Art. 12 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali 1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di articolazioni territoriali ((, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova )). L'Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce (( le risorse )) umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia (( e' dotata di personalita' giuridica e )) ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo (( e vigilanza )), che esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto. 3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3 ((, comma 1, )) lettera a), del citato decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva 2004/49/CE (( del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, )) sono affidati, a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture: a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture; b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia; c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia' svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito; d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessita' di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e' aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente; e) svolge attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (( 4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinati dall'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia, nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio. 4-ter. All'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di cui all'art. 11» sono soppresse. 4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni ispettive e di vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014. A tal fine l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in quanto applicabili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio dei sistemi di trasporto rapido di massa di nuova realizzazione, tenendo conto delle funzioni attribuite all'Agenzia ai sensi del presente comma. 4-quinquies. All'art. 15 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali» )). 5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e' compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione. In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia' applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima. Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo' imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato. 6. Sono organi dell'Agenzia: a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (( ferma restando l'applicazione dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 )). L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. (( Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile )). I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. 8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma 10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine alla sua organizzazione ed al suo funzionamento. 9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e' deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale; b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unita', di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale; c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo. 11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal (( contratto collettivo nazionale di lavoro )) di cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che restano in vigore sino a naturale scadenza. 12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un contingente di personale di 122 unita', destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale. 13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. 14. In fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. 15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unita' di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unita' di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9. 16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC. 17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, all'Agenzia e' garantito l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche della banca dati di cui all'art. 13 ((, nonche' ai dati ricavati dal sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'art. 14 )). 18. Agli oneri del presente articolo, pari a complessivi 14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45. 19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti (( di cui ai commi 8 e 9 )) sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. 20. La denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA). 21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del (( testo unico di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riportano gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attivita' a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. 2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. 3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformita' alle disposizioni dettate dal precedente art. 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.». «Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). - 1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine: a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente art. 8, comma 1; b) mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento. 2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. 3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, e' mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti: a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2; b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione; c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». - Si riporta l'art. 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), abrogato dalla presente legge: «Art. 4 (Istituzione e ordinamento). - 1. E' istituita, con sede in Firenze, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie definita alla lettera g) dell'art. 3, di seguito denominata Agenzia, con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dalla direttiva 2004/49/CE ed ha competenza per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), e fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 3. