Art. 9 Conclusione del procedimento 1. Al termine dell'istruttoria, qualora non ricorrano i presupposti per l'archiviazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), l'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, comunica all'interessato che intende proporre al Consiglio l'adozione del provvedimento sanzionatorio. 2. L'interessato, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, puo' presentare ulteriori memorie difensive, ovvero chiedere l'audizione in Consiglio, in presenza di circostanze e fatti nuovi rispetto a quanto accertato in sede istruttoria. La richiesta di audizione puo' essere accolta con disposizione del Presidente. Si applica il comma 11 e, nelle parti compatibili, il comma 10 dell'art. 8. 3. Il Consiglio, tenuto conto delle memorie presentate e delle risultanze dell'eventuale audizione, adotta il provvedimento conclusivo. 4. Il provvedimento sanzionatorio indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, il termine per ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso nonche' le modalita' e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione. Il provvedimento viene notificato al responsabile dell'infrazione contestata. 5. Nel caso di mancato pagamento della sanzione nel termine indicato nel provvedimento sanzionatorio, l'ufficio competente provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute. 6. Il provvedimento di archiviazione indica gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7. 7. Il responsabile del procedimento comunica gli esiti del procedimento ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione o la segnalazione.