Art. 13 
 
 
           Istituzione dell'archivio informatico nazionale 
                    delle opere pubbliche - AINOP 
 
  1. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche,  di
seguito - AINOP, formato dalle seguenti sezioni: 
    a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali; 
    b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari; 
    c) strade - archivio nazionale delle strade, di seguito ANS; 
    d) ferrovie nazionali e regionali - metropolitane; 
    e) aeroporti; 
    f) dighe e acquedotti; 
    g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali; 
    h) porti e infrastrutture portuali; 
    i) edilizia pubblica. 
  2. Le sezioni di cui al comma 1 sono suddivise in sottosezioni, ove
sono indicati, per ogni opera pubblica: 
    a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica
del contesto e delle evoluzioni territoriali; 
    b) i  dati  amministrativi  riferiti  ai  costi  sostenuti  e  da
sostenere; 
    c) i dati sulla gestione dell'opera anche sotto il profilo  della
sicurezza; 
    d) lo stato e il grado di efficienza dell'opera e le attivita' di
manutenzione ordinaria e straordinaria(( , compresi i  dati  relativi
al controllo strumentale dei sistemi di ritenuta stradale in  acciaio
o in cemento )); 
    e)  la  collocazione  dell'opera  rispetto  alla  classificazione
europea; 
    f) i finanziamenti; 
    g) lo stato dei lavori; 
    h) la documentazione fotografica aggiornata; 
    i) il monitoraggio costante  dello  stato  dell'opera  anche  con
applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare; 
    l)  il  sistema  informativo  geografico  per  la  consultazione,
l'analisi e la modellistica dei dati relativi all'opera e al contesto
territoriale. 
  3. Sulla base del principio di  unicita'  dell'invio  di  cui  agli
articoli 3 e 29 (( del codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  )),  i  dati  e   le
informazioni di cui al presente articolo gia'  rilevati  dalla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229  e  all'art.  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, o da altre banche dati pubbliche sono
forniti all'AINOP dalla citata BDAP. Il decreto di  cui  al  comma  5
regola le modalita' di scambio delle informazioni tra i due sistemi. 
  4. Le Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  gli
enti  locali,   l'ANAS,   Rete   Ferroviaria   Italiana   S.p.A.,   i
concessionari  autostradali,  i  concessionari  di   derivazioni,   i
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, l'ente  nazionale
per l'aviazione civile, le autorita' di sistema portuale e logistico,
l'Agenzia del demanio e i soggetti che a qualsiasi titolo  gestiscono
o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica  o  all'esecuzione  di
lavori pubblici, alimentano l'AINOP con i dati  in  proprio  possesso
per la redazione di un documento identificativo,  contenente  i  dati
tecnici,  amministrativi  e  contabili,  relativi  a  ciascuna  opera
pubblica presente sul  territorio  nazionale.  Sulla  base  dei  dati
forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola  opera
pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera  univoca
l'opera  medesima  riportandone  le  caratteristiche   essenziali   e
distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa  in
esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A  ciascuna
opera pubblica, identificata tramite il  Codice  IOP,  sono  riferiti
tutti  gli  interventi  di   investimento   pubblico,   realizzativi,
manutentivi, conclusi o in  fase  di  programmazione,  progettazione,
esecuzione, che insistono in tutto  o  in  parte  sull'opera  stessa,
tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto  (CUP),
di cui all'art. 11 della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3.  L'AINOP,
attraverso la relazione istituita fra  Codice  IOP  e  CUP,  assicura
l'interoperabilita' (( con la BDAP )), istituita presso la Ragioneria
Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. A decorrere dal 15 dicembre 2018, i soggetti di cui al  comma  4
rendono disponibili i servizi informatici di  rispettiva  titolarita'
per la condivisione dei dati e delle informazioni  nel  rispetto  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  mediante  la  cooperazione
applicativa tra amministrazioni pubbliche, con le modalita'  definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
(( intesa in sede di Conferenza unificata )) di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 3  del
medesimo decreto legislativo n. 281  del  1997,  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'inserimento e' completato entro e non oltre il 30 aprile 2019 ed e'
aggiornato in tempo reale con i servizi di cooperazione applicativa e
di condivisione dei dati. 