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza di cui al capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati a seguito di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia, all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese limitrofo o ad apposito organismo binazionale. 3. L'Agenzia, disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, ed opera anche svolgendo i compiti di regolamentazione tecnica di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), della direttiva 2004/49/CE. 4. L'Agenzia e' sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti che annualmente relaziona al Parlamento sull'attivita' svolta ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. Per l'esercizio della funzione di vigilanza, il Ministro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente. 5. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore e' scelto fra personalita' con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore. Il comitato direttivo e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e dura in carica tre anni. I membri del comitato direttivo durano in carica tre anni, vengono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito dal Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e che sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, su designazione, quanto al Presidente, del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con separati regolamenti su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche, si provvede alla: a) definizione dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, dell'Agenzia, indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adozione dello statuto, recante fra l'altro il ruolo organico del personale dell'Agenzia, nel limite massimo di trecento unita' e delle risorse finanziarie di cui all'art. 26, nonche' alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia; b) definizione delle modalita' del trasferimento del personale da inquadrare nell'organico dell'Agenzia proveniente dal Ministero dei trasporti, per il quale si continuano ad applicare le disposizioni del comparto Ministeri per il periodo di comando di cui al comma 8, nonche' del personale di cui alla lettera b) del citato comma 8, da inquadrare nell'organico dell'Agenzia nel limite del 50 per cento dei posti previsti nell'organico stesso, fermi restando i limiti di cui alla lettera a) del presente comma; c) disciplina del reclutamento da parte dell'Agenzia delle risorse umane, individuate mediante procedure selettive pubbliche ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento; d) ricognizione delle attribuzioni che restano nella competenza del Ministero dei trasporti ed al conseguente riassetto delle strutture del Ministero stesso; e) adozione del regolamento di amministrazione e contabilita' ispirato ai principi della contabilita' pubblica. 7. Entro tre mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 6 l'Agenzia assume le attribuzioni nella materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal presente decreto e gia' esercitate dal Ministero dei trasporti e dal Gruppo FS S.p.A. 8. In sede di prima applicazione del presente decreto, e sino all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo, il funzionamento dell'Agenzia e' assicurato con l'utilizzazione, nel limite massimo di duecentocinque unita' di personale: a) numero non superiore a dodici proveniente dai ruoli del Ministero dei trasporti, in regime di comando; b) per la restante parte, con oneri a carico dell'ente di provenienza fino all'attuazione dell'art. 26, con personale tecnico, avente riconosciute capacita' e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da societa' controllate da F.S. S.p.A., individuato, con procedura selettiva, sulla base di apposite convezioni che non devono comportare oneri per la finanza pubblica, con il Ministero dei trasporti ed il gruppo FS S.p.A., dall'Agenzia. 9. L'Agenzia utilizza, quale sede, gli immobili, da individuarsi d'intesa con le societa' interessate, gia' utilizzati da FS S.p.A., o da altre societa' del gruppo, per l'espletamento delle attivita' da cui tali Societa' vengono a cessare ai sensi del presente decreto. Alle eventuali compensazioni si potra' provvedere nella sede dell'adeguamento di cui all'art. 27, comma 2. 10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, l'Agenzia provvede, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, con provvedimento da sottoporre all'approvazione del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, a stabilire la ripartizione dell'organico di cui al comma 6, tenendo conto delle effettive esigenze di funzionamento. 11. Al personale di cui al comma 8, lettera b), che accede al ruolo organico dell'Agenzia sono riconosciuti collocazione professionale equivalente a quella ricoperta nel precedente rapporto di lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza mediante assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile. 12. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata del presente decreto legislativo, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il personale di qualifica dirigenziale e' selezionato nel rispetto della normativa vigente in materia; tale personale puo' essere assunto anche con contratto a tempo determinato e, ove dipendente da una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa senza assegni. 13. Tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse. 14. All'atto del trasferimento definitivo nell'Agenzia del personale proveniente dal Ministero dei trasporti e' ridotta in misura corrispondente la dotazione organica del predetto Ministero.». - Si riporta l'art. 2, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica all'intero sistema ferroviario italiano con l'esclusione di quanto previsto al comma 4 del presente articolo. 2. Il presente decreto riguarda i requisiti di sicurezza del sistema ferroviario, compresa la sicurezza della gestione dell'infrastruttura e della circolazione, e l'interazione fra le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura. 3. Restano ferme le norme vigenti e le conseguenti competenze degli Organi statali interessati per quanto riguarda le rispettive materie di competenza inerenti la sicurezza, con particolare riferimento ai compiti del Ministero dell'interno in materia di prevenzione incendi e soccorso tecnico urgente, ai compiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai compiti del Ministero delle infrastrutture in materia di norme tecniche costruttive delle opere civili, vigilanza e ispezioni su sede ed opere d'arte relative all'infrastruttura ferroviaria nella fase realizzativa della stessa. 