Art. 8 Istruttoria 1. L'Ufficio, ricevute le deduzioni e i documenti dei soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento, o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio. 2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti, atti e documenti ai soggetti cui e' stato comunicato l'avvio del procedimento, anche avvalendosi dell'ufficio ispettivo dell'Autorita', della Guardia di finanza, ovvero dell'Ispettorato per la funzione pubblica del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Le richieste di cui al precedente comma sono formulate per iscritto e indicano: a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si effettuano tali richieste; b) il termine per l'adempimento che, tenuto conto dell'urgenza, della quantita' e qualita' delle informazioni e dei documenti richiesti, e' non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta giorni. 4. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione sono forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformita' all'originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme. 5. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendole note all'interessato e verbalizzando le medesime. 6. Il responsabile del procedimento, ove ritenuto necessario, puo' convocare in audizione, anche su loro richiesta, i soggetti che hanno effettuato le comunicazioni o le segnalazioni. 7. I soggetti cui e' stata data comunicazione di avvio del procedimento esercitano il proprio diritto di difesa, in merito agli addebiti contestati nella fase istruttoria, mediante: a) presentazione di memorie, deduzioni scritte e documenti; b) accesso agli atti; c) audizione innanzi all'ufficio. 8. Le memorie, le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati. 9. L'accesso agli atti del procedimento avviene mediante istanza all'ufficio nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241». Sono sottratte all'accesso le comunicazioni e le segnalazioni, ai sensi dell'art. 54-bis, comma 4. 10. L'audizione puo' essere richiesta entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. Tale richiesta contiene l'oggetto e la descrizione sintetica, ancorche' precisa, chiara e puntuale, della esposizione orale nonche' le ragioni per le quali sia ritenuta necessaria. Ove accolta, il responsabile del procedimento comunica agli istanti la data e il luogo in cui sara' svolta l'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, puo' essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. 11. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono farsi assistere dal proprio legale di fiducia. 12. Delle audizioni e' redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni delle parti, sottoscritto dai soggetti partecipanti. Del processo verbale e' consegnata copia ai soggetti partecipanti che ne facciano richiesta. Ai soli fini di supporto per la verbalizzazione, puo' essere disposta, a cura dell'Autorita', la registrazione magnetica e/o informatica delle audizioni.