  6. Gli  enti  e  le  amministrazioni  che  a  qualsiasi  titolo  ((
esercitano  ))  attivita'  di  vigilanza  sull'opera  effettuano   il
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, identificati
con i relativi CUP, insistenti sulle  opere  pubbliche,  identificate
con il Codice IOP, e  delle  relative  risorse  economico-finanziarie
assegnate  utilizzando  le  informazioni  presenti  nella  BDAP,  che
vengono segnalate dai soggetti titolari degli  interventi,  ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  7. L'AINOP,  gestito  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, e implementato anche sulla base delle indicazioni e  degli
indirizzi forniti dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
Stato e dall'ANSFISA, per la  generazione  dei  codici  IOP,  per  il
relativo    corredo     informativo,     per     l'integrazione     e
l'interoperabilita' con le informazioni contenute nella BDAP, tramite
il CUP, e per l'integrazione  nella  Piattaforma  digitale  nazionale
dati di cui all'art. 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, e' messo a disposizione ed e' consultabile anche in formato  open
data, con le modalita' definite con il decreto ministeriale  indicato
al comma 5,  prevedendo  la  possibilita'  di  raccogliere,  mediante
apposita  sezione,   segnalazioni   da   sottoporre   agli   enti   e
amministrazioni  che  a  qualsiasi  titolo  esercitano  attivita'  di
vigilanza sull'opera. 
  (( 7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7 del presente articolo,
al comma 2 dell'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  parole:  «31
dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti:  «15  settembre  2019»
)). 
  8. L'AINOP e' sviluppato tenendo in  considerazione  la  necessita'
urgente di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado
di efficienza delle opere pubbliche, in  particolare  per  i  profili
riguardanti la sicurezza, anche tramite  le  informazioni  rivenienti
dal  Sistema  di  monitoraggio  dinamico  per  la   sicurezza   delle
infrastrutture  stradali  e  autostradali  di  cui  all'art.  14.  Le
informazioni contenute nell'AINOP  consentono  di  pervenire  ad  una
valutazione complessiva sul livello di  sicurezza  delle  opere,  per
agevolare  il  processo  di  programmazione  e  finanziamento   degli
interventi di riqualificazione o di manutenzione delle opere stesse e
(( la determinazione )) del grado di priorita' dei medesimi. 
  9.  Al  fine  di  assistere   i   lavori   di   istruttoria   della
programmazione   e   del   finanziamento    degli    interventi    di
riqualificazione  o  di  manutenzione  delle  opere  pubbliche,  alla
struttura   servente   del   Comitato   interministeriale   per    la
programmazione economica (CIPE), presso la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, e alla  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  presso  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  e'  garantito  l'accesso
all'AINOP, tramite modalita' idonee a consentire i citati  lavori  di
istruttoria. 
  10. (( Per l'attuazione delle disposizioni )) del presente articolo
e' autorizzata la  spesa  di  euro  300.000  per  l'anno  2018,  euro
1.000.000 per l'anno 2019 e euro 200.000 a decorrere  dall'anno  2020
((, alla quale )) si provvede ai sensi dell'art. 45. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riportano  gli  articoli  3  e  29,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                a)     «amministrazioni      aggiudicatrici»,      le
          amministrazioni   dello   Stato;    gli    enti    pubblici
          territoriali; gli altri enti pubblici  non  economici;  gli
          organismi di diritto  pubblico;  le  associazioni,  unioni,
          consorzi,  comunque   denominati,   costituiti   da   detti
          soggetti; 
                b)    «autorita'    governative     centrali»,     le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
                c)  «amministrazioni  aggiudicatrici   sub-centrali»,
          tutte  le  amministrazioni  aggiudicatrici  che  non   sono
          autorita' governative centrali; 
                d)  «organismi  di   diritto   pubblico»,   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
                  1)  istituito   per   soddisfare   specificatamente
          esigenze  di  interesse  generale,  aventi  carattere   non
          industriale o commerciale; 
                  2) dotato di personalita' giuridica; 
                  3)  la  cui  attivita'  sia  finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina  di
          cui alla: 
                  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
                    1.1.  sono   amministrazioni   aggiudicatrici   o
          imprese pubbliche che svolgono una delle attivita'  di  cui
          agli articoli da 115 a 121; 
                    1.2.    pur    non    essendo     amministrazioni
          aggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'
          attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115  a  121  e
          operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi  concessi
          loro dall'autorita' competente; 
                    2) parte III del presente codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
                    2.1 le  amministrazioni  dello  Stato,  gli  enti
          pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico  o
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
                    2.2 le imprese pubbliche di cui alla  lettera  t)
          del presente comma; 
                    2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti
          2.1 e 2.2, ma operanti sulla base  di  diritti  speciali  o
          esclusivi ai  fini  dell'esercizio  di  una  o  piu'  delle
          attivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui  sono  stati
          conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi   mediante   una
          procedura in cui sia stata assicurata adeguata  pubblicita'
          e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri
          obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori»  ai  sensi
          del presente punto 2.3; 
                f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle parti
          IV e  V  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di  cui  alla
          lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla  lettera  e)
          nonche' i diversi soggetti pubblici o  privati  assegnatari
          dei fondi, di cui alle citate parti IV e V; 
                g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privati
          tenuti  all'osservanza  delle  disposizioni  del   presente
          codice; 
                h) « joint venture», l'associazione tra  due  o  piu'
          enti, finalizzata all'attuazione di un progetto  o  di  una
          serie  di  progetti  o  di  determinate  intese  di  natura
          commerciale o finanziaria; 
                i)  «centrale  di  committenza»,   un'amministrazione
          aggiudicatrice  o  un  ente  aggiudicatore  che  forniscono
          attivita' di centralizzazione delle committenze e,  se  del
          caso, attivita' di committenza ausiliarie; 
                l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,
          le attivita' svolte su base permanente riguardanti: 
                  1) l'acquisizione di forniture o servizi  destinati
          a stazioni appaltanti; 
                  2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione  di
          accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati  a
          stazioni appaltanti; 
                m)  «attivita'   di   committenza   ausiliarie»,   le
          attivita' che consistono nella prestazione di supporto alle
          attivita'  di  committenza,  in  particolare  nelle   forme
          seguenti: 
                  1)  infrastrutture  tecniche  che  consentano  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare appalti  pubblici  o  di
          concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 
                  2)   consulenza   sullo   svolgimento    o    sulla
          progettazione delle procedure di appalto; 
                  3) preparazione delle procedure di appalto in  nome
          e per conto della stazione appaltante interessata; 
                  4) gestione delle procedure di appalto  in  nome  e
          per conto della stazione appaltante interessata; 
                n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenza
          iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9,  comma
          1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
                o)   «stazione   appaltante»,   le    amministrazioni
          aggiudicatrici  di   cui   alla   lettera   a)   gli   enti
          aggiudicatori  di  cui  alla   lettera   e),   i   soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli  altri  soggetti
          aggiudicatori di cui alla lettera g); 
                p)  «operatore  economico»,  una  persona  fisica   o
          giuridica, un ente  pubblico,  un  raggruppamento  di  tali
          persone o enti, compresa qualsiasi associazione  temporanea
          di imprese,  un  ente  senza  personalita'  giuridica,  ivi
          compreso il gruppo europeo di  interesse  economico  (GEIE)
          costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
          n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori  o
          opere,  la  fornitura  di  prodotti  o  la  prestazione  di
          servizi; 
                q) «concessionario», un operatore  economico  cui  e'
          stata affidata o aggiudicata una concessione; 
                r) «promotore», un operatore economico che  partecipa
          ad un partenariato pubblico privato; 
                s) «prestatore di servizi in materia di appalti»,  un
