Art. 4 Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi 1. E' istituito presso l'IVASS il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica. 2. Il Registro e' suddiviso in sei sezioni nelle quali sono iscritti, ai sensi dell'art. 109 del Codice, gli intermediari come di seguito indicato: a) sezione A: gli agenti; b) sezione B: i mediatori; c) sezione C: i produttori diretti; d) sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, le Sim e Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta; e) sezione E: gli addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nella sezione A, B, D o F, per il quale operano, gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che operano su incarico di altro intermediario ai sensi dell'art. 109-bis, comma 5, del Codice, nonche' gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E che operano al di fuori dei locali di questi ultimi. Non e' richiesta l'iscrizione nella sezione E dei dipendenti e/o collaboratori che operano esclusivamente all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E; f) sezione F: gli intermediari assicurativi a titolo accessorio che, ai sensi dell'art. 109-bis, comma 1, del Codice, operano su incarico di una o piu' imprese di assicurazione. 3. Nelle sezioni A, B, D ed F del Registro sono indicati gli intermediari temporaneamente non operanti, mediante evidenza: a) nelle sezioni A e F, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione o che non hanno assolto, o per i quali non e' stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11; b) nella sezione B, degli iscritti che non hanno assolto, o per i quali non e' stato assolto, l'adempimento dell'obbligo di stipulazione del contratto di assicurazione della responsabilita' civile di cui all'art. 11; c) nella sezione D, degli iscritti che non hanno in corso incarichi di distribuzione assicurativa.