Art. 9 
 
                      Comunicazione sostitutiva 
 
  1. Qualora siano riscontrati errori materiali  o  incongruenze  nel
contenuto di una comunicazione  inviata  ovvero  si  rilevi  l'omesso
riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede
all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce  integralmente
la precedente. 
  2. La comunicazione sostitutiva riporta: 
    a) il riferimento al numero  di  protocollo  della  comunicazione
sostituita; 
    b) il contenuto integrale della comunicazione  sostituita  con  i
dati rettificati; 
    c) il motivo della sostituzione. 
  3. Una  comunicazione  sostitutiva  deve  essere  effettuata  anche
quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del  riscontro,  dopo  la
fase di acquisizione, di  errori  materiali,  di  incongruenze  o  di
lacune informative nel contenuto della comunicazione.