          organismo pubblico o privato che offre servizi di  supporto
          sul mercato finalizzati a garantire  lo  svolgimento  delle
          attivita' di committenza da parte dei soggetti di cui  alle
          lettere a), b), c), d) ed e); 
                t) «imprese pubbliche», le  imprese  sulle  quali  le
          amministrazioni    aggiudicatrici    possono    esercitare,
          direttamente o  indirettamente,  un'influenza  dominante  o
          perche' ne  sono  proprietarie,  o  perche'  vi  hanno  una
          partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
          disciplinano  dette  imprese.  L'influenza   dominante   e'
          presunta   quando   le   amministrazioni    aggiudicatrici,
          direttamente  o   indirettamente,   riguardo   all'impresa,
          alternativamente o cumulativamente: 
                  1)   detengono   la   maggioranza   del    capitale
          sottoscritto; 
                  2) controllano la maggioranza dei  voti  cui  danno
          diritto le azioni emesse dall'impresa; 
                  3) possono designare piu' della  meta'  dei  membri
          del  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o   di
          vigilanza dell'impresa; 
                u)  «raggruppamento  temporaneo»,   un   insieme   di
          imprenditori,  o  fornitori,  o  prestatori   di   servizi,
          costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di
          partecipare alla procedura di affidamento di uno  specifico
          contratto pubblico, mediante  presentazione  di  una  unica
          offerta; 
                v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,
          con o senza personalita' giuridica; 
                z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti
          annuali   siano   consolidati    con    quelli    dell'ente
          aggiudicatore a norma degli  articoli  25  e  seguenti  del
          decreto legislativo 9 aprile 1991,  n.  127,  e  successive
          modificazioni. Nel caso di  enti  cui  non  si  applica  il
          predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si
          intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
                  1) su cui l'ente  aggiudicatore  possa  esercitare,
          direttamente  o  indirettamente,  un'influenza   dominante;
          oppure  che   possa   esercitare   un'influenza   dominante
          sull'ente aggiudicatore; 
                  2) che, come  l'ente  aggiudicatore,  sia  soggetta
          all'influenza dominante di un'altra impresa  in  virtu'  di
          rapporti  di  proprieta',  di  partecipazione   finanziaria
          ovvero di norme interne; 
                aa)  «microimprese,  piccole  e  medie  imprese»,  le
          imprese come definite nella Raccomandazione n.  2003/361/CE
          della Commissione del 6 maggio 2003. In  particolare,  sono
          medie imprese le imprese che hanno meno di 250  occupati  e
          un fatturato annuo non superiore  a  50  milioni  di  euro,
          oppure un totale di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
          milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che  hanno
          meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale
          di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;  sono
          micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un
          fatturato annuo oppure un  totale  di  bilancio  annuo  non
          superiore a 2 milioni di euro; 
                bb)  «candidato»,  un  operatore  economico  che   ha
          sollecitato un invito o e' stato invitato a  partecipare  a
          una procedura ristretta, a una  procedura  competitiva  con
          negoziazione,  a  una  procedura  negoziata  senza   previa
          pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo
          o a un partenariato per l'innovazione o  ad  una  procedura
          per l'aggiudicazione di una concessione; 
                cc)  «offerente»,  l'operatore   economico   che   ha
          presentato un'offerta; 
                dd) «contratti» o «contratti pubblici»,  i  contratti
          di  appalto   o   di   concessione   aventi   per   oggetto
          l'acquisizione  di   servizi   o   di   forniture,   ovvero
          l'esecuzione di opere  o  lavori,  posti  in  essere  dalle
          stazioni appaltanti; 
                ee) «contratti di  rilevanza  europea»,  i  contratti
          pubblici il cui valore stimato al  netto  dell'imposta  sul
          valore aggiunto e' pari o  superiore  alle  soglie  di  cui
          all'art. 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi; 
                ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici il
          cui  valore  stimato  al  netto  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'art. 35; 
                gg)  «settori  ordinari»,  i  settori  dei  contratti
