Art. 10 Collegamento tra comunicazioni 1. Deve essere indicato il collegamento tra piu' comunicazioni, qualora: siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi; si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate; debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione gia' comunicata.