Art. 8 
 
               Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi 
          di un indirizzo di posta elettronica certificata 
 
  1. Sono tenuti a dotarsi  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: 
  a) le imprese italiane; 
  b) i soggetti che richiedono l'iscrizione nelle sezioni A, B, D e F
del Registro; 
  c) gli intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B,  D  e  F  del
Registro; 
  d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro  che
richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F; 
  e) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso  al  Registro  che
richiedono l'iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori  o
la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata e' indicato  negli  atti,  nella  corrispondenza  e,  ove
esistente, nel proprio sito internet.