          pubblici,  diversi  da  quelli  relativi  a  gas,   energia
          termica, elettricita', acqua, trasporti,  servizi  postali,
          sfruttamento di area geografica,  come  disciplinati  dalla
          parte  II  del  presente  codice,   in   cui   operano   le
          amministrazioni aggiudicatrici; 
                hh)  «settori  speciali»  i  settori  dei   contratti
          pubblici relativi a  gas,  energia  termica,  elettricita',
          acqua, trasporti, servizi  postali,  sfruttamento  di  area
          geografica, come disciplinati dalla parte II  del  presente
          codice; 
                ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno  o  piu'  operatori  economici,  aventi   per   oggetto
          l'esecuzione di lavori,  la  fornitura  di  prodotti  e  la
          prestazione di servizi; 
                ll)  «appalti  pubblici  di  lavori»,   i   contratti
          stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e
          uno o piu' operatori economici aventi per oggetto: 
                  1) l'esecuzione di  lavori  relativi  a  una  delle
          attivita' di cui all'allegato I; 
                  2) l'esecuzione, oppure la progettazione  esecutiva
          e l'esecuzione di un'opera; 
                  3)  la  realizzazione,  con  qualsiasi  mezzo,   di
          un'opera   corrispondente   alle    esigenze    specificate
          dall'amministrazione     aggiudicatrice     o     dall'ente
          aggiudicatore che esercita  un'influenza  determinante  sul
          tipo o sulla progettazione dell'opera; 
                mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole  o
          cifre che puo' essere letto, riprodotto e  poi  comunicato,
          comprese le informazioni trasmesse e archiviate  con  mezzi
          elettronici; 
                nn) «lavori» di cui all'allegato I, le  attivita'  di
          costruzione,   demolizione,   recupero,    ristrutturazione
          urbanistica   ed    edilizia,    sostituzione,    restauro,
          manutenzione di opere; 
                oo) «lavori complessi»,  i  lavori  che  superano  la
          soglia di 15 milioni  di  euro  e  sono  caratterizzati  da
          particolare complessita' in relazione alla tipologia  delle
          opere, all'utilizzo di materiali e  componenti  innovativi,
          alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano   difficolta'
          logistiche   o   particolari   problematiche   geotecniche,
          idrauliche, geologiche e ambientali; 
                oo-bis)  «lavori   di   categoria   prevalente»,   la
          categoria di lavori, generale o specializzata,  di  importo
          piu' elevato fra le categorie  costituenti  l'intervento  e
          indicate nei documenti di gara; 
                oo-ter)  «lavori  di  categoria   scorporabile»,   la
          categoria di lavori, individuata dalla stazione  appaltante
          nei documenti di gara, tra  quelli  non  appartenenti  alla
          categoria prevalente e comunque di importo superiore al  10
          per cento dell'importo  complessivo  dell'opera  o  lavoro,
          ovvero  di  importo  superiore  a   150.000   euro   ovvero
          appartenenti alle categorie di cui all'art. 89, comma 11; 
                oo-quater) «manutenzione ordinaria»,  fermo  restando
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio
          2004, n.  42,  le  opere  di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione  necessarie  per  eliminare  il  degrado   dei
          manufatti  e  delle  relative  pertinenze,   al   fine   di
          conservarne  lo  stato  e  la  fruibilita'  di   tutte   le
          componenti,  degli  impianti  e   delle   opere   connesse,
          mantenendole in condizioni di  valido  funzionamento  e  di
          sicurezza, senza che da cio' derivi una modificazione della
          consistenza, salvaguardando il valore del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                oo-quinquies)  «manutenzione  straordinaria»,   fermo
          restando quanto previsto dal decreto del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche  necessarie
          per rinnovare e  sostituire  parti  anche  strutturali  dei
          manufatti e delle relative  pertinenze,  per  adeguarne  le
          componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle
          prescrizioni vigenti e con la  finalita'  di  rimediare  al
          rilevante degrado dovuto alla  perdita  di  caratteristiche
          strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche  al  fine
          di   migliorare   le   prestazioni,   le    caratteristiche
          strutturali,  energetiche  e  di   efficienza   tipologica,
          nonche' per incrementare  il  valore  del  bene  e  la  sua
          funzionalita'; 
                pp) «opera», il risultato di un  insieme  di  lavori,
          che di per se' esplichi una funzione economica  o  tecnica.
          Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
          insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle  di
          difesa e di presidio ambientale, di presidio  agronomico  e
          forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica; 
                qq) «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di
          appalto da  aggiudicare  anche  con  separata  ed  autonoma
          procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la
          cui progettazione e realizzazione sia tale  da  assicurarne
          funzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente
          dalla realizzazione delle altre parti; 
                rr) «opere  pubbliche  incompiute»,  opere  pubbliche
          incompiute di  cui  all'art.  44-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui  al  decreto
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo
          2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  aprile
          2013, n. 96; 
                ss) «appalti pubblici di servizi»,  i  contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici, aventi per oggetto  la  prestazione  di  servizi
          diversi da quelli di cui alla lettera ll); 
                tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti  tra
          una o piu'  stazioni  appaltanti  e  uno  o  piu'  soggetti
          economici  aventi  per  oggetto  l'acquisto,  la  locazione
          finanziaria, la locazione o l'acquisto a  riscatto,  con  o
          senza opzione per l'acquisto, di prodotti.  Un  appalto  di
          forniture puo' includere, a titolo  accessorio,  lavori  di
          posa in opera e di installazione; 
                uu) «concessione di lavori», un  contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano  l'esecuzione  di  lavori
          ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione di lavori ad uno o  piu'  operatori  economici
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire le opere oggetto del  contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione delle opere; 
                vv) «concessione di servizi», un contratto  a  titolo
          oneroso stipulato per iscritto in virtu' del  quale  una  o
          piu' stazioni appaltanti affidano a uno  o  piu'  operatori
          economici la fornitura e la  gestione  di  servizi  diversi
          dall'esecuzione  di  lavori  di  cui   alla   lettera   ll)
          riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente   il
          diritto di gestire i servizi oggetto del contratto  o  tale
          diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione  in  capo
          al  concessionario  del  rischio  operativo   legato   alla
          gestione dei servizi; 
                zz)  «rischio  operativo»,  il  rischio  legato  alla
          gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda  o
          sul   lato   dell'offerta   o   di   entrambi,   trasferito
          all'operatore  economico.  Si  considera  che   l'operatore
          economico assuma il rischio operativo nel caso in  cui,  in
          condizioni  operative  normali,   per   tali   intendendosi
          l'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantito
          il recupero  degli  investimenti  effettuati  o  dei  costi
          sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi  oggetto
          della  concessione.  La  parte   del   rischio   trasferita
          all'operatore   economico   deve   comportare   una   reale
          esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni
          potenziale perdita stimata subita dall'operatore  economico
          non sia puramente nominale o trascurabile; 
                aaa) «rischio di costruzione», il rischio  legato  al
          ritardo nei  tempi  di  consegna,  al  non  rispetto  degli
          standard   di   progetto,   all'aumento   dei   costi,    a
          inconvenienti di  tipo  tecnico  nell'opera  e  al  mancato
          completamento dell'opera; 
                bbb) «rischio di disponibilita'», il  rischio  legato
          alla capacita', da parte del concessionario, di erogare  le
          prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume  che  per
          standard di qualita' previsti; 
                ccc) «rischio  di  domanda»,  il  rischio  legato  ai
          diversi   volumi   di   domanda   del   servizio   che   il
          concessionario deve soddisfare, ovvero  il  rischio  legato
          alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
                ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intese
          a   fornire   alle   stazioni   appaltanti,   nel   settore
          dell'architettura, dell'ingegneria, del  restauro  e  della
          tutela   dei   beni   culturali   e   archeologici,   della
          pianificazione urbanistica e  territoriale,  paesaggistica,
          naturalistica, geologica, del verde urbano e del  paesaggio
          forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
          sicurezza e della mitigazione degli  impatti  idrogeologici
          ed idraulici e dell'elaborazione di dati,  un  piano  o  un
          progetto, selezionato da una  commissione  giudicatrice  in
          base a una gara, con o senza assegnazione di premi; 
                eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il
          contratto a titolo oneroso stipulato per  iscritto  con  il
          quale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a  uno  o
          piu' operatori economici  per  un  periodo  determinato  in
          funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o
          delle modalita' di finanziamento fissate, un  complesso  di
          attivita' consistenti nella realizzazione,  trasformazione,
          manutenzione e gestione operativa  di  un'opera  in  cambio
          della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,
          o della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo
