Art. 7 Aggiornamento dei dati e pubblico accesso 1. L'IVASS assicura l'aggiornamento dei dati contenuti nel Registro sulla base delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 43 dalle imprese e dagli intermediari, nonche' delle risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate a norma del presente Regolamento. 2. L'IVASS assicura il pubblico accesso al Registro e ne garantisce la consultazione nel proprio sito internet.