Art. 9 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti
per l'archiviazione, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera  a),
l'ufficio,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di   avvio   del
procedimento,  comunica  all'interessato  che  intende  proporre   al
Consiglio l'adozione del provvedimento sanzionatorio. 
  2. L'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui  al
precedente comma, puo' presentare ulteriori memorie difensive, ovvero
chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti
nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria.  La  richiesta
di audizione puo' essere accolta con disposizione del Presidente.  Si
applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell'art.
8. 
  3. Il Consiglio, tenuto conto  delle  memorie  presentate  e  delle
risultanze  dell'eventuale   audizione,   adotta   il   provvedimento
conclusivo. 
  4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di
diritto su cui si fonda la decisione,  il  termine  per  ricorrere  e
l'autorita' cui proporre ricorso nonche' le modalita'  e  il  termine
entro  il  quale  effettuare  il   pagamento   della   sanzione.   Il
provvedimento  viene  notificato  al   responsabile   dell'infrazione
contestata. 
  5. Nel  caso  di  mancato  pagamento  della  sanzione  nel  termine
indicato  nel  provvedimento  sanzionatorio,   l'ufficio   competente
provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. 
  6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e
di diritto su cui si  fonda  la  decisione.  Il  provvedimento  viene
comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7. 
  7.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica  gli  esiti   del
procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione  o  la
segnalazione.