica nell'interesse
degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che
comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o
indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali,
con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito
entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte
dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il
termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del
provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
(( 1-bis. Al fine di salvaguardare la continuita' didattica
nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico
2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e
disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui
al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato
stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a
tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della
supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo
determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di
docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di
potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in
quella primaria e' coperto annualmente, sino al loro esaurimento,
attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle
predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti
si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di
cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di
sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art.
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola
dell'infanzia e in quella primaria e' coperto annualmente mediante lo
scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure
concorsuali, attribuendo priorita' a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che
hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al
termine di validita' delle graduatorie medesime, fermo restando il
diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale,
al netto dei posti di cui alla lettera a), e' destinato il 50 per
cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di
ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale e'
soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza
biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera
b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono
destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento
dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti
rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui
alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e' autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al
comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure
autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in
ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola
dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia
comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il
concorso e' riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal
bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli
abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno
due annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su
posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche
statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della
legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico
2001/2002, purche' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano
svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due
annualita' di servizio specifico, anche non continuative, su posto
comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali,
valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno
possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei
titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonche'
dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai
sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente puo' partecipare al concorso di cui al
comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto
per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso
di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai
titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il
superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo
docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello
universitario e di ulteriori titoli universitari ed e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono
riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai
titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di
svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e
della prova, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione
e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono
disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. L'entita' del contributo e' determinata in misura
tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello
stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una
delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza
dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonche' dalle
graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui
all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui
al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto
disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n.
107. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'art.
14, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e
contabile a completamento della manovra di finanza pubblica
per l'anno 1997):
«Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni dello Stato, gli
enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate
- Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi
efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di
somme di danaro entro il termine di centoventi giorni (106)
dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale
termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione
forzata ne' alla notifica di atto di precetto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 399 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti destinatari di nomina a tempo
indeterminato possono chiedere il trasferimento,
l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra
provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella
provincia di titolarita'. La disposizione del presente
comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui
all'art. 33, comma 5, della medesima legge.».
- Si riporta il testo vigente del comma 605 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 30.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, al fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel
secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento
musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma
2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato
gia' effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta
completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla
nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali della procedura riservata bandita con decreto
del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano
completato la relativa procedura concorsuale riservata,
alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota
aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal
bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati
che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle
procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006,
che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
(Omissis).
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dei commi 109, 110, 111,
112 e 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti):
«109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a
105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui
all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a
tempo indeterminato del personale docente ed educativo
della scuola statale avviene con le seguenti modalita':
a) mediante concorsi pubblici nazionali su base
regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dal comma 113 del presente
articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso
tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni
scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I
soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito
dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale
docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso
e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli
di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di
incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo
l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito
territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della
regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione
nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida e
motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla
graduatoria di merito;
b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi
anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformita'
con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso
prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per
titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della
scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola
primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria
di primo grado e per quelli della scuola secondaria di
secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la
valutazione dei relativi titoli da' luogo ad una distinta
graduatoria di merito compilata per ciascun grado di
istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla
lettera a) non possono essere predisposti elenchi
finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti
di sostegno;
c) per l'assunzione del personale docente ed
educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, fino a totale scorrimento delle relative
graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente sono
assunti, ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali,
nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della
proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed
esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie,
la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione,
ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.
Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento,
l'art. 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2009, n. 167.
110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma
114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto
possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed
esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i
candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione
all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola
dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in
possesso del relativo titolo di specializzazione per le
attivita' di sostegno didattico agli alunni con
disabilita'. Per il personale educativo continuano ad
applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso
alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici
per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il
personale docente ed educativo gia' assunto su posti e
cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato nelle scuole statali.
111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per
titoli ed esami di cui all'art. 400 del testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, e' dovuto
un diritto di segreteria il cui ammontare e' stabilito nei
relativi bandi.
112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione
"Istruzione scolastica" dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
113. (Omissis).
114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un concorso per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando
sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per
titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni,
nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 400 del citato
decreto legislativo n. 297 del 1994:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I
concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti
su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti
vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel
triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale
a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di
approvazione delle stesse e perdono efficacia con la
pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e
comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione
dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi
nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di
un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di
posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilita' professionale del personale docente
recate dagli specifici contratti collettivi nazionali
decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o
di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto
disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01
provvede il Ministero della pubblica istruzione, che
determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga
l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento
delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che
deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
messi a concorso nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche'
quelli relativi al personale docente della scuola materna e
della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da
conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte,
grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati
dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali
titoli accademici, scientifici e professionali, nonche',
per gli insegnamenti di natura artistico-professionale,
anche dei titoli artistico-professionali.
2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o
pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di
concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale
forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove
di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova
facoltativa, scritta e orale, di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
capacita' didattica in relazione alle capacita' di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti.
Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli
specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le
commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in
aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le
lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi
programmi, il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova facoltativa ed i criteri di
ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza
al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due
esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova
facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta
consiste nella trattazione articolata di argomenti
culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata
all'accertamento della preparazione sulle problematiche
educative e didattiche, sui contenuti degli specifici
programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su
argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi
programmi, nonche' i criteri di ripartizione del punteggio
dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento
punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o
pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione
non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha
luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio
che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la
valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di
studio universitari per il rilascio dei titoli previsti
dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
i candidati che abbiano superato la prova e le prove
scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono
l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che
siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale
migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i
concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla
legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o
pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato
dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami puo' essere
attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione
nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed
esami, relativi alla stessa classe di concorso o al
medesimo posto.
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle
prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il
superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie
informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
graduatorie.
17.
18.
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati
vincitori che si collocano in una posizione utile in
relazione al numero delle cattedre o posti messi a
concorso.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I
titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal
sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata
conferita.».
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 11
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
«Art. 11 (Disposizioni varie). - 1.-13. (Omissis).
14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico e' da
intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di
ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975
e' considerato come anno scolastico intero se ha avuto la
durata di almeno centoottanta giorni oppure se il servizio
sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino
al termine delle operazioni di scrutinio finale.
(Omissis).».