Art. 7 
 
                       Avvio del procedimento 
 
  1. La comunicazione di avvio del  procedimento  e'  effettuata  dal
responsabile del procedimento mediante lettera di contestazione degli
addebiti. 
  2.  La  comunicazione  e'  inviata  ai  soggetti  destinatari   del
provvedimento finale. 
  3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 1 sono indicati: 
    a) l'oggetto del procedimento; 
    b) la contestazione della  violazione,  con  l'indicazione  delle
disposizioni violate, delle  relative  norme  sanzionatorie  e  delle
sanzioni comminabili all'esito del procedimento, nonche' la  menzione
della possibilita' di effettuare, entro sessanta giorni, il pagamento
della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16  della  legge
n. 689/1981, indicandone le modalita'; 
    c) il responsabile del procedimento; 
    d) l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti; 
    e) la facolta' di presentare eventuali memorie, deduzioni scritte
e documenti nonche' la richiesta di audizione presso l'ufficio  e  il
termine entro cui possono essere presentati; 
    f) la facolta' per i soggetti che abbiano  esercitato  una  delle
facolta' di cui alla lettera precedente di richiedere l'audizione  al
Consiglio e il termine entro cui essa puo' essere richiesta; 
    g) la casella di posta elettronica certificata (PEC),  presso  la
quale  effettuare  le  comunicazioni  relative  al  procedimento,   e
l'invito a comunicare, con il primo  atto  utile,  l'eventuale  altra
PEC, presso la quale il  soggetto  interessato  intende  ricevere  le
comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento; 
    h) il termine di conclusione del procedimento. 
  4. Il termine per  la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,
decorrente dall'acquisizione della notizia della  violazione  di  cui
all'art. 54-bis, comma 6, o della comunicazione o della segnalazione,
e', salve specifiche esigenze del procedimento, di novanta giorni. 
  5. Il termine di cui al precedente comma puo' essere  prorogato  in
presenza di particolari e motivate  esigenze  istruttorie,  anche  in
caso di estensione  soggettiva  od  oggettiva  del  procedimento.  Il
responsabile del procedimento comunica la proroga ai soggetti di  cui
al comma 2 e ne informa i soggetti di cui al comma 8. 
  6.  In  ragione  di  un  rilevante   numero   di   destinatari   la
comunicazione personale di cui al comma 2 puo' essere  sostituita  da
modalita' di volta in volta stabilite  dall'Autorita',  nel  rispetto
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
  7. Il responsabile del procedimento invia al Consiglio, con cadenza
bimestrale, l'elenco dei procedimenti avviati ai sensi  del  presente
articolo. 
  8.  Il  responsabile  del  procedimento  informa   dell'avvio   del
procedimento  sanzionatorio  i  soggetti  che  hanno  effettuato   le
comunicazioni o le segnalazioni.