Art. 15. L'organo federale di controllo sull'amministrazione L'organo federale di controllo sull'amministrazione e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio federale. Il consiglio federale sceglie tra i membri effettivi il presidente. I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi. I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e competenza. Il compenso e' determinato dal segretario federale all'atto della nomina. L'organo federale di controllo sull'amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del congresso federale, del consiglio federale e del comitato amministrativo federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'organo federale di controllo sull'amministrazione presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto della Lega per Salvini Premier. I membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega per Salvini Premier o delle articolazioni territoriali regionali. Non possono essere nominati membri dell'organo federale di controllo sull'amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega per Salvini Premier o nelle articolazioni territoriali regionali. Il consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.