Art. 3 Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi 1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente titolo sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e) idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alle carriere di cui al presente decreto; f) titoli di studio indicati nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo, salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 33; g) iscrizione all'albo delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, per i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, ove previsto, nonche' alle carriere dei medici e dei medici veterinari. 2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che: a) sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; b) hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione; c) sono stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera per la quale si concorre; d) sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. 3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale. 4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta, delle qualita' morali e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.