Art. 6 
 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
  1. Ai concorsi si applicano le disposizioni  previste  dalle  leggi
speciali sulle riserve di posti  a  favore  di  alcune  categorie  di
cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la  meta'
dei posti messi a concorso.  Se,  in  relazione  a  tale  limite,  e'
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo  legge,  essa
si attua in misura proporzionale per  ciascuna  categoria  di  aventi
diritto alla riserva. 
  2. Si applicano,  altresi',  le  riserve  dei  posti  di  cui  agli
articoli 3, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo,  nonche'
quelle a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752. 
  3. I posti riservati non coperti per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove d'esame. 
  4. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e  dalle
altre disposizioni speciali di legge. 
  5. I candidati che superano le prove d'esame devono trasmettere  al
Ministero dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -
Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -   Ufficio   attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla
data di ricevimento del relativo avviso, i  documenti  attestanti  il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle  riserve  di
posti e quelli di precedenza  e  di  preferenza  nella  nomina,  gia'
indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La trasmissione
e' effettuata  mediante  la  propria  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  indicato  nel  bando  di  concorso,  ovvero   mediante
apposita funzionalita'  presente  nel  sito.  L'omessa  presentazione
della documentazione entro i termini stabiliti determina  la  mancata
valutazione dei titoli. 
  6.  La  documentazione  non  e'   richiesta   nel   caso   in   cui
l'Amministrazione della pubblica sicurezza ne sia gia' in possesso  o
la possa acquisire d'ufficio.