Art. 12 
 
 
          Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
           e delle infrastrutture stradali e autostradali 
 
  1. E'  istituita,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'Agenzia
nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia,  con  sede  in
Roma presso il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
possibilita' di  articolazioni  territoriali  ((,  di  cui  una,  con
competenze riferite in particolare ai  settori  delle  infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova  )).  L'Agenzia  ha  il
compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali.  Per   quanto   non
disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli  8  e  9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  2. A decorrere dalla data di  cui  al  comma  19,  quarto  periodo,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  (ANSF)  di  cui
all'art. 4 del  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.  162,  e'
soppressa  e  l'esercizio  delle  relative  funzioni  e'   attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo  universale  in  tutti  i  rapporti
attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce ((  le  risorse  ))
umane,  strumentali  e  finanziarie.  L'Agenzia  ((  e'   dotata   di
personalita'   giuridica   e   ))   ha    autonomia    regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  poteri  di
indirizzo (( e  vigilanza  )),  che  esercita  secondo  le  modalita'
previste nel presente decreto. 
  3. Con riferimento  al  settore  ferroviario,  l'Agenzia  svolge  i
compiti e le funzioni per essa previsti dal  decreto  legislativo  10
agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario
nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3 ((,  comma  1,
)) lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162
del 2007. Per  le  infrastrutture  transfrontaliere  specializzate  i
compiti di Autorita' preposta alla sicurezza di cui al Capo IV  della
direttiva 2004/49/CE (( del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
29 aprile 2004, )) sono affidati, a seguito di  apposite  convenzioni
internazionali,   all'Agenzia,   all'Autorita'   per   la   sicurezza
ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo  binazionale.
L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
  4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture  stradali  e
autostradali, oltre all'esercizio delle  funzioni  gia'  disciplinate
dal decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35  e  fermi  restando  i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche
avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in  materia  di
sicurezza delle infrastrutture: 
    a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica della
corretta organizzazione dei processi di  manutenzione  da  parte  dei
gestori, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle
infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le  necessarie
misure di controllo del rischio in quanto responsabili  dell'utilizzo
sicuro delle infrastrutture; 
    b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle  reti  stradali
ed autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza  per  le
attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati
da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; 
    c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art.  6
del decreto legislativo 15 marzo 2011,  n.  35  sulle  infrastrutture
stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo  gia'  svolte  dai   gestori,   eventualmente   effettuando
ulteriori verifiche in sito; 
    d) propone al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo  delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali  nazionali  ai   fini   del
miglioramento  degli  standard  di  sicurezza,  da  sviluppare  anche
attraverso il monitoraggio  sullo  stato  di  conservazione  e  sulle
necessita' di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il  Piano  e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione  ed
approvazione degli strumenti di pianificazione  e  di  programmazione
previsti dalla legislazione vigente; 
    e) svolge attivita'  di  studio,  ricerca  e  sperimentazione  in
materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 
  (( 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto legislativo  8  marzo
2006, n. 139, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti  all'Agenzia
le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi  1  e
2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,  al  fine  di
garantire  la  sicurezza  delle   gallerie   situate   sulle   strade
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e
i poteri di cui al periodo precedente  sono  esercitati  dall'Agenzia
anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle  strade
non appartenenti alla rete stradale  transeuropea.  Con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
Ministero dell'interno e  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti
i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate  sulle  strade
non appartenenti alla rete stradale transeuropea,  gli  obblighi  dei
soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle
disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i  profili  tariffari  a
carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo
del servizio. 
  4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006,
n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni,  le  valutazioni  e  le
verifiche funzionali di cui all'art. 11» sono soppresse. 
  4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni  ispettive  e  di
vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa  esercitate  dagli
uffici speciali trasporti a  impianti  fissi  (USTIF)  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5  e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  4
agosto 2014,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014.  A  tal  fine  l'Agenzia,  con
proprio   decreto,   disciplina   i   requisiti   per   il   rilascio
dell'autorizzazione di sicurezza relativa  al  sistema  di  trasporto
costituito  dall'infrastruttura  e  dal  materiale  rotabile,  con  i
contenuti di cui agli articoli 14 e 15  del  decreto  legislativo  10
agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione
all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di  massa
di nuova  realizzazione,  tenendo  conto  delle  funzioni  attribuite
all'Agenzia ai sensi del presente comma. 
  4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n.  166,  dopo
il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2019,  il  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle  competenti
Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei  concessionari
autostradali, degli interventi di verifica e di  messa  in  sicurezza
delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali» )). 
  5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla  legge,  da  atti
amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza  da  parte
dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia,  nell'esercizio
delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con  le
sanzioni amministrative pecuniarie, anche  progressive,  accertate  e
irrogate dall'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  al  Capo  I,
Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  gli  enti
territoriali la misura della sanzione e' compresa tra  euro  5.000  e
euro 200.000 ed e'  determinata  anche  in  funzione  del  numero  di
abitanti. Nei confronti dei soggetti  aventi  natura  imprenditoriale
l'Agenzia  dispone  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  fino  al  dieci  per  cento  del   fatturato   realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla  contestazione  della
violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia  puo'
applicare un'ulteriore sanzione  di  importo  fino  al  doppio  della
sanzione gia' applicata entro  gli  stessi  limiti  previsti  per  la
prima.  Qualora  il   comportamento   sanzionabile   possa   arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o  della  circolazione
stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione
di misure cautelative, limitative o interdittive, della  circolazione
dei  veicoli  sino  alla  cessazione  delle  condizioni   che   hanno
comportato  l'applicazione  della  misura  stessa  e,  in   caso   di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente  per  gli
enti territoriali e i soggetti  aventi  natura  imprenditoriale,  non
superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato  sopra
indicato. 
  6. Sono organi dell'Agenzia: 
    a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a  criteri  di  alta
professionalita',  di  capacita'   manageriale   e   di   qualificata
esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore  operativo
dell'agenzia; 
    b) il comitato  direttivo,  composto  da  quattro  membri  e  dal
direttore dell'agenzia, che lo presiede; 
    c) il collegio dei revisori dei conti. 
  7. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ((  ferma
restando  l'applicazione  dell'art.  19,   comma   8,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 )). L'incarico ha la durata massima
di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta  ed  e'  incompatibile
con altri rapporti  di  lavoro  subordinato  e  con  qualsiasi  altra
attivita'  professionale  privata  anche  occasionale.  Il   comitato
direttivo e' nominato per la durata  di  tre  anni  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti  tra
i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse
esterni dotati di specifica  competenza  professionale  attinente  ai
settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono  scelti
tra i  dirigenti  dell'agenzia  e  non  percepiscono  alcun  compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel  comitato  direttivo.
Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due
membri effettivi e due supplenti iscritti al  registro  dei  revisori
legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti. I revisori durano in carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una sola volta. (( Il  collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui  all'art.  2403  del  codice  civile,  in
quanto applicabile  )).  I  componenti  del  comitato  direttivo  non
possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o
dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori   di   intervento
dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali  sono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia  delle  finanze
secondo i criteri e parametri previsti  per  gli  enti  ed  organismi
pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 
  8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo  ed
e' approvato con  le  modalita'  di  cui  al  comma  10.  Lo  Statuto
disciplina le competenze degli organi  di  direzione  dell'Agenzia  e
reca principi generali in ordine alla sua organizzazione  ed  al  suo
funzionamento. 
