Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Se il numero delle domande di partecipazione a ciascun  concorso
e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi  a  concorso
e, comunque,  non  inferiore  a  tremila,  e'  effettuata  una  prova
preselettiva. 
  2. Il test preselettivo e'  articolato  in  quesiti  a  risposta  a
scelta multipla concernenti  l'accertamento  della  conoscenza  delle
sotto indicate materie: 
    a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto
penale,  diritto  processuale   penale,   diritto   civile,   diritto
costituzionale, diritto amministrativo; 
    b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia:
discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella  1  che
fa parte integrante del presente decreto; 
    c) per l'accesso alla carriera dei medici di  Polizia:  patologia
clinica e biochimica clinica,  anatomia  patologica,  farmacologia  e
tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria; 
    d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di  Polizia:
patologia  clinica  e  biochimica   clinica   veterinaria,   anatomia
patologica  veterinaria,  farmacologia  e  tossicologia  veterinaria,
statistica sanitaria, normativa sanitaria. 
  3.  La  prova  preselettiva   puo'   essere   svolta   per   gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu' sedi ed in giorni diversi.
La votazione conseguita non concorre alla  formazione  del  punteggio
finale di merito. 
  4. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di  cui  al
successivo art.  11  e'  ammesso  agli  accertamenti  dell'efficienza
fisica nonche' a quelli psico-fisici ed  attitudinali  un  numero  di
candidati pari a dieci volte il numero dei posti  messi  a  concorso,
nonche',  in  soprannumero,  i  candidati  che  hanno  riportato   un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti  dell'aliquota
predetta.