Art. 9 
 
              Adempimenti per la gestione del Registro 
 
  1. I richiedenti si dotano della firma elettronica  ai  fini  della
presentazione all'IVASS: 
  a) delle domande di iscrizione e reiscrizione nelle diverse sezioni
del Registro, di cui agli articoli 12, 16, 18, 21, 25, 28, 31 e 32; 
  b) delle domande di cancellazione di cui all'art. 30; 
  c)  delle  domande  di  avvio  e  modifica  di   un   rapporto   di
collaborazione con un intermediario gia' iscritto nella sezione E  di
cui all'art. 33; 
  d) delle domande di passaggio ad altra sezione del Registro di  cui
all'art. 34; 
  e) delle domande di  estensione  dell'esercizio  dell'attivita'  in
altri Stati membri di cui all'art. 36; 
  f) delle comunicazioni di cui all'art. 43. 
  2. In particolare, per la  sottoscrizione  delle  domande  e  delle
comunicazioni di cui al comma 1, si dotano della firma elettronica: 
  a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A, B e F del  Registro
e i rappresentanti legali delle  persone  giuridiche  iscritte  nelle
sezioni A, B, D ed F del Registro; 
  b) le persone fisiche iscritte nelle sezioni C  o  E  del  Registro
che, avendone titolo, chiedono il passaggio nelle sezioni A,  B  o  F
del Registro. 
  3. Le domande e le comunicazioni di cui al comma 1,  nonche'  tutte
le altre comunicazioni  previste  dal  presente  Regolamento  per  la
gestione del Registro, a pena di  irricevibilita',  sono  redatte  su
modello elettronico disponibile sul sito dell'IVASS, inviato a  mezzo
di      posta       elettronica       certificata       all'indirizzo
istanze.rui@pec.ivass.it