  9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su
proposta del direttore, dal comitato direttivo ed  e'  sottoposto  al
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  che  lo  approva,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In  particolare
esso: 
    a) disciplina l'organizzazione e il  funzionamento  dell'Agenzia,
attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti  ad
esercitare rispettivamente  le  funzioni  gia'  svolte  dall'ANSF  in
materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia  di
sicurezza delle infrastrutture  stradali  e  autostradali,  cui  sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di  434  unita',  di
cui 35 di livello dirigenziale non generale e  2  uffici  di  livello
dirigenziale generale; 
    c) determina le  procedure  per  l'accesso  alla  dirigenza,  nel
rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e
ai regolamenti che disciplinano il  funzionamento  dell'Agenzia  sono
approvate dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e
dei piani pluriennali di investimento si  applicano  le  disposizioni
del ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1998,  n.  439.  Gli  altri  atti  di  gestione
dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 
  11. I dipendenti dell'ANSF a tempo  indeterminato  sono  inquadrati
nel  ruolo  dell'Agenzia  e  mantengono  il   trattamento   economico
fondamentale  e  accessorio,  limitatamente   alle   voci   fisse   e
continuative,  corrisposto  al  momento   dell'inquadramento   e   in
applicazione di quanto previsto dal (( contratto collettivo nazionale
di lavoro )) di cui al comma 16. Per i restanti contratti  di  lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita'  dei  rispettivi  rapporti,  ivi
comprese le collaborazioni in corso che  restano  in  vigore  sino  a
naturale scadenza. 
  12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,  in
aggiunta all'intera dotazione organica del  personale  dell'ANSF,  e'
assegnato all'Agenzia un contingente  di  personale  di  122  unita',
destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza  delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici  di
livello dirigenziale non generale. 
  13. Nell'organico  dell'Agenzia  sono  presenti  due  posizioni  di
uffici di livello dirigenziale generale. 
  14. In  fase  di  prima  attuazione  e  per  garantire  l'immediata
operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove  competenze
in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,
sino all'approvazione del regolamento di amministrazione  di  cui  al
comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di
cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita
selezione  nell'ambito  del   personale   dipendente   da   pubbliche
amministrazioni, con esclusione del personale  docente  educativo  ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  in
possesso delle competenze e  dei  requisiti  di  professionalita'  ed
esperienza richiesti per l'espletamento  delle  singole  funzioni,  e
tale da garantire la massima neutralita' e  imparzialita'.  Per  tale
fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   e   da   altre   pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza, per poi essere immesso nel  ruolo  dell'Agenzia  con  la
qualifica assunta in sede di selezione e con  il  riconoscimento  del
trattamento economico equivalente a quello ricoperto  nel  precedente
rapporto di  lavoro  e,  se  piu'  favorevole,  il  mantenimento  del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e
continuative,  mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile  e  non
rivalutabile con i successivi  miglioramenti  economici  a  qualsiasi
titolo  conseguiti.  L'inquadramento  nei  ruoli   dell'Agenzia   del
personale proveniente dalle  pubbliche  amministrazioni  comporta  la
riduzione,  in  misura  corrispondente,  della   dotazione   organica
dell'amministrazione di  provenienza  con  contestuale  trasferimento
delle relative risorse finanziarie. 
  15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a  tempo  indeterminato
di 141 unita' di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019  e
di 70 unita' di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020  da
inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento  di  cui  al
comma 9. 
  16. Al personale e alla  dirigenza  dell'Agenzia  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  e  il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del  comparto
funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 
  17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento  delle  attivita'
di cui al presente articolo, all'Agenzia  e'  garantito  l'accesso  a
tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati  di  cui
all'art. 13 ((, nonche' ai dati ricavati dal sistema di  monitoraggio
dinamico  per  la   sicurezza   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali di cui all'art. 14 )). 
  18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000
euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'art. 45. 
  19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni  dalla  data  di
cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti (( di cui ai commi 8  e  9
)) sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica  amministrazione.  Fino  all'adozione
dei nuovi regolamenti continuano ad  applicarsi  i  regolamenti  gia'
emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF  rimangono  in  carica  fino
alla  nomina  degli  organi  dell'Agenzia.  Nelle  more  della  piena
operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  le  funzioni  e  le
competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove
gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle  amministrazioni  e
dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 
  20. La denominazione «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie»  e'  sostituita,  ovunque  ricorre,   dalla   denominazione
«Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA). 
  21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato
ai sensi dell'art. 1 del (( testo unico di cui al )) regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611. 
  22. Tutti gli atti connessi  con  l'istituzione  dell'Agenzia  sono
esenti da imposte e tasse. 
  23. L'art. 4 del decreto legislativo 10  agosto  2007,  n.  162  e'
abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  articoli  8  e  9,  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                d1)  l'approvazione  dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere; 
                d3)   l'acquisizione   di   dati    e    notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                d4) l'indicazione di eventuali  specifiche  attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'azione   amministrativa;   attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». 
              «Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
                a) mediante l'inquadramento del personale  trasferito
          dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          art. 8, comma 1; 
                b) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c)  a  regime,  mediante  le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              - Si riporta  l'art.  4,  del  decreto  legislativo  10
          agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive  2004/49/CE
          e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo  delle
          ferrovie comunitarie), abrogato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Istituzione e ordinamento). - 1. E' istituita,
          con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per  la  sicurezza
          delle ferrovie definita alla lettera  g)  dell'art.  3,  di
          seguito denominata Agenzia, con compiti di  garanzia  della
          sicurezza del sistema ferroviario nazionale. 
              2. L'Agenzia svolge i compiti e le  funzioni  per  essa
          previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed  ha  competenza  per
          l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo  quanto
          previsto agli articoli 2 e 3, lettera  a),  e  fatto  salvo
          quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le  infrastrutture
          transfrontaliere  specializzate  i  compiti  di   Autorita'
          preposta alla sicurezza di cui al capo IV  della  direttiva
          2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite  convenzioni
          internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza
          ferroviaria del Paese limitrofo  o  ad  apposito  organismo
          binazionale. 
              3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal
          presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,   e'   dotata   di
          personalita'   giuridica   ed   autonomia   amministrativa,
          regolamentare, patrimoniale, contabile  e  finanziaria,  ed
          opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica
          di cui all'art. 16, comma 2, lettera  f),  della  direttiva
          2004/49/CE. 
              4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Ministro  dei  trasporti  che   annualmente
          relaziona al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  ai  sensi
          dell'art. 7 del presente  decreto.  Per  l'esercizio  della
          funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle  risorse
          umane,  strumentali  e  finanziarie  gia'   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il  comitato
          direttivo  ed  il  collegio  dei  revisori  dei  conti.  Il
          direttore  e'  scelto  fra  personalita'   con   comprovata
          esperienza tecnico-scientifica  nel  settore.  Il  comitato
          direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e  da
          quattro  dirigenti  dei  principali  settori  di  attivita'
          dell'Agenzia. Il direttore  e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dei
          trasporti e dura in carica tre anni. I membri del  comitato
          direttivo durano in carica tre anni, vengono  nominati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  dei  trasporti.  Il  collegio  dei
          revisori dei conti e' costituito  dal  Presidente,  da  due
          componenti effettivi e da  due  supplenti,  che  durano  in
          carica tre anni e che sono rinnovabili una  sola  volta.  I
          componenti del  collegio  sono  nominati  con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti,  su   designazione,   quanto   al
          Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              6. Con separati regolamenti su  proposta  del  Ministro
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella  pubblica  amministrazione,  da  emanarsi
          entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: 
                a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e
          periferico,  dell'Agenzia,  indicazione  del  comparto   di
          contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40
          del decreto legislativo n. 165  del  2001,  adozione  dello
          statuto,  recante  fra  l'altro  il  ruolo   organico   del
          personale dell'Agenzia,  nel  limite  massimo  di  trecento
          unita' e delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  26,
          nonche' alla disciplina delle competenze  degli  organi  di
          direzione dell'Agenzia; 
                b) definizione delle modalita' del trasferimento  del
          personale   da   inquadrare   nell'organico    dell'Agenzia
          proveniente dal Ministero dei trasporti, per  il  quale  si
          continuano  ad  applicare  le  disposizioni  del   comparto
          Ministeri per il periodo di comando  di  cui  al  comma  8,
          nonche' del personale di cui alla  lettera  b)  del  citato
          comma  8,  da  inquadrare  nell'organico  dell'Agenzia  nel
          limite del 50 per cento dei  posti  previsti  nell'organico
          stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a)  del
          presente comma; 
                c) disciplina del reclutamento da parte  dell'Agenzia
          delle  risorse  umane,   individuate   mediante   procedure
          selettive pubbliche  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro  sei  mesi
          dall'entrata in vigore del relativo regolamento; 
                d) ricognizione delle attribuzioni che restano  nella
          competenza del Ministero dei trasporti  ed  al  conseguente
          riassetto delle strutture del Ministero stesso; 
                e) adozione  del  regolamento  di  amministrazione  e
          contabilita'  ispirato  ai  principi   della   contabilita'
          pubblica. 
