Art. 10 
 
               Procedimento sanzionatorio semplificato 
 
  1. Il procedimento e' svolto in forma semplificata nei casi in cui: 
    a) nell'espletamento dell'attivita' di  vigilanza  dell'Autorita'
venga riscontrata  la  mancanza  delle  procedure  di  ricezione  e/o
gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis; 
    b) la segnalazione della mancanza delle  procedure  di  ricezione
e/o gestione delle segnalazioni di cui all'art. 54-bis,  e'  ritenuta
ragionevolmente fondata a seguito  dello  svolgimento  dell'attivita'
preistruttoria dell'ufficio. 
  2. Nei casi di cui al  comma  1,  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento di cui  all'art.  7,  comma  1,  contiene,  altresi',  i
presupposti di fatto e le ragioni di diritto in relazione agli  esiti
delle attivita' svolte dall'Autorita' che depongono per l'irrogazione
della sanzione. 
  3. Il presente procedimento e' disciplinato dalle disposizioni  dei
Capi I e III, e, ad esclusione delle disposizioni di cui ai commi 1 -
4, dell'art.  9  e  delle  disposizioni  inerenti  alla  facolta'  di
richiedere audizione all'ufficio o al Consiglio, del Capo II. 
  4. Il dirigente, entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento delle deduzioni e dei documenti da parte dei  soggetti
cui e' stata notificata la lettera di  contestazione  degli  addebiti
ovvero scaduto il termine per la  loro  presentazione,  trasmette  al
Consiglio la proposta di adozione del provvedimento conclusivo. 
  5. Il Consiglio, tenuto conto  delle  eventuali  memorie  prodotte,
adotta il provvedimento conclusivo.