Art. 10 Procedimento sanzionatorio semplificato 1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in cui: a) nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza dell'Autorita' venga riscontrata la mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis; b) la segnalazione della mancanza delle procedure di ricezione e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis, e' ritenuta ragionevolmente fondata a seguito dello svolgimento dell'attivita' preistruttoria dell'ufficio. 2. Nei casi di cui al comma 1, la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, contiene, altresi', i presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli esiti delle attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione della sanzione. 3. Il presente procedimento e' disciplinato dalle disposizioni dei Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 - 4, dell'art. 9 e delle disposizioni inerenti alla facolta' di richiedere audizione all'ufficio o al Consiglio, del Capo II. 4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei soggetti cui e' stata notificata la lettera di contestazione degli addebiti ovvero scaduto il termine per la loro presentazione, trasmette al Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo. 5. Il Consiglio, tenuto conto delle eventuali memorie prodotte, adotta il provvedimento conclusivo.