Art. 12 
 
               Comunicazioni relative al procedimento 
 
  1. Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  previste  dal  presente
regolamento sono effettuate secondo le seguenti modalita': 
    a) mediante la piattaforma informatica di cui all'art.  3,  comma
2; 
    b)  mediante  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
indicata all'Autorita'; 
    c) nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.