Art. 12 Commissioni esaminatrici 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente titolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 2. Almeno un terzo del numero dei componenti delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 3. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia gia' componente, con un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'art. 14 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.