Art. 21. 
          Il coordinamento federale del movimento giovanile 
 
    Il  coordinamento  federale  del  movimento  giovanile  coordina,
attraverso un proprio regolamento approvato dal  consiglio  federale,
l'attivita'  dei  gruppi  giovanili  istituiti  e  regolamentati  dai
singoli consigli direttivi regionali. L'eta' massima dei  membri  dei
gruppi giovanili e' di anni trenta.