              7. Entro tre mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
          cui al comma  6  l'Agenzia  assume  le  attribuzioni  nella
          materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal
          presente  decreto  e  gia'  esercitate  dal  Ministero  dei
          trasporti e dal Gruppo FS S.p.A. 
              8. In sede di prima applicazione del presente  decreto,
          e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al  comma  6
          del presente articolo,  il  funzionamento  dell'Agenzia  e'
          assicurato  con  l'utilizzazione,  nel  limite  massimo  di
          duecentocinque unita' di personale: 
                a) numero non  superiore  a  dodici  proveniente  dai
          ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando; 
                b)  per  la  restante  parte,  con  oneri  a   carico
          dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'art.  26,
          con personale  tecnico,  avente  riconosciute  capacita'  e
          competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A.
          e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato,  con
          procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni  che
          non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il
          Ministero  dei  trasporti   ed   il   gruppo   FS   S.p.A.,
          dall'Agenzia. 
              9. L'Agenzia utilizza, quale  sede,  gli  immobili,  da
          individuarsi d'intesa con  le  societa'  interessate,  gia'
          utilizzati da FS S.p.A., o da altre  societa'  del  gruppo,
          per l'espletamento delle attivita'  da  cui  tali  Societa'
          vengono a cessare  ai  sensi  del  presente  decreto.  Alle
          eventuali compensazioni si  potra'  provvedere  nella  sede
          dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2. 
              10. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          dei regolamenti di cui  al  comma  6,  l'Agenzia  provvede,
          sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria,  con
          provvedimento da sottoporre all'approvazione  del  Ministro
          dei trasporti di concerto con i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze e per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  a  stabilire  la   ripartizione
          dell'organico di  cui  al  comma  6,  tenendo  conto  delle
          effettive esigenze di funzionamento. 
              11. Al personale di cui al comma  8,  lettera  b),  che
          accede al ruolo  organico  dell'Agenzia  sono  riconosciuti
          collocazione professionale equivalente a  quella  ricoperta
          nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il
          mantenimento  del  trattamento  economico  di   provenienza
          mediante  assegno  ad  personam  non  riassorbibile  e  non
          rivalutabile. 
              12.  Al  personale  dell'Agenzia  si  applicano,  salva
          diversa   disposizione   recata   del   presente    decreto
          legislativo, le disposizioni  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale
          di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della
          normativa vigente in materia; tale  personale  puo'  essere
          assunto anche con contratto  a  tempo  determinato  e,  ove
          dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in
          aspettativa senza assegni. 
              13.  Tutti  gli   atti   connessi   con   l'istituzione
          dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 
              14. All'atto del trasferimento definitivo  nell'Agenzia
          del personale proveniente dal Ministero  dei  trasporti  e'
          ridotta in misura corrispondente la dotazione organica  del
          predetto Ministero.». 
              - Si riporta  l'art.  2,  del  decreto  legislativo  10
          agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive  2004/49/CE
          e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo  delle
          ferrovie  comunitarie),  come  modificato  dalla   presente
          legge: 
              «Art. 2 (Ambito di  applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica all'intero sistema ferroviario  italiano
          con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente
          articolo. 
              2.  Il  presente  decreto  riguarda  i   requisiti   di
          sicurezza del sistema ferroviario,  compresa  la  sicurezza
          della gestione dell'infrastruttura e della circolazione,  e
          l'interazione  fra  le  imprese  ferroviarie  e  i  gestori
          dell'infrastruttura. 
              3. Restano ferme le  norme  vigenti  e  le  conseguenti
          competenze degli  Organi  statali  interessati  per  quanto
          riguarda le rispettive materie di  competenza  inerenti  la
          sicurezza,  con  particolare  riferimento  ai  compiti  del
          Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi  e
          soccorso tecnico urgente,  ai  compiti  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero
          delle  infrastrutture  in   materia   di   norme   tecniche
          costruttive delle opere civili, vigilanza  e  ispezioni  su
          sede   ed   opere   d'arte   relative    all'infrastruttura
          ferroviaria nella fase realizzativa della stessa. 
              4. Il presente decreto non si applica: 
                a)  alle  metropolitane,  tram  e  altri  sistemi  di
          trasporto leggero su rotaia; 
                b) alle reti funzionalmente  isolate  dal  resto  del
          sistema  ferroviario  ed  adibite  unicamente   a   servizi
          passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese
          ferroviarie che operano esclusivamente su tali  reti,  fino
          al 30 giugno 2019; 
                c) all'infrastruttura ferroviaria privata  utilizzata
          esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per  le
          sue operazioni di trasporto di merci; 
                c-bis) alle ferrovie storiche, museali  e  turistiche
          che operano su una propria rete, comprese  le  officine  di
          manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora. 
                4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale
          per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture
          stradali  e  autostradali»  (ANSFISA)  individua  le  norme
          tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle  reti
          funzionalmente isolate dal resto  del  sistema  ferroviario
          nonche' ai gestori del servizio che operano su  tali  reti,
          tenendo   conto   delle   caratteristiche   delle    tratte
          ferroviarie, dei rotabili  e  del  servizio  di  trasporto,
          fermo restando quanto previsto dai trattati  internazionali
          per le reti isolate transfontaliere.  A  decorrere  dal  30
          giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del
          sistema ferroviario nonche' ai  gestori  del  servizio  che
          operano su tali reti si applicano in materia  di  sicurezza
          le disposizioni adottate ai sensi del presente  comma.  Nel
          rilasciare  le  autorizzazioni   di   propria   competenza,
          l'ANSFISA  valuta  le  misure  mitigative  o   compensative
          proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi
          del rischio che tenga  conto  delle  caratteristiche  della
          tratta  ferroviaria,  dei  rotabili  e  del   servizio   di
          trasporto.». 
              - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione  delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): 
              «Art.   3   (Definizioni).   -   1.   Ai   soli    fini
          dell'applicazione del presente decreto si intende per: 
                a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di
          natura  strutturale  e  funzionale,  quali  definiti  nelle
          direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive  modificazioni
          nonche' la gestione  e  l'esercizio  del  sistema  nel  suo
          complesso; 
              (Omissis).». 
              Il Capo IV della direttiva del Parlamento europeo e del
          Consiglio 29 aprile  2004,  n.  2004/49/CE,  relativa  alla
          sicurezza delle ferrovie  comunitarie  e  recante  modifica
          della  direttiva  95/18/CE  del  Consiglio  relativa   alle
          licenze  delle  imprese  ferroviarie  e   della   direttiva
          2001/14/CE relativa alla  ripartizione  della  capacita  di
          infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per
          l'utilizzo   dell'infrastruttura   ferroviaria    e    alla
          certificazione  di  sicurezza  (direttiva  sulla  sicurezza
          delle ferrovie), reca: «Autorita' preposta alla sicurezza». 
              - Si riporta  l'art.  6,  del  decreto  legislativo  10
          agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive  2004/49/CE
          e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo  delle
          ferrovie comunitarie): 
              «Art. 6  (Compiti  dell'Agenzia).  -  1.  L'Agenzia  e'
          preposta alla sicurezza del sistema ferroviario  nazionale.