4. Il presente decreto non si applica: a) alle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia; b) alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti, fino al 30 giugno 2019; c) all'infrastruttura ferroviaria privata utilizzata esclusivamente dal proprietario dell'infrastruttura per le sue operazioni di trasporto di merci; c-bis) alle ferrovie storiche, museali e turistiche che operano su una propria rete, comprese le officine di manutenzione, i veicoli e il personale che vi lavora. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» (ANSFISA) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSFISA valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto.». - Si riporta l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) sistema ferroviario: l'insieme dei sottosistemi di natura strutturale e funzionale, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE e successive modificazioni nonche' la gestione e l'esercizio del sistema nel suo complesso; (Omissis).». Il Capo IV della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), reca: «Autorita' preposta alla sicurezza». - Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «Art. 6 (Compiti dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e' preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale. In tale ambito, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni previste dalla direttiva 2004/49/CE con poteri di regolamentazione tecnica di settore e detta, in conformita' con le disposizioni comunitarie e con quelle assunte dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie di cui al regolamento CE/881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, i principi ed i criteri necessari per la sicurezza della circolazione ferroviaria. 2. L'Agenzia e' incaricata di svolgere i seguenti compiti: a) definire il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, ed emanare anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione; b) controllare, promuovere e, se del caso imporre, le disposizioni e l'emanazione delle prescrizioni di esercizio da parte dei Gestori delle Infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, in coerenza con il quadro normativo nazionale di cui alla lettera a); c) stabilire i principi e le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine all'emanazione delle disposizioni di cui alla lettera b); d) autorizzare la messa in servizio dei sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; e) verificare che l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni tecniche relative al funzionamento ed alla manutenzione dei sottosistemi costitutivi del sistema ferroviario avvenga conformemente ai pertinenti requisiti essenziali; f) verificare che i componenti di interoperabilita' siano conformi ai requisiti essenziali a norma dell'art. 10 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191; g) autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile e degli altri sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, non ancora oggetto di una STI o parzialmente coperti dalle STI sulla base delle dichiarazioni di verifica CE e dei certificati di omologazione; h) emettere il certificato di omologazione di un prodotto generico, di un'applicazione generica o di un componente dopo aver verificato le attivita' effettuate dal Verificatore Indipendente di Sicurezza prescelto dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', dall'ente appaltante, dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura interessato; i) rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono i certificati di sicurezza e le autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 14 e 15 e controllare che ne siano soddisfatti le condizioni e i requisiti e che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie operino conformemente ai requisiti del diritto comunitario o nazionale; l) assicurare che i veicoli siano debitamente immatricolati nel RIN e che nei registri dell'infrastruttura e dei veicoli le informazioni in materia di sicurezza siano complete ed aggiornate; m) istituire e aggiornare il registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile autorizzato ad essere messo in servizio; n) compiere attivita' di studio, ricerca, approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario, anche recependo indicazioni emergenti dalle indagini e dalle procedure svolte dall'organismo investigativo sugli incidenti e gli inconvenienti ferroviari per il miglioramento della sicurezza; svolgere attivita' di consultazione in materia di sicurezza ferroviaria a favore di pubbliche amministrazioni e attivita' propositiva anche nei confronti del Parlamento in vista della approvazione di norme di legge atte a garantire livelli piu' elevati di sicurezza delle ferrovie; o) formulare proposte e osservazioni relative a problemi della sicurezza ferroviaria ad ogni soggetto od autorita' competenti; p) impartire ai gestori delle infrastrutture ed alle imprese ferroviarie direttive, raccomandazioni in materia di sicurezza, nonche' in ordine agli accorgimenti e procedure necessarie ed utili al perseguimento della sicurezza ferroviaria; q) collaborare, nel rispetto delle rispettive funzioni, con l'Agenzia ferroviaria europea per lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza e di metodi comuni di sicurezza per consentire una progressiva armonizzazione delle norme nazionali, coordinandosi con tale Agenzia in vista dell'adozione delle misure di armonizzazione e monitoraggio dell'evoluzione della sicurezza ferroviaria europea; r) qualificare i Verificatori indipendenti di sicurezza per i processi di omologazione; r-bis) disciplinare le modalita' di circolazione di particolari categorie di veicoli che circolano sulla infrastruttura ricadente nel campo di applicazione del presente decreto, compresi i veicoli storici. 