Art. 7 Avvio del procedimento 1. La comunicazione di avvio del procedimento e' effettuata dal responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli addebiti. 2. La comunicazione e' inviata ai soggetti destinatari del provvedimento finale. 3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati: a) l'oggetto del procedimento; b) la contestazione della violazione, con l'indicazione delle disposizioni violate, delle relative norme sanzionatorie e delle sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la menzione della possibilita' di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, indicandone le modalita'; c) il responsabile del procedimento; d) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti; e) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio e il termine entro cui possono essere presentati; f) la facolta' per i soggetti che abbiano esercitato una delle facolta' di cui alla lettera precedente di richiedere l'audizione al Consiglio e il termine entro cui essa puo' essere richiesta; g) la casella di posta elettronica certificata (PEC), presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento, e l'invito a comunicare, con il primo atto utile, l'eventuale altra PEC, presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento; h) il termine di conclusione del procedimento. 4. Il termine per la comunicazione di avvio del procedimento, decorrente dall'acquisizione della notizia della violazione di cui all'art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione, e', salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni. 5. Il termine di cui al precedente comma puo' essere prorogato in presenza di particolari e motivate esigenze istruttorie, anche in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. Il responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di cui al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8. 6. In ragione di un rilevante numero di destinatari la comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere sostituita da modalita' di volta in volta stabilite dall'Autorita', nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi del presente articolo. 8. Il responsabile del procedimento informa dell'avvio del procedimento sanzionatorio i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni.