Art. 8 Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata 1. Sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata: a) le imprese italiane; b) i soggetti che richiedono l'iscrizione nelle sezioni A, B, D e F del Registro; c) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro; d) gli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E del Registro che richiedono il passaggio alle sezioni A, B o F; e) gli intermediari iscritti nell'Elenco annesso al Registro che richiedono l'iscrizione nella sezione E dei relativi collaboratori o la cancellazione degli stessi dalla medesima sezione. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'indirizzo di posta elettronica certificata e' indicato negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito internet.