Art. 8 
 
                             Istruttoria 
 
  1. L'Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti  cui
e' stato comunicato l'avvio del procedimento, o  scaduto  il  termine
per  la  loro  presentazione,  procede  all'esame  degli   atti   del
procedimento sanzionatorio. 
  2. Il  responsabile  del  procedimento  puo'  richiedere  ulteriori
informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e'  stato
comunicato l'avvio del procedimento, anche  avvalendosi  dell'ufficio
ispettivo  dell'Autorita',   della   Guardia   di   finanza,   ovvero
dell'Ispettorato per la  funzione  pubblica  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  3. Le richieste di cui  al  precedente  comma  sono  formulate  per
iscritto e indicano: 
    a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali
richieste; 
    b) il termine per l'adempimento che, tenuto  conto  dell'urgenza,
della  quantita'  e  qualita'  delle  informazioni  e  dei  documenti
richiesti, e' non inferiore a dieci giorni e non superiore  a  trenta
giorni. 
  4. I documenti di  cui  e'  richiesta  l'esibizione  sono  forniti,
preferibilmente, su supporto informatico, con allegata  dichiarazione
di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere  forniti
in originale o copia conforme. 
  5. Le richieste  di  informazioni  e  di  esibizione  di  documenti
possono essere formulate anche oralmente nel  corso  di  audizioni  o
ispezioni,  rendendole  note  all'interessato  e   verbalizzando   le
medesime. 
  6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario,  puo'
convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno
effettuato le comunicazioni o le segnalazioni. 
  7. I  soggetti  cui  e'  stata  data  comunicazione  di  avvio  del
procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito  agli
addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante: 
    a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti; 
    b) accesso agli atti; 
    c) audizione innanzi all'ufficio. 
  8. Le memorie, le deduzioni scritte  e  i  documenti  sono  inviati
all'ufficio entro il termine di trenta giorni  dalla  notifica  della
lettera di contestazione degli addebiti.  Tale  termine  puo'  essere
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta
giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati. 
  9. L'accesso agli atti del procedimento  avviene  mediante  istanza
all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini  previsti  dal
«Regolamento concernente l'accesso ai documenti  formati  o  detenuti
dall'Autorita' ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241».  Sono
sottratte all'accesso le comunicazioni e le  segnalazioni,  ai  sensi
dell'art. 54-bis, comma 4. 
  10. L'audizione puo' essere richiesta entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla data di  ricezione  della  comunicazione  di  avvio  del
procedimento. Tale richiesta  contiene  l'oggetto  e  la  descrizione
sintetica, ancorche' precisa, chiara e  puntuale,  della  esposizione
orale nonche' le ragioni per le quali sia  ritenuta  necessaria.  Ove
accolta, il responsabile del procedimento comunica  agli  istanti  la
data e il luogo in cui sara' svolta l'audizione. Tale data,  anche  a
fronte di istanze di differimento reiterate, puo'  essere  differita,
su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni. 
  11. Nel corso delle audizioni i soggetti  convocati  possono  farsi
assistere dal proprio legale di fiducia. 
  12. Delle audizioni e'  redatto  processo  verbale,  contenente  le
principali  dichiarazioni  delle  parti,  sottoscritto  dai  soggetti
partecipanti. Del processo verbale e' consegnata  copia  ai  soggetti
partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto  per
la verbalizzazione, puo' essere disposta, a cura  dell'Autorita',  la
registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.