          dell'opera  stessa,  con  assunzione  di  rischio   secondo
          modalita'   individuate    nel    contratto,    da    parte
          dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi  di  comunicazione
          previsti dall'art. 44, comma 1-bis,  del  decreto-legge  31
          dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2008, n. 31, si  applicano,  per  i  soli
          profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle
          decisioni Eurostat; 
                fff)  «equilibrio  economico   e   finanziario»,   la
          contemporanea  presenza  delle  condizioni  di  convenienza
          economica e  sostenibilita'  finanziaria.  Per  convenienza
          economica si intende la capacita' del  progetto  di  creare
          valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare
          un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
          investito; per sostenibilita'  finanziaria  si  intende  la
          capacita'  del  progetto  di  generare  flussi   di   cassa
          sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; 
                ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche  o  di
          pubblica utilita'»,  il  contratto  avente  ad  oggetto  la
          prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori; 
                hhh)  «contratto  di  disponibilita'»,  il  contratto
          mediante il quale  sono  affidate,  a  rischio  e  a  spese
          dell'affidatario, la costruzione e la messa a  disposizione
          a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
          proprieta' privata destinata all'esercizio di  un  pubblico
          servizio, a fronte di  un  corrispettivo.  Si  intende  per
          messa a disposizione  l'onere  assunto  a  proprio  rischio
          dall'affidatario    di    assicurare    all'amministrazione
          aggiudicatrice  la  costante  fruibilita'  dell'opera,  nel
          rispetto  dei  parametri  di  funzionalita'  previsti   dal
          contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
          la  risoluzione  di  tutti  gli   eventuali   vizi,   anche
          sopravvenuti; 
                iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra  una  o
          piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori  economici,
          il cui scopo e' quello di stabilire  le  clausole  relative
          agli appalti da aggiudicare durante  un  dato  periodo,  in
          particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
          quantita' previste; 
                lll) «diritto  esclusivo»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto  di
          riservare a un unico  operatore  economico  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                mmm)  «diritto  speciale»,  il  diritto  concesso  da
          un'autorita'   competente   mediante    una    disposizione
          legislativa o regolamentare o  disposizione  amministrativa
          pubblicata compatibile con i trattati avente  l'effetto  di
          riservare a due o piu' operatori economici  l'esercizio  di
          un'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla  capacita'
          di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
                nnn) «profilo di committente», il sito informatico di
          una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti  e
          le  informazioni  previsti  dal  presente  codice,  nonche'
          dall'allegato V; 
                ooo)  «documento  di   gara»,   qualsiasi   documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  le  stazioni
          appaltanti fanno riferimento per descrivere  o  determinare
          elementi dell'appalto o della procedura, compresi il  bando
          di gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in  cui  sia
          utilizzato  come  mezzo  di  indizione  di  gara,  l'avviso
          periodico indicativo o  gli  avvisi  sull'esistenza  di  un
          sistema  di  qualificazione,  le  specifiche  tecniche,  il
          documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,
          i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
          candidati  e  offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi
          generalmente  applicabili   e   gli   eventuali   documenti
          complementari; 
                ppp) «documento di concessione», qualsiasi  documento
          prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale  la  stazione
          appaltante fa riferimento per descrivere o determinare  gli
          elementi della concessione o della procedura,  compresi  il
          bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali,  le
          condizioni proposte per la concessione, i  formati  per  la
          presentazione  di  documenti  da  parte  di   candidati   e
          offerenti,  le  informazioni  sugli  obblighi  generalmente
          applicabili e gli eventuali documenti complementari; 
                qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a
          un datore di lavoro il rispetto di determinati standard  di
          protezione  sociale  e  del  lavoro  come  condizione   per
          svolgere attivita' economiche in appalto o in concessione o
          per  accedere  a   benefici   di   legge   e   agevolazioni
          finanziarie; 
                rrr)  «procedure  di  affidamento»  e  «affidamento»,
          l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di
          progettazione mediante appalto; l'affidamento di  lavori  o
          servizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi  di
          progettazione e di concorsi di idee; 
                sss) «procedure aperte», le procedure di  affidamento
          in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare
          un'offerta; 
                ttt)   «procedure   ristrette»,   le   procedure   di
          affidamento  alle