Art. 7 
 
              Aggiornamento dei dati e pubblico accesso 
 
  1. L'IVASS assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro
sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi  dell'art.  43  dalle
imprese e dagli intermediari, nonche' delle risultanze dei  controlli
e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento. 
  2. L'IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce
la consultazione nel proprio sito internet.