          In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti  e  le  funzioni
          previste  dalla  direttiva   2004/49/CE   con   poteri   di
          regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita'
          con  le  disposizioni  comunitarie  e  con  quelle  assunte
          dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui
          al regolamento CE/881/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 29 aprile  2004,  i  principi  ed  i  criteri
          necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 
              2. L'Agenzia  e'  incaricata  di  svolgere  i  seguenti
          compiti: 
                a)  definire  il  quadro  normativo  in  materia   di
          sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed  emanare
          anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e  delle
          Imprese ferroviarie, le norme tecniche e  gli  standard  di
          sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; 
                b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le
          disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio
          da parte dei Gestori delle Infrastrutture e  delle  Imprese
          ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo  nazionale
          di cui alla lettera a); 
                c)  stabilire  i  principi  e  le  procedure   e   la
          ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in
          ordine  all'emanazione  delle  disposizioni  di  cui   alla
          lettera b); 
                d) autorizzare la messa in servizio dei  sottosistemi
          di natura strutturale costitutivi del sistema  ferroviario,
          a norma dell'art. 14  del  decreto  legislativo  8  ottobre
          2010, n. 191; 
                e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e
          prescrizioni tecniche relative  al  funzionamento  ed  alla
          manutenzione  dei  sottosistemi  costitutivi  del   sistema
          ferroviario avvenga conformemente ai  pertinenti  requisiti
          essenziali; 
                f) verificare che i componenti  di  interoperabilita'
          siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'art. 10
          del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; 
                g) autorizzare la  messa  in  servizio  di  materiale
          rotabile e degli altri sottosistemi di  natura  strutturale
          nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora  oggetto  di
          una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla  base  delle
          dichiarazioni  di  verifica  CE  e   dei   certificati   di
          omologazione; 
                h) emettere il  certificato  di  omologazione  di  un
          prodotto generico, di  un'applicazione  generica  o  di  un
          componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal
          Verificatore  Indipendente  di  Sicurezza   prescelto   dal
          fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita',
          dall'ente  appaltante,  dall'impresa  ferroviaria   o   dal
          gestore dell'infrastruttura interessato; 
                i) rilasciare, rinnovare,  modificare  e  revocare  i
          pertinenti  elementi  che  compongono  i   certificati   di
          sicurezza e le autorizzazioni  di  sicurezza  rilasciati  a
          norma degli articoli 14 e 15 e  controllare  che  ne  siano
          soddisfatti le condizioni e i requisiti  e  che  i  gestori
          dell'infrastruttura  e  le  imprese   ferroviarie   operino
          conformemente  ai  requisiti  del  diritto  comunitario   o
          nazionale; 
                l)  assicurare  che  i  veicoli   siano   debitamente
          immatricolati    nel    RIN    e    che    nei     registri
          dell'infrastruttura  e  dei  veicoli  le  informazioni   in
          materia di sicurezza siano complete ed aggiornate; 
                m)   istituire   e   aggiornare   il   registro    di
          immatricolazione   nazionale   del    materiale    rotabile
          autorizzato ad essere messo in servizio; 
                n)   compiere   attivita'   di    studio,    ricerca,
          approfondimento  in  materia  di  sicurezza  del  trasporto
          ferroviario, anche recependo  indicazioni  emergenti  dalle
          indagini   e   dalle   procedure   svolte    dall'organismo
          investigativo   sugli   incidenti   e   gli   inconvenienti
          ferroviari per il miglioramento della  sicurezza;  svolgere
          attivita'  di  consultazione  in   materia   di   sicurezza
          ferroviaria  a  favore  di  pubbliche   amministrazioni   e
          attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in
          vista della approvazione di norme di legge atte a garantire
          livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie; 
                o)  formulare  proposte  e  osservazioni  relative  a
          problemi della sicurezza ferroviaria ad  ogni  soggetto  od
          autorita' competenti; 
                p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed  alle
          imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni  in  materia
          di  sicurezza,  nonche'  in  ordine  agli  accorgimenti   e
          procedure  necessarie  ed  utili  al  perseguimento   della
          sicurezza ferroviaria; 
                q)  collaborare,  nel   rispetto   delle   rispettive
          funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo
          di obiettivi comuni di sicurezza  e  di  metodi  comuni  di
          sicurezza per  consentire  una  progressiva  armonizzazione
          delle norme nazionali, coordinandosi con  tale  Agenzia  in
          vista  dell'adozione  delle  misure  di  armonizzazione   e
          monitoraggio dell'evoluzione  della  sicurezza  ferroviaria
          europea; 
                r)  qualificare  i   Verificatori   indipendenti   di
          sicurezza per i processi di omologazione; 
                r-bis) disciplinare le modalita' di  circolazione  di
          particolari  categorie  di  veicoli  che  circolano   sulla
          infrastruttura ricadente  nel  campo  di  applicazione  del
          presente decreto, compresi i veicoli storici. 
              3. Le attivita' di cui al comma 2  non  possono  essere
          trasferite     o     appaltate     ad     alcun     gestore
          dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante. 
              4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo'
          chiedere  in  qualsiasi  momento  l'assistenza  tecnica  di
          Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o  altri
          organismi  qualificati.  Gli  eventuali   costi   derivanti
          rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di  cui
          all'art. 26. 
              5. L'Agenzia collabora  con  le  istituzioni  pubbliche
          preposte alla regolazione economica del settore.». 
              Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione
          della direttiva 2008/96/CE sulla gestione  della  sicurezza
          delle infrastrutture stradali) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81. 
              - Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 15 marzo
          2011, n. 35 (Attuazione della  direttiva  2008/96/CE  sulla
          gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali): 
              «Art. 6  (Ispezioni  di  sicurezza  art.  6,  direttiva
          2008/96/CE). - 1. L'organo competente,  sulla  base  di  un
          programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza,
          da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da  aggiornare  con
          cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche
          connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti,
          effettua  ispezioni  periodiche  sulle  strade  aperte   al
          traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
          ispezioni sono svolte da soggetti inseriti  nell'elenco  di
          cui  all'art.  4,  comma  7.  Si  applicano   i   casi   di
          incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo. 
              2. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
          entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio  decreto,
          le misure di sicurezza temporanee da applicarsi  ai  tratti
          di rete stradale interessati da lavori  stradali,  fissando
          le  modalita'  di  svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad
          assicurare la corretta applicazione di tale decreto.». 
              - Si riporta l'art. 19, del decreto legislativo 8 marzo
          2006, n. 139 (Riassetto delle  disposizioni  relative  alle
          funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei  vigili  del
          fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003,  n.
          229): 
              «Art. 19 (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo nazionale
          esercita,  con  i  poteri  di  polizia   amministrativa   e
          giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
          normativa  di  prevenzione  incendi   in   relazione   alle
          attivita',   costruzioni,   impianti,   apparecchiature   e
          prodotti ad essa assoggettati nonche' nei luoghi di  lavoro
          ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81.  La
          vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
          verifiche e controlli disposti di iniziativa  dello  stesso
          Corpo, anche con metodo a campione o in  base  a  programmi
          settoriali per categorie di attivita'  o  prodotti,  ovvero
          nelle  ipotesi  di  situazioni   di   potenziale   pericolo
          segnalate    o    comunque     rilevate.     Nell'esercizio
          dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il  Corpo  nazionale
          puo'  avvalersi   di   amministrazioni,   enti,   istituti,
          laboratori e organismi aventi specifica competenza. 
              2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
          verifiche e dei controlli  e'  consentito:  l'accesso  alle
          attivita',  costruzioni  ed  impianti  interessati,   anche
          durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di  fabbricazione,
          immagazzinamento  e  uso  di  apparecchiature  e  prodotti;
          l'acquisizione   delle   informazioni   e   dei   documenti
          necessari; il prelievo  di  campioni  per  l'esecuzione  di
          esami  e  prove   e   ogni   altra   attivita'   necessaria
          all'esercizio della vigilanza. 
              3. Qualora nell'esercizio dell'attivita'  di  vigilanza
          ispettiva   siano   rilevate   condizioni    di    rischio,
          l'inosservanza  della  normativa  di  prevenzione   incendi
          ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a  carico
          dei  soggetti  responsabili  delle  attivita',   il   Corpo
          nazionale adotta, attraverso i  propri  organi,  le  misure
          urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e
          da' comunicazione dell'esito degli accertamenti  effettuati
          ai soggetti interessati, al sindaco,  al  prefetto  e  alle
          altre autorita' competenti, ai  fini  degli  atti  e  delle
          determinazioni  da  assumere  nei  rispettivi   ambiti   di
          competenza. 
