Art. 10. 
                  I delegati al congresso federale 
 
    Il consiglio federale determina il numero totale dei delegati  al
congresso federale. Su tale base si procede alla  suddivisione  degli
stessi tra le varie articolazioni territoriali regionali seguendo  le
modalita' previste da apposita norma regolamentare.  
    Sono membri di diritto  e  votanti:  il  segretario  federale,  i
membri del consiglio federale, i  segretari  regionali,  i  segretari
provinciali delle articolazioni territoriali regionali con almeno  50
(cinquanta) soci ordinari militanti, i  parlamentari,  i  consiglieri
regionali,  i  presidenti  di  provincia  e  i  sindaci  dei   comuni
capoluoghi di provincia o delle aree metropolitane, purche' in regola
con le norme sul tesseramento dei soci ordinari militanti.  
    Il consiglio federale ha la facolta' di concedere e regolamentare
l'uso delle deleghe.