3. Le attivita' di cui al comma 2 non possono essere trasferite o appaltate ad alcun gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria o Ente appaltante. 4. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia puo' chiedere in qualsiasi momento l'assistenza tecnica di Gestori delle infrastrutture e Imprese ferroviarie o altri organismi qualificati. Gli eventuali costi derivanti rientrano nelle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 26. 5. L'Agenzia collabora con le istituzioni pubbliche preposte alla regolazione economica del settore.». Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81. - Si riporta l'art. 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali): «Art. 6 (Ispezioni di sicurezza art. 6, direttiva 2008/96/CE). - 1. L'organo competente, sulla base di un programma idoneo a garantire adeguati livelli di sicurezza, da adottare entro il 19 dicembre 2011 e da aggiornare con cadenza biennale, al fine di individuare le caratteristiche connesse alla sicurezza stradale e prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche sulle strade aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le ispezioni sono svolte da soggetti inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 7. Si applicano i casi di incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 7, terzo periodo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 19 dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto.». - Si riporta l'art. 19, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229): «Art. 19 (Vigilanza ispettiva). - 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonche' nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ispettiva, il Corpo nazionale puo' avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza. 2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti; l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove e ogni altra attivita' necessaria all'esercizio della vigilanza. 3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e da' comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza. 3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'attivita' di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.». Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221. - Si riportano gli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea): «Art. 11 (Funzioni ispettive). - 1. La Commissione e' responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attivita', fino all'entrata in operativita' dell'elenco di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE, si avvale di ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui all'art. 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero, nonche' dei soggetti di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE. A decorrere dall'entrata in operativita' del predetto elenco la Commissione si avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso. 2. La Commissione si avvale di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno. (Omissis).». «Art. 12 (Ispezioni periodiche). - 1. La Commissione verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale di cui all'art. 11, commi 1 e 2, vengano effettuate al fine di garantire la conformita' delle gallerie di cui all'art. 1, comma 2, alle disposizioni del presente decreto. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei anni. 3. La Commissione, se in base alla relazione di ispezione, constata che una galleria non e' conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, comunica al Gestore ed al Responsabile della sicurezza le misure destinate ad accrescere la sicurezza della galleria. La Commissione definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino al completamento degli interventi correttivi, nonche' qualsiasi altra restrizione o condizione pertinente. 4. Qualora le restrizioni per la circolazione abbiano durata superiore alle quarantotto ore o qualora si abbia giustificato motivo che potrebbero sorgere problemi di ordine pubblico, queste devono essere adottate d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo competenti. 5. La galleria e' soggetta ad una nuova autorizzazione di esercizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, nei casi in cui gli interventi correttivi comportino modifiche sostanziali nella costruzione e nel funzionamento, una volta realizzati tali interventi. 6. I Gestori provvedono a predisporre tutte le misure necessarie allo svolgimento delle ispezioni. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie). - (Omissis). 5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'art. 3 predisposti dal Gestore della galleria. (Omissis).». - Si riporta l'art. 9, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014 (Individuazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297, S.O. n. 96: «Art. 9 (Funzioni delle Direzioni generali territoriali). - 1. Le Direzioni generali territoriali si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale ed in unita' organizzative di livello non dirigenziale (sezioni), individuati sulla base dei criteri di funzionalita' e di territorialita' al fine di garantire la massima presenza e fruibilita' possibile in relazione all'utenza ed al servizio reso sul territorio. 2. Detti uffici sono distinti, in relazione alle attivita' svolte in: Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.), Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.), Centro Superiore Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), e Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.), ciascuno con proprie sezioni. 