Art. 7 
 
                Elementi descrittivi in forma libera 
 
  1.  Gli  elementi  descrittivi  dell'operativita'  si   riferiscono
necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra  gli  elementi
informativi in forma strutturata di cui  all'art.  6  delle  presenti
istruzioni. 
  2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico
finanziario, illustrando in modo esauriente e  dettagliato  i  motivi
del sospetto,  ossia  le  ragioni  che  hanno  indotto  le  pubbliche
amministrazioni  a   sospettare   l'operazione   come   collegata   a
riciclaggio  o  finanziamento  del  terrorismo  e  a  effettuare   la
comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo
logico seguito  dalle  pubbliche  amministrazioni  nella  valutazione
delle   anomalie    rilevate    nell'operativita'    oggetto    della
comunicazione. 
  3. Le informazioni, esposte in forma  sintetica,  devono  risultare
necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni,
rapporti e soggetti coinvolti, ed essere  finalizzate  a  consentire,
ove possibile, di  ricostruire  il  percorso  dei  flussi  finanziari
individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi. 
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  indicano  se  la  comunicazione
riguarda  un   numero   limitato   di   operazioni   ovvero   attiene
all'operativita' complessiva posta in essere dal  soggetto  nell'arco
temporale esaminato.