              3-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   da
          adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata  l'attivita'   di
          vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.». 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151  (Regolamento  recante  semplificazione  della
          disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
          incendi,  a  norma  dell'art.  49,  comma   4-quater,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2011,  n.
          221. 
              - Si riportano gli articoli 11, commi 1 e 2, e 12,  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2006,  n.  264  (Attuazione
          della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per  le
          gallerie della rete stradale transeuropea): 
              «Art. 11 (Funzioni ispettive). - 1. La  Commissione  e'
          responsabile delle ispezioni,  delle  valutazioni  e  delle
          verifiche funzionali per tutte le  gallerie  situate  sulle
          strade appartenenti alla rete  transeuropea  ricadenti  nel
          territorio nazionale. La Commissione  per  tali  attivita',
          fino  all'entrata  in  operativita'  dell'elenco   di   cui
          all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo di  attuazione
          della direttiva 2008/96/CE, si  avvale  di  ingegneri,  che
          hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'art.
          12 del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e
          successive modificazioni, con particolare riferimento  alla
          funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui
          all'art. 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, nonche'  all'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero  delle  infrastrutture,
          che   si   avvalgono    di    collaboratori    appartenenti
          all'Amministrazione  centrale  e  periferica  del  medesimo
          Ministero, nonche' dei soggetti di cui all'art.  12,  comma
          4, del decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva
          2008/96/CE. A decorrere dall'entrata  in  operativita'  del
          predetto elenco  la  Commissione  si  avvale  dei  soggetti
          inseriti nell'elenco stesso. 
              2.  La  Commissione  si   avvale   di   ingegneri   del
          Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso  pubblico  e
          della difesa civile, designati  dal  Capo  del  Corpo,  con
          competenza    specifica     nelle     materie     attinenti
          all'antincendio, ai piani di evacuazione ed  esodo  e  alle
          problematiche  di  difesa  civile,  che  si  avvalgono   di
          collaboratori appartenenti all'Amministrazione  centrale  e
          periferica del Ministero dell'interno. 
              (Omissis).». 
              «Art. 12 (Ispezioni periodiche). -  1.  La  Commissione
          verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale
          di cui all'art. 11, commi 1 e 2, vengano effettuate al fine
          di garantire la conformita' delle gallerie di cui  all'art.
          1, comma 2, alle disposizioni del presente decreto. 
              2.  Il  periodo   intercorrente   fra   due   ispezioni
          consecutive di una galleria non deve superare i sei anni. 
              3.  La  Commissione,  se  in  base  alla  relazione  di
          ispezione, constata che una galleria non e'  conforme  alle
          disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  comunica  al
          Gestore  ed  al  Responsabile  della  sicurezza  le  misure
          destinate ad accrescere la  sicurezza  della  galleria.  La
          Commissione definisce le condizioni per il mantenimento  in
          esercizio  o  la   riapertura   della   galleria   che   si
          applicheranno  fino  al  completamento   degli   interventi
          correttivi,   nonche'   qualsiasi   altra   restrizione   o
          condizione pertinente. 
              4. Qualora le restrizioni per la  circolazione  abbiano
          durata superiore alle quarantotto ore o  qualora  si  abbia
          giustificato motivo  che  potrebbero  sorgere  problemi  di
          ordine pubblico, queste devono essere adottate d'intesa con
          gli Uffici territoriali del Governo competenti. 
              5. La galleria e' soggetta ad una nuova  autorizzazione
          di esercizio, secondo la procedura  prevista  dall'allegato
          4, nei casi in cui  gli  interventi  correttivi  comportino
          modifiche   sostanziali    nella    costruzione    e    nel
          funzionamento, una volta realizzati tali interventi. 
              6. I Gestori provvedono a predisporre tutte  le  misure
          necessarie allo svolgimento delle ispezioni. 
              7. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle  misure
          previste dal presente articolo i gestori  provvedono  senza
          nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo
          5  ottobre  2006,  n.  264  (Attuazione   della   direttiva
          2004/54/CEE in materia di sicurezza per le  gallerie  della
          rete stradale transeuropea), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 4 (Commissione permanente  per  le  gallerie).  -
          (Omissis). 
              5. La Commissione approva i progetti  per  l'attuazione
          delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal
          Gestore della galleria. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 9, del decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti    4    agosto    2014
          (Individuazione del  numero  e  dei  compiti  degli  Uffici
          dirigenziali di livello non generale  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'art. 16,
          comma 3, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  11  febbraio  2014,  n.  72),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297, S.O. n. 96: 
              «Art.   9   (Funzioni    delle    Direzioni    generali
          territoriali). - 1. Le Direzioni generali  territoriali  si
          articolano in uffici di livello dirigenziale  non  generale
          ed in unita'  organizzative  di  livello  non  dirigenziale
          (sezioni),  individuati   sulla   base   dei   criteri   di
          funzionalita' e di territorialita' al fine di garantire  la
          massima  presenza  e  fruibilita'  possibile  in  relazione
          all'utenza ed al servizio reso sul territorio. 
              2.  Detti  uffici  sono  distinti,  in  relazione  alle
          attivita' svolte in: Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.),
          Centri  Prova  Autoveicoli   (C.P.A.),   Centro   Superiore
          Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi  (C.S.R.P.A.D.),
          e Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi  (U.S.T.I.F.),
          ciascuno con proprie sezioni. 
              3. Gli Uffici Motorizzazione Civile  (U.M.C.),  nonche'
          le  sezioni  a  questi  afferenti,  nel  rispettivo  ambito
          territoriale di competenza, svolgono i seguenti compiti: 
                attivita'  in  materia  di  conducenti:   esami   per
          conducenti di veicoli e loro rimorchi e  relativo  rilascio
          di patenti  e  certificati  di  abilitazione  e  formazione
          professionale, duplicati,  certificazioni  ed  attestazioni
          inerenti i conducenti, conversioni di patenti  militari  ed
          estere, provvedimenti di  revisione,  sospensione  a  tempo
          indeterminato e revoca delle patenti; 
                parere  tecnico  alle  Prefetture   in   materia   di
          sospensioni patenti; 
                esami per il conseguimento dell'idoneita' alla  guida
          dei ciclomotori; 
                attivita' in materia  di  collaudi  e  revisione  dei
          veicoli in circolazione: visite e prove veicoli ex articoli
          75 e 76  del  Codice  della  Strada;  collaudo  di  veicoli
          industriali per l'allestimento della carrozzeria; 
                visite   e   prove    per    l'aggiornamento    delle
          caratteristiche tecniche dei veicoli ex art. 78 del  Codice
          della Strada; 
                visite e prove per l'accertamento di  idoneita'  alla
          circolazione di macchine agricole e macchine operatrici (ex
          articoli  107  e  114  del  Codice  della  Strada);   prove
          periodiche  su  veicoli  allestiti  con  cisterne  per   il
          trasporto di merci pericolose; 
                collaudi su recipienti per  gas  compressi  o  GPL  e
          rilascio certificato di idoneita'; 
                collaudi   sulle   attrezzature   a    pressione    e
          trasportabili   (contenitori   e   cisterne)   e   rilascio
          certificato di idoneita'; 
                revisione dei veicoli a motore e  loro  rimorchi  (ex
          art. 80 del Codice della Strada); 
                procedura per l'autorizzazione alla  circolazione  di
          veicoli   e   di   contenitori   ammessi    al    trasporto
          internazionale sotto il sigillo doganale; 
                accertamento   idoneita'   tecnica   delle    imprese
          costruttrici  delle  unita'  navali  per   la   navigazione
          interna; 
                visite tecniche  iniziali,  collaudo  e  accertamenti
          tecnici  delle  unita'  navali  e  vigilanza  sulle  unita'
          navali; 
                accertamenti tecnici sulle unita' navali in corso  di
          costruzione; parere su richieste di deroghe, emissione  del
          certificato comunitario da parte delle Autorita' Competenti
          e tenuta dei registri, ai sensi del decreto legislativo  24
          febbraio 2009, n. 22; 
                stazzatura  delle  unita'  navali  e   rilascio   del
          certificato di stazza; 
                esami  per  il  conseguimento  dei  titoli   per   il
          personale navigante, rilascio dei relativi attestati e  dei
          libretti di navigazione, tenuta dei registri; 
                accertamenti  tecnici  ed  emissione   dei   relativi
          certificati in relazione al trasporto di  merci  pericolose
          in applicazione dell'Accordo ADN. 