3. Gli Uffici Motorizzazione Civile (U.M.C.), nonche' le sezioni a questi afferenti, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, svolgono i seguenti compiti: attivita' in materia di conducenti: esami per conducenti di veicoli e loro rimorchi e relativo rilascio di patenti e certificati di abilitazione e formazione professionale, duplicati, certificazioni ed attestazioni inerenti i conducenti, conversioni di patenti militari ed estere, provvedimenti di revisione, sospensione a tempo indeterminato e revoca delle patenti; parere tecnico alle Prefetture in materia di sospensioni patenti; esami per il conseguimento dell'idoneita' alla guida dei ciclomotori; attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: visite e prove veicoli ex articoli 75 e 76 del Codice della Strada; collaudo di veicoli industriali per l'allestimento della carrozzeria; visite e prove per l'aggiornamento delle caratteristiche tecniche dei veicoli ex art. 78 del Codice della Strada; visite e prove per l'accertamento di idoneita' alla circolazione di macchine agricole e macchine operatrici (ex articoli 107 e 114 del Codice della Strada); prove periodiche su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose; collaudi su recipienti per gas compressi o GPL e rilascio certificato di idoneita'; collaudi sulle attrezzature a pressione e trasportabili (contenitori e cisterne) e rilascio certificato di idoneita'; revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi (ex art. 80 del Codice della Strada); procedura per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli e di contenitori ammessi al trasporto internazionale sotto il sigillo doganale; accertamento idoneita' tecnica delle imprese costruttrici delle unita' navali per la navigazione interna; visite tecniche iniziali, collaudo e accertamenti tecnici delle unita' navali e vigilanza sulle unita' navali; accertamenti tecnici sulle unita' navali in corso di costruzione; parere su richieste di deroghe, emissione del certificato comunitario da parte delle Autorita' Competenti e tenuta dei registri, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22; stazzatura delle unita' navali e rilascio del certificato di stazza; esami per il conseguimento dei titoli per il personale navigante, rilascio dei relativi attestati e dei libretti di navigazione, tenuta dei registri; accertamenti tecnici ed emissione dei relativi certificati in relazione al trasporto di merci pericolose in applicazione dell'Accordo ADN. tenuta dei registri delle unita' navali (iscrizioni, reiscrizioni; cancellazioni; estratti cronologici, trascrizioni di proprieta', trasferimenti ad altri registri; ecc) conservatoria e trascrizione nei registri nautici di diritti reali o di godimento, ipoteche o loro cancellazione, etc. rilascio, rinnovo licenza di navigazione; aggiornamento licenza; duplicato licenza per deterioramento, furto o smarrimento; rilascio autorizzazione navigazione temporanea, occasionale o di prova; esami per il conseguimento della patente nautica; estensione delle abilitazioni; rilascio, duplicazione e riclassificazione patente; conversione patenti; aggiornamento dati su patente (convalida, residenza); revisione, sospensione e revoca patente; aggiornamento dati sulla patente (conferma validita', aggiornamento della residenza); attivita' in materia di immatricolazione veicoli: immatricolazione veicoli a motore e rimorchi con rilascio, carta di circolazione; rilascio targhe e contrassegni; rilascio targhe CD, EE; rilascio autorizzazioni per la circolazione di prova; aggiornamento della carta di circolazione; reimmatricolazione; rilascio del documento tecnico per la circolazione, sul territorio nazionale, di veicoli o complessi eccezionali immatricolati all'estero o per l'effettuazione di trasporti eccezionali da parte di vettori esteri; duplicati; circolazione e sicurezza stradale: prevenzione, informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto delle strade; provvedimenti di sospensione della carta di circolazione; divulgazione ed informazione ai cittadini sulle tematiche della sicurezza stradale; iniziative pilota, a supporto delle iniziative a livello centrale ed in sinergia con organismi locali e con le Forze di Polizia, per migliorare la sicurezza stradale; partecipazione alle Commissioni per l'autorizzazione alle competizioni sportive su strada; verifica tecnica su strada sui veicoli commerciali circolanti nella comunita' (direttiva 2000/30/CEE); Commissioni d'esame per consulenti per il trasporto di merci pericolose (d.lgs 4 febbraio 2000, n. 40); vigilanza sulle autolinee di competenza statale; Osservatorio della sicurezza stradale in riferimento alla localizzazione degli incidenti ed ai punti neri delle strade; verifiche sulla sicurezza dei percorsi e delle fermate per autolinee statali (D.P.R. n. 753 del 1980); rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli Enti locali: partecipazione alla Commissione consultiva per la gestione dell'Albo provinciale autotrasportatori; partecipazione alla Commissione provinciale per l'accertamento della capacita' professionale per l'attivita' di autotrasportatore per conto di terzi; partecipazione alla Commissione consultiva presso la Provincia per il rilascio delle licenze in conto proprio; partecipazione alle Commissioni provinciali di abilitazione alle mansioni di istruttore ed insegnante presso le autoscuole, alle mansioni di responsabile tecnico presso le officine di autoriparazione e per l'esercizio dell'attivita' di consulente automobilistico (legge n. 264 del 1991); partecipazione alle Commissioni mediche provinciali per l'accertamento dell'idoneita' psicofisica alla guida; funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico: nulla osta di idoneita' allo svolgimento dei corsi ADR e controllo sulla loro effettuazione; controllo sull'attivita' delle autoscuole in relazione all'effettuazione dei corsi per il recupero punti; controllo tecnico sulle imprese di autoriparazione che effettuano servizio di revisione; controllo sull'attivita' svolta dagli studi di consulenza relativamente all'esercizio di sportello telematico dell'automobilista; espletamento del Servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia su veicoli nazionali ed internazionali; attivita' in materia di autotrasporto: ordinanze di sospensione delle Carte di circolazione dei veicoli ex art. 82 del Codice della Strada (provvedimenti di sospensione delle Carte di circolazione ex articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del Codice della Strada); rilascio copie conformi licenze comunitarie; rilascio certificati CEMT per i Paesi extracomunitari; rilascio certificazioni ATP; rilascio autorizzazioni per gli autobus destinati a servizio di noleggio per l'impiego in servizio di linea e viceversa; gestione delle autolinee di competenza statale (attivita' istruttoria, autorizzativi e di vigilanza per le autolinee di competenza statale) e documenti di viaggio per servizi internazionali trasporto viaggiatori; autorizzazione