Art. 4 Contenuto della comunicazione 1. Il contenuto della comunicazione si articola in: a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione; b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi; c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operativita' oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto; d) eventuali documenti allegati. 2. Gli standard e le compatibilita' informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF. 3. Il contenuto della comunicazione e' soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalita' disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello e' a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrita' e la compatibilita' delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.