                tenuta dei registri delle unita' navali  (iscrizioni,
          reiscrizioni;    cancellazioni;    estratti    cronologici,
          trascrizioni  di   proprieta',   trasferimenti   ad   altri
          registri; ecc) 
                conservatoria e trascrizione nei registri nautici  di
          diritti   reali   o   di   godimento,   ipoteche   o   loro
          cancellazione, etc. 
                rilascio,    rinnovo    licenza    di    navigazione;
          aggiornamento    licenza;     duplicato     licenza     per
          deterioramento, furto o smarrimento; 
                rilascio   autorizzazione   navigazione   temporanea,
          occasionale o di prova; 
                esami per il  conseguimento  della  patente  nautica;
          estensione delle  abilitazioni;  rilascio,  duplicazione  e
          riclassificazione     patente;     conversione     patenti;
          aggiornamento  dati  su  patente  (convalida,   residenza);
          revisione, sospensione e revoca patente; 
                aggiornamento dati sulla patente (conferma validita',
          aggiornamento della residenza); 
                attivita' in  materia  di  immatricolazione  veicoli:
          immatricolazione veicoli a motore e rimorchi con  rilascio,
          carta di  circolazione;  rilascio  targhe  e  contrassegni;
          rilascio targhe CD, EE; 
                rilascio autorizzazioni per la circolazione di prova; 
                aggiornamento   della    carta    di    circolazione;
          reimmatricolazione; rilascio del documento tecnico  per  la
          circolazione,  sul  territorio  nazionale,  di  veicoli   o
          complessi  eccezionali  immatricolati  all'estero   o   per
          l'effettuazione  di  trasporti  eccezionali  da  parte   di
          vettori esteri; 
                duplicati; 
                circolazione  e  sicurezza   stradale:   prevenzione,
          informazione e repressione sull'uso improprio  o  scorretto
          delle strade; 
                provvedimenti   di   sospensione   della   carta   di
          circolazione; 
                divulgazione  ed  informazione  ai  cittadini   sulle
          tematiche della sicurezza stradale; 
                iniziative pilota,  a  supporto  delle  iniziative  a
          livello centrale ed in sinergia con organismi locali e  con
          le Forze di Polizia, per migliorare la sicurezza stradale; 
                partecipazione alle Commissioni per  l'autorizzazione
          alle competizioni sportive su strada; 
                verifica tecnica su strada  sui  veicoli  commerciali
          circolanti nella comunita' (direttiva 2000/30/CEE); 
                Commissioni d'esame per consulenti per  il  trasporto
          di merci pericolose (d.lgs 4 febbraio 2000, n. 40); 
                vigilanza sulle autolinee di competenza statale; 
                Osservatorio della sicurezza stradale in  riferimento
          alla localizzazione degli incidenti ed ai punti neri  delle
          strade; 
                verifiche  sulla  sicurezza  dei  percorsi  e   delle
          fermate per autolinee statali (D.P.R. n. 753 del 1980); 
                rapporti istituzionali con le Regioni, le Province  e
          gli Enti locali: partecipazione alla Commissione consultiva
          per la gestione  dell'Albo  provinciale  autotrasportatori;
          partecipazione    alla    Commissione    provinciale    per
          l'accertamento   della    capacita'    professionale    per
          l'attivita' di autotrasportatore per conto di terzi; 
                partecipazione alla Commissione consultiva presso  la
          Provincia per il rilascio delle licenze in conto proprio; 
                partecipazione  alle   Commissioni   provinciali   di
          abilitazione alle  mansioni  di  istruttore  ed  insegnante
          presso le autoscuole, alle mansioni di responsabile tecnico
          presso le officine di  autoriparazione  e  per  l'esercizio
          dell'attivita' di consulente automobilistico (legge n.  264
          del 1991); 
                partecipazione alle Commissioni  mediche  provinciali
          per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica alla guida; 
                funzioni di certificazione di qualita',  ispezione  e
          controllo tecnico: nulla osta di idoneita' allo svolgimento
          dei corsi ADR e controllo sulla loro effettuazione; 
                controllo   sull'attivita'   delle   autoscuole    in
          relazione  all'effettuazione  dei  corsi  per  il  recupero
          punti; 
                controllo tecnico sulle  imprese  di  autoriparazione
          che effettuano servizio di revisione; 
                controllo  sull'attivita'  svolta  dagli   studi   di
          consulenza   relativamente   all'esercizio   di   sportello
          telematico dell'automobilista; 
                espletamento del Servizio di Polizia Stradale di  cui
          all'art. 12 del Codice della strada: verifiche e  controlli
          sul circolante in collaborazione con gli organi di  Polizia
          su veicoli nazionali ed internazionali; 
                attivita' in materia di autotrasporto:  ordinanze  di
          sospensione delle Carte di circolazione dei veicoli ex art.
          82 del Codice della Strada  (provvedimenti  di  sospensione
          delle Carte di circolazione ex articoli 82, 83, 84, 85, 86,
          87 e 88 del Codice della Strada); 
                rilascio copie conformi licenze comunitarie; 
                rilascio    certificati    CEMT    per    i     Paesi
          extracomunitari; 
                rilascio certificazioni ATP; 
                rilascio autorizzazioni per gli autobus  destinati  a
          servizio di noleggio per l'impiego in servizio di  linea  e
          viceversa; 
                gestione  delle  autolinee  di   competenza   statale
          (attivita' istruttoria, autorizzativi e di vigilanza per le
          autolinee di competenza statale) e documenti di viaggio per
          servizi internazionali trasporto viaggiatori; 
                autorizzazione  all'accesso   alla   professione   di
          autotrasportatore e provvedimenti connessi; 
                gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
          supporto alle Direzioni generali  a  livello  centrale  del
          Dipartimento per gestione ricorsi; 
                supporto per  i  ricorsi  gerarchici  in  materia  di
          segnaletica; 
                consulenza,    assistenza,    servizio,    su    base
          convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici
          anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; 
                attivita' di  formazione,  aggiornamento  e  ricerca:
          supporto alla  raccolta  ed  elaborazione,  ai  fini  della
          sicurezza, di  dati  statistici  in  materia  di  trasporti
          terrestri; 
                supporto alla ricerca e  sperimentazione  finalizzata
          alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; 
                supporto   alla   ricerca   e   sperimentazione    su
          dispositivi. 
