Art. 4 
 
                    Contenuto della comunicazione 
 
  1. Il contenuto della comunicazione si articola in: 
    a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate
le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e  la
pubblica amministrazione; 
    b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle  operazioni,
sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; 
    c)  elementi  descrittivi,  in  forma  libera,  sull'operativita'
oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto; 
    d) eventuali documenti allegati. 
  2. Gli standard e le compatibilita' informatiche da rispettare  per
la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati  in
comunicati pubblicati nel sito internet della UIF. 
  3. Il contenuto  della  comunicazione  e'  soggetto  a  un  duplice
livello di controlli automatici effettuati  dai  sistemi  informativi
della UIF mediante funzionalita' disponibili sul portale INFOSTAT-UIF
della Banca d'Italia. Il primo livello e' a richiesta delle pubbliche
amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati  da  parte
della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato  in  fase
di  consegna  della  comunicazione.  Tali  controlli  sono  volti  ad
assicurare  l'integrita'  e  la  compatibilita'  delle   informazioni
fornite,   ma   non   possono   assicurare   la   completezza   della
comunicazione.