Art. 11 
 
                   Pubblicazione del provvedimento 
 
  1.  Il  provvedimento  sanzionatorio   e'   pubblicato   sul   sito
istituzionale dell'Autorita' nella sezione dedicata alle segnalazioni
di cui all'art. 54-bis dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al
soggetto interessato ovvero, nel  caso  di  piu'  soggetti,  dopo  la
notizia dell'avvenuta ultima notificazione. 
  2. Il Consiglio puo' altresi' disporre la  pubblicazione  sul  sito
istituzionale dell'amministrazione o dell'ente. 
  3. Il Consiglio, al fine di tutelare la riservatezza dell'identita'
del segnalante, puo' disporre la pubblicazione del  provvedimento  in
forma  anche   parzialmente   anonima   ovvero   l'esclusione   della
pubblicazione.