Art. 9 Adempimenti per la gestione del Registro 1. I richiedenti si dotano della firma elettronica ai fini della presentazione all'IVASS: a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32; b) delle domande di cancellazione di cui all'art. 30; c) delle domande di avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E di cui all'art. 33; d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di cui all'art. 34; e) delle domande di estensione dell'esercizio dell'attivita' in altri Stati membri di cui all'art. 36; f) delle comunicazioni di cui all'art. 43. 2. In particolare, per la sottoscrizione delle domande e delle comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica: a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del Registro e i rappresentanti legali delle persone giuridiche iscritte nelle sezioni A, B, D ed F del Registro; b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del Registro che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A, B o F del Registro. 3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1, nonche' tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro, a pena di irricevibilita', sono redatte su modello elettronico disponibile sul sito dell'IVASS, inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo istanze.rui@pec.ivass.it