              4. Gli uffici Centri Prova Autoveicoli  (C.P.A.)  e  le
          sezioni a questi afferenti ed il Centro Superiore  Ricerche
          e prove  Autoveicoli  e  Dispositivi  (C.S.R.P.A.D.)  e  le
          sezioni a questo afferenti, svolgono i seguenti compiti: 
                attivita' in materia di omologazione  dei  veicoli  a
          motore,  loro  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle
          macchine operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed
          unita' tecniche indipendenti: prove  tecniche  e  procedure
          per l'omologazione e l'approvazione dei veicoli  a  motore,
          dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole,  delle  macchine
          operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed   unita'
          tecniche  indipendenti;  omologazione  delle   attrezzature
          tecniche necessarie per  l'effettuazione  delle  revisioni;
          prove  tecniche  per  l'omologazione  od  approvazione   di
          singoli  dispositivi  dei  veicoli  (dispositivi  luminosi,
          catadiottri,  specchi  retrovisori,  dispositivi  acustici,
          vetri, silenziatori, ganci di traino,  ecc.);  omologazione
          ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature
          isotermiche per il trasporto su strada di merci deperibili;
          omologazione e approvazione  di  attrezzature  a  pressione
          trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi  per
          il trasporto di merci pericolose; 
                funzioni di certificazione di qualita',  ispezione  e
          controllo tecnico: vigilanza sull'attivita' degli  «esperti
          A.T.P.» e delle «stazioni di controllo» relativamente  alle
          prove e  certificazioni  delle  furgonature  ed  ai  gruppi
          refrigeranti montati  sui  veicoli  stradali  destinati  al
          trasporto delle merci deperibili; 
                espletamento del Servizio di Polizia Stradale di  cui
          all'art. 12 del Codice della strada: verifiche e  controlli
          sul circolante in collaborazione con gli organi di  Polizia
          su veicoli nazionali ed internazionali; 
                attivita' in materia  di  collaudi  e  revisione  dei
          veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie  su
          veicoli allestiti con cisterne per il  trasporto  di  merci
          pericolose; prove periodiche di isotermia delle furgonature
          e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli
          stradali destinati al trasporto delle merci deperibili; 
                consulenza,    assistenza,    servizio,    su    base
          convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici
          anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; 
                attivita' di  formazione,  aggiornamento  e  ricerca:
          supporto alla  raccolta  ed  elaborazione,  ai  fini  della
          sicurezza, di  dati  statistici  in  materia  di  trasporti
          terrestri;  supporto   alla   ricerca   e   sperimentazione
          finalizzata alla sicurezza del veicolo  e  dei  conducenti;
          supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi. 
              II C.S.R.P.A.D., oltre ai compiti sopraelencati, svolge
          anche, per il territorio nazionale: 
                omologazione delle attrezzature  tecniche  necessarie
          all'effettuazione delle attivita' omologative in  genere  e
          della attivita' di controllo dei veicoli circolanti; 
                omologazione,   verifica   e   prova   primitiva    e
          accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per
          l'accertamento del tasso alcoolemico; 
                tenuta dei registri  ed  autorizzazioni  relative  ai
          veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico. 
              5. Gli  Uffici  Speciali  Trasporti  a  Impianti  Fissi
          (U.S.T.I.F.)  e  le  sezioni  a   questi   afferenti,   nel
          rispettivo ambito territoriale di  competenza,  svolgono  i
          seguenti compiti: 
                attivita' in materia  di  sicurezza  dei  sistemi  di
          trasporto  ad  impianti  fissi   di   competenza   statale:
          istruttorie e verifiche tecniche su schemi  di  regolamento
          di esercizio nonche' su progetti di sistemi di trasporto ad
          impianti fissi e loro impianti accessori per l'approvazione
          o rilascio del nulla osta tecnico ai fini della  sicurezza;
          verifiche e prove per l'esercizio di sistemi di trasporto a
          impianti fissi di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, loro impianti, accessori
          e materiale mobile (rotaie e rotabili  della  rete  locale,
          opere d'arte,  impianti  e  rotabili  delle  metropolitane,
          impianti a fune, impianti di trasporto pubblico); verifiche
          e prove di laboratorio su funi e componenti di  impianti  a
          fune; verifiche di idoneita' ed abilitazione del  personale
          tecnico di macchina e di movimento per sistemi di trasporto
          ad impianti fissi; supporto tecnico in materia di inchieste
          condotte a seguito di  incidenti  accaduti  su  sistemi  di
          trasporto ad impianti  fissi;  tenuta  dei  registri  degli
          impianti elevatori e degli impianti a fune; 
                funzioni di certificazione di qualita',  ispezione  e
          controllo tecnico: attivita' di supporto alle  funzioni  di
          certificazione attribuite all'organismo notificato  di  cui
          all'art. 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio  del  23
          luglio  1996  e  in   generale   tutte   le   funzioni   di
          certificazione in applicazione delle norme della  serie  En
          29000  e  45000  nell'ambito  dei  sistemi,   sottosistemi,
          prodotti, processi o altri servizi afferenti  ai  trasporti
          terrestri; 
                consulenza,    assistenza,    servizio,    su    base
          convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici
          che ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; 
                attivita' di  formazione,  aggiornamento  e  ricerca:
          supporto alla ricerca  ed  indagini  tecniche  nel  settore
          funiviario. 
              6.  Gli  U.M.C.,  i  C.P.A.,  il  C.S.R.P.A.D.  e   gli
          U.S.T.I.F., oltre ai compiti di cui ai precedenti commi  3,
          4 e 5, svolgono - anche per le sezioni a ciascuno afferenti
          - le seguenti funzioni: 
                gestione   delle   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali; 
                relazioni  istituzionali  ed  esterne   e   relazioni
          sindacali; 
                verifica  periodica  delle  attivita'  delle  sezioni
          coordinate e referto  alla  competente  Direzione  generale
          territoriale; 
                rapporti con gli organi di controllo.». 
              - Si riportano  gli  articoli  14  e  15,  del  decreto
          legislativo  10  agosto  2007,  n.  162  (Attuazione  delle
          direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
          allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): 
              «Art. 14 (Certificati di sicurezza).  -  1.  Per  avere
          accesso    all'infrastruttura    ferroviaria,    un'impresa
          ferroviaria deve  essere  titolare  di  un  certificato  di
          sicurezza che puo' valere per l'intera rete  ferroviaria  o
          soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
          sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria  ha
          elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
          e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti  delle  STI,
          di   altre   pertinenti   disposizioni   della    normativa
          comunitaria e delle norme nazionali di  sicurezza  ai  fini
          del controllo dei rischi e della prestazione di servizi  di
          trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza. 
              2. Il certificato di sicurezza comprende: 
                a) la certificazione che attesta  l'accettazione  del
          sistema   di   gestione   della   sicurezza    dell'impresa
          ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III; 
                b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
          misure adottate dall'impresa ferroviaria per  soddisfare  i
          requisiti  specifici  necessari  per  la  prestazione,   in
          condizioni di sicurezza, dei suoi  servizi  sulla  rete  in
          questione.    Detti    requisiti     possono     riguardare
          l'applicazione  delle  STI  e  delle  norme  nazionali   di
          sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della
          rete,  l'accettazione  dei  certificati  del  personale   e
          l'autorizzazione  alla  messa  in  servizio   dei   veicoli
          utilizzati dall'impresa ferroviaria. La  certificazione  e'
          basata   sulla   documentazione   trasmessa    dall'impresa
          ferroviaria ai sensi dell'allegato IV. 
              3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
          2, su  richiesta  del  rappresentante  legale,  all'impresa
          ferroviaria che  inizia  in  Italia  la  propria  attivita'
          specificando  il  tipo  e  la   portata   delle   attivita'
          ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui  al  comma
          2, lettera a), e'  valida  in  tutto  il  territorio  della
          Comunita'  per  le  attivita'  di   trasporto   ferroviario
          equivalenti. 
              4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia'  in
          possesso di un certificato di sicurezza rilasciato  da  una
          Autorita' di sicurezza  di  un  altro  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  e  che   intende   effettuare   servizi
          supplementari di trasporto ferroviario,  la  certificazione
          aggiuntiva necessaria a norma  del  comma  2,  lettera  b),
          relativa alla rete italiana o  parte  della  rete  italiana
          sulla quale intende effettuare il servizio. 
              5. Il certificato di sicurezza scade ogni  cinque  anni
          ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa. 
              6.  Il   certificato   di   sicurezza   e'   aggiornato
          parzialmente o integralmente ogniqualvolta  il  tipo  o  la
          portata delle attivita'  cambia  in  modo  sostanziale.  Il
          titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
          L'Agenzia  in  merito  ad  ogni  modifica  rilevante  delle
          condizioni che hanno consentito  il  rilascio  della  parte
          pertinente del certificato. Il  titolare  notifica  inoltre
          all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale  o
          l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. 
              7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della  parte
          pertinente  del  certificato  di  sicurezza  in  seguito  a
          modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza. 
              8. Se  ritiene  che  il  titolare  del  certificato  di
          sicurezza  non  soddisfi  piu'   le   condizioni   per   la
          certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
          parte  a)  e  b)  del  certificato,  motivando  la  propria
          decisione. Parimenti l'Agenzia  revoca  il  certificato  di
          sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
          non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
          rilascio dello stesso. Della  revoca  della  certificazione
          nazionale  aggiuntiva  o  del  certificato  di   sicurezza,
          l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
          Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato. 
              9.  L'Agenzia  notifica  all'ERA  entro  un   mese   il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  modifica  o  la   revoca   dei
          certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a).  La
          notifica riporta la denominazione e  la  sede  dell'impresa
          ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di  applicazione
          e la validita' del certificato di sicurezza e, in  caso  di
          revoca, la motivazione della decisione. 
              10.  Per  il  rilascio  del  certificato  di  sicurezza
          l'Agenzia applica diritti commisurati  ai  costi  sostenuti
          per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
          le procedure di certificazione. 
              11. I certificati di  sicurezza  gia'  rilasciati  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
          restano validi sino al rilascio da parte  dell'Agenzia  del
          certificato di cui al presente articolo  da  richiedersi  a
          cura del  rappresentante  legale  dell'impresa  ferroviaria
          entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8  e
          9.». 
              «Art.  15  (Autorizzazione  di  sicurezza  dei  gestori
          dell'infrastruttura).  -  1.  Per  poter  gestire   e   far
          funzionare  un'infrastruttura   ferroviaria,   il   gestore
          dell'infrastruttura,    su     richiesta     del     legale
          rappresentante,   deve   ottenere   un'autorizzazione    di
          sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza  puo'
          contenere limitazioni e/o prescrizioni per  parti  limitate
          dell'infrastruttura.    L'autorizzazione    di    sicurezza
          comprende: 
                a) l'autorizzazione che  attesta  l'accettazione  del
          sistema   di   gestione   della   sicurezza   del   gestore
          dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III; 
                b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione  delle
          misure  adottate  dal   gestore   dell'infrastruttura   per
          soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
          della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
          dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso,  la
          manutenzione e il funzionamento del  sistema  di  controllo
          del traffico e di segnalamento. 
              2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
          ed    e'    rinnovata    a    richiesta     del     gestore
          dell'infrastruttura.  L'autorizzazione  di   sicurezza   e'
          aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta  sono
          apportate  modifiche  sostanziali  all'infrastruttura,   al
          segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
          che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione.  Il
          titolare dell'autorizzazione  di  sicurezza  informa  senza
          indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata. 
              3.   L'Agenzia   puo'    prescrivere    la    revisione
          dell'autorizzazione di sicurezza  in  seguito  a  modifiche
          sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. 
              4. Se ritiene che il  titolare  dell'autorizzazione  di
          sicurezza  non  soddisfi  piu'  le  pertinenti  condizioni,
          l'Agenzia preposta alla sicurezza  revoca  l'autorizzazione
          motivando la propria decisione. 
              5.  L'Agenzia  notifica  all'ERA  entro  un   mese   il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  modifica  o  la  revoca  delle
          autorizzazioni  di  sicurezza.  La  notifica   riporta   la
          denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
          data di rilascio, l'ambito di applicazione e  la  validita'
          dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di  revoca,  la
          motivazione della decisione. 
              6. Per il  rilascio  dell'autorizzazione  di  sicurezza
          l'Agenzia applica diritti commisurati  ai  costi  sostenuti
          per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
          le procedure di certificazione. 
              7. I gestori per le infrastrutture  gia'  esistenti  ed
          aperte al traffico ferroviario  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto provvedono  entro  tre  mesi  a
          richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
          attesa  del  rilascio  della  stessa  sono  autorizzati   a
          proseguire    la    propria    attivita'    fatta     salva
          l'applicabilita' dei commi 4 e 5.». 
              - Si riporta l'art. 15, della legge 1° agosto 2002,  n.
          166  (Disposizioni   in   materia   di   infrastrutture   e
          trasporti), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  15  (Programma  per   il   miglioramento   della
          sicurezza stradale sulla  rete  nazionale).  -  1.  Per  la
          realizzazione di  un  programma  di  interventi  ed  azioni
          diretti al miglioramento  della  sicurezza  stradale  sulla
          rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad
          elevata incidentalita' e con  particolare  attenzione  alla
          installazione di adeguate reti di protezione  sui  viadotti
          autostradali  e  stradali,  approvato  dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  coerenza  con  il  Piano
          nazionale della sicurezza stradale approvato dal  CIPE,  e'
          autorizzato  un  limite   di   impegno   quindicennale   di
          20.000.000 di euro per l'anno 2002,  quale  concorso  dello
          Stato agli oneri derivanti  da  mutui  o  altre  operazioni
          finanziarie che l'Ente nazionale per le  strade  (ANAS),  o
          gli enti  destinatari  delle  competenze  trasferite,  sono
          autorizzati ad effettuare. 
              2. Per una migliore  sicurezza  stradale,  il  Governo,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui
          all'art. 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
          ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'. 
              3. Nell'ambito del programma  di  cui  al  comma  1  si
          procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,  all'obbligatoria  installazione  nelle  autostrade,
          come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285 (Nuovo  codice  della  strada),  e  successive
          modificazioni, di reti di protezione  sui  viadotti  e  sui
          cavalcavia. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si
          applicano  ai  lavori  per  i  quali  l'individuazione  del
          soggetto affidatario sia  gia'  intervenuta  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 20.000.000 di euro a  decorrere  dall'anno
          2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  iscritto,  ai
          fini  del   bilancio   triennale   2002-2004,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di conto  capitale  «Fondo
          speciale»  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
              5.  Per  i   lavori   di   manutenzione   ordinaria   e
          straordinaria sulla rete stradale di importo non  superiore
          a 200.000 euro, il  disposto  dell'art.  7  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  si  intende   adempiuto   mediante
          pubblicazione per estratto dell'avvio del  procedimento  su
          un quotidiano a diffusione locale. 
              6. Per la  verifica  della  puntuale  attuazione  degli
          interventi  di  manutenzione  ordinaria   e   straordinaria
          nonche' di completamento della rete  autostradale  affidata
          in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente
          ad accertare l'effettiva realizzazione di  quanto  previsto
          nei rispettivi piani  finanziari,  assumendo  le  eventuali
          iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una
          relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  che  provvede  a  trasmetterla  alle  competenti
          Commissioni parlamentari. 
              6-bis. A decorrere dal  1°  giugno  2019,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni  parlamentari  sull'attuazione,
          da parte dei concessionari autostradali,  degli  interventi
          di verifica e di messa in  sicurezza  delle  infrastrutture
          viarie oggetto di atti convenzionali.». 
              Il Capo I, Sezioni I e  II,  della  legge  24  novembre
          1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),   recano,
          rispettivamente: «le  sanzioni  amministrative»,  «Principi
          generali», «Applicazione». 
              - Si riporta l'art.  19,  commi  3  e  8,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998)). - (Omissis). 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              (Omissis) 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 2403, del codice civile: 
              «Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -  Il
          collegio sindacale vigila  sull'osservanza  della  legge  e
          dello  statuto,  sul  rispetto  dei  principi  di  corretta
          amministrazione   ed   in   particolare    sull'adeguatezza
          dell'assetto  organizzativo,  amministrativo  e   contabile
          adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. 
              Esercita  inoltre  il  controllo  contabile  nel   caso
          previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  9  novembre
          1998, n. 439 (Regolamento recante norme di  semplificazione
          dei procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,
          da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,  n.  59),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n.
          297. 
              - Si riporta l'art. 1, del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
              «Art.   1   (La   rappresentanza,   il   patrocinio   e
          l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
          anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
          Avvocatura  dello  Stato).  -  Gli  avvocati  dello  Stato,
          esercitano  le   loro   funzioni   innanzi   a   tutte   le
          giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno  bisogno  di
          mandato, neppure nei casi  nei  quali  le  norme  ordinarie
          richiedono il mandato speciale, bastando che  consti  della
          loro qualita'.».