all'accesso alla professione di autotrasportatore e provvedimenti connessi; gestione del contenzioso nelle materie di competenza; supporto alle Direzioni generali a livello centrale del Dipartimento per gestione ricorsi; supporto per i ricorsi gerarchici in materia di segnaletica; consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri; supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi. 4. Gli uffici Centri Prova Autoveicoli (C.P.A.) e le sezioni a questi afferenti ed il Centro Superiore Ricerche e prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.) e le sezioni a questo afferenti, svolgono i seguenti compiti: attivita' in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unita' tecniche indipendenti: prove tecniche e procedure per l'omologazione e l'approvazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unita' tecniche indipendenti; omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l'effettuazione delle revisioni; prove tecniche per l'omologazione od approvazione di singoli dispositivi dei veicoli (dispositivi luminosi, catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi acustici, vetri, silenziatori, ganci di traino, ecc.); omologazione ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature isotermiche per il trasporto su strada di merci deperibili; omologazione e approvazione di attrezzature a pressione trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi per il trasporto di merci pericolose; funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico: vigilanza sull'attivita' degli «esperti A.T.P.» e delle «stazioni di controllo» relativamente alle prove e certificazioni delle furgonature ed ai gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili; espletamento del Servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli organi di Polizia su veicoli nazionali ed internazionali; attivita' in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose; prove periodiche di isotermia delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili; consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri; supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi. II C.S.R.P.A.D., oltre ai compiti sopraelencati, svolge anche, per il territorio nazionale: omologazione delle attrezzature tecniche necessarie all'effettuazione delle attivita' omologative in genere e della attivita' di controllo dei veicoli circolanti; omologazione, verifica e prova primitiva e accertamento periodico delle apparecchiature utilizzate per l'accertamento del tasso alcoolemico; tenuta dei registri ed autorizzazioni relative ai veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico. 5. Gli Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) e le sezioni a questi afferenti, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, svolgono i seguenti compiti: attivita' in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi di competenza statale: istruttorie e verifiche tecniche su schemi di regolamento di esercizio nonche' su progetti di sistemi di trasporto ad impianti fissi e loro impianti accessori per l'approvazione o rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza; verifiche e prove per l'esercizio di sistemi di trasporto a impianti fissi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, loro impianti, accessori e materiale mobile (rotaie e rotabili della rete locale, opere d'arte, impianti e rotabili delle metropolitane, impianti a fune, impianti di trasporto pubblico); verifiche e prove di laboratorio su funi e componenti di impianti a fune; verifiche di idoneita' ed abilitazione del personale tecnico di macchina e di movimento per sistemi di trasporto ad impianti fissi; supporto tecnico in materia di inchieste condotte a seguito di incidenti accaduti su sistemi di trasporto ad impianti fissi; tenuta dei registri degli impianti elevatori e degli impianti a fune; funzioni di certificazione di qualita', ispezione e controllo tecnico: attivita' di supporto alle funzioni di certificazione attribuite all'organismo notificato di cui all'art. 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 e in generale tutte le funzioni di certificazione in applicazione delle norme della serie En 29000 e 45000 nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti, processi o altri servizi afferenti ai trasporti terrestri; consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed Enti pubblici che ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza; attivita' di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla ricerca ed indagini tecniche nel settore funiviario. 6. Gli U.M.C., i C.P.A., il C.S.R.P.A.D. e gli U.S.T.I.F., oltre ai compiti di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, svolgono - anche per le sezioni a ciascuno afferenti - le seguenti funzioni: gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; relazioni istituzionali ed esterne e relazioni sindacali; verifica periodica delle attivita' delle sezioni coordinate e referto alla competente Direzione generale territoriale; rapporti con gli organi di controllo.». - Si riportano gli articoli 14 e 15, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie): «Art. 14 (Certificati di sicurezza). - 1. Per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria, un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza che puo' valere per l'intera rete ferroviaria o soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed e' pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza. 2. Il certificato di sicurezza comprende: a) la certificazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III; b) la certificazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la prestazione, in condizioni di sicurezza, dei suoi servizi sulla rete in questione. Detti requisiti possono riguardare l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza, ivi comprese le norme per il funzionamento della rete, l'accettazione dei certificati del personale e l'autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli utilizzati dall'impresa ferroviaria. La certificazione e' basata sulla documentazione trasmessa dall'impresa ferroviaria ai sensi dell'allegato IV. 3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma 2, su richiesta del rappresentante legale, all'impresa ferroviaria che inizia in Italia la propria attivita' specificando il tipo e la portata delle attivita' ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui al comma 2, lettera a), e' valida in tutto il territorio della Comunita' per le attivita' di trasporto ferroviario equivalenti. 