Art. 5 Persone fisiche 1. Per gli intermediari persone fisiche, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) numero e data di iscrizione; d) relativamente agli intermediari iscritti nella sezione A, denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, per la quale o per le quali svolgono l'attivita'; e) relativamente agli intermediari iscritti nelle sezioni C o F, la denominazione sociale dell'impresa o delle imprese di assicurazione per le quali svolgono l'attivita'. 2. Per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta: a) la tipologia dell'attivita' di distribuzione esercitata, ovvero se assicurativa o, per i soli iscritti nella sezioni A e B, riassicurativa; b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di distribuzione, ovvero: i) se operano individualmente; ii) se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di distribuzione di societa' iscritte, rispettivamente, nella sezione A, B o F e, per le societa' iscritte nella sezione B, di rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di societa' iscritte nella medesima sezione; c) le sedi operative; d) gli eventuali Stati membri in cui operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, con l'indicazione del regime di attivita', nonche', in caso di stabilimento, della sede; e) l'eventuale operativita' in altri Stati membri estesa ai relativi addetti iscritti nella sezione E, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del Codice; f) nel caso di temporanea inoperativita', la data di inizio e l'eventuale termine del periodo di inattivita'. 3. Per gli intermediari iscritti nella sezione E, il Registro, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, riporta: a) cognome e nome/ragione o denominazione sociale e numero di iscrizione dell'intermediario o degli intermediari, iscritti nella sezione A, B, D o F, che si avvalgono della loro attivita'; b) la qualifica di esercizio dell'attivita' di distribuzione, ovvero: i) se sono dipendenti degli intermediari di cui alla lettera a); ii) se operano individualmente; iii) se operano in qualita' di dipendenti o collaboratori di persone fisiche iscritte nella sezione E; iv) se operano in qualita' di responsabili dell'attivita' di distribuzione di societa' iscritte nella sezione E; v) se operano in qualita' di addetti all'attivita' di distribuzione di una societa' iscritta nella sezione E; vi) se operano ai sensi dell'art. 109-bis, comma 5, del Codice in qualita' di intermediari a titolo accessorio.