Art. 4 
 
Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo  accessorio,
                          e riassicurativi 
 
  1. E' istituito  presso  l'IVASS  il  Registro  degli  intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi  che  hanno
residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 
  2. Il Registro  e'  suddiviso  in  sei  sezioni  nelle  quali  sono
iscritti, ai sensi dell'art. 109 del Codice, gli intermediari come di
seguito indicato: 
  a) sezione A: gli agenti; 
  b) sezione B: i mediatori; 
  c) sezione C: i produttori diretti; 
  d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli  istituti
di pagamento, le Sim e Poste Italiane  spa  -  Divisione  servizi  di
bancoposta; 
  e) sezione E: gli addetti  all'attivita'  di  distribuzione  al  di
fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o
F, per il quale  operano,  gli  intermediari  assicurativi  a  titolo
accessorio che operano su incarico di altro  intermediario  ai  sensi
dell'art. 109-bis, comma 5, del Codice,  nonche'  gli  addetti  degli
intermediari iscritti nella sezione E che operano  al  di  fuori  dei
locali di questi ultimi. Non e' richiesta l'iscrizione nella  sezione
E  dei  dipendenti  e/o  collaboratori  che  operano   esclusivamente
all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E; 
  f) sezione F: gli intermediari  assicurativi  a  titolo  accessorio
che, ai sensi dell'art. 109-bis, comma  1,  del  Codice,  operano  su
incarico di una o piu' imprese di assicurazione. 
  3. Nelle sezioni A, B, D  ed  F  del  Registro  sono  indicati  gli
intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza: 
  a) nelle sezioni A e F, degli  iscritti  che  non  hanno  in  corso
incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non
e' stato assolto,  l'adempimento  dell'obbligo  di  stipulazione  del
contratto  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile  di  cui
all'art. 11; 
  b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o  per  i
quali  non  e'   stato   assolto,   l'adempimento   dell'obbligo   di
stipulazione del contratto  di  assicurazione  della  responsabilita'
civile di cui all'art. 11; 
  c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi
di distribuzione assicurativa.