4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia' in possesso di un certificato di sicurezza rilasciato da una Autorita' di sicurezza di un altro Stato membro della Comunita' europea e che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario, la certificazione aggiuntiva necessaria a norma del comma 2, lettera b), relativa alla rete italiana o parte della rete italiana sulla quale intende effettuare il servizio. 5. Il certificato di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa. 6. Il certificato di sicurezza e' aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attivita' cambia in modo sostanziale. Il titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio L'Agenzia in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del certificato. Il titolare notifica inoltre all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. 7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della parte pertinente del certificato di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza. 8. Se ritiene che il titolare del certificato di sicurezza non soddisfi piu' le condizioni per la certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la parte a) e b) del certificato, motivando la propria decisione. Parimenti l'Agenzia revoca il certificato di sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al rilascio dello stesso. Della revoca della certificazione nazionale aggiuntiva o del certificato di sicurezza, l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato. 9. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca dei certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a). La notifica riporta la denominazione e la sede dell'impresa ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' del certificato di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione. 10. Per il rilascio del certificato di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione. 11. I certificati di sicurezza gia' rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, restano validi sino al rilascio da parte dell'Agenzia del certificato di cui al presente articolo da richiedersi a cura del rappresentante legale dell'impresa ferroviaria entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8 e 9.». «Art. 15 (Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura). - 1. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura, su richiesta del legale rappresentante, deve ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza puo' contenere limitazioni e/o prescrizioni per parti limitate dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza comprende: a) l'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III; b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione delle misure adottate dal gestore dell'infrastruttura per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della progettazione, della manutenzione e del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso, la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento. 2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni ed e' rinnovata a richiesta del gestore dell'infrastruttura. L'autorizzazione di sicurezza e' aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta sono apportate modifiche sostanziali all'infrastruttura, al segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione di sicurezza informa senza indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata. 3. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione dell'autorizzazione di sicurezza in seguito a modifiche sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. 4. Se ritiene che il titolare dell'autorizzazione di sicurezza non soddisfi piu' le pertinenti condizioni, l'Agenzia preposta alla sicurezza revoca l'autorizzazione motivando la propria decisione. 5. L'Agenzia notifica all'ERA entro un mese il rilascio, il rinnovo, la modifica o la revoca delle autorizzazioni di sicurezza. La notifica riporta la denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la data di rilascio, l'ambito di applicazione e la validita' dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di revoca, la motivazione della decisione. 6. Per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza l'Agenzia applica diritti commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione. 7. I gestori per le infrastrutture gia' esistenti ed aperte al traffico ferroviario alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono entro tre mesi a richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In attesa del rilascio della stessa sono autorizzati a proseguire la propria attivita' fatta salva l'applicabilita' dei commi 4 e 5.». - Si riporta l'art. 15, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Programma per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete nazionale). - 1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad elevata incidentalita' e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare. 2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'. 3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale. 6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari. 6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.». Il Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), recano, rispettivamente: «le sanzioni amministrative», «Principi generali», «Applicazione». - Si riporta l'art. 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998)). - (Omissis). 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. (Omissis) 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. (Omissis).». - Si riporta l'art. 2403, del codice civile: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409-bis, terzo comma.». Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1998, n. 297. - Si riporta l'art. 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): «Art. 1 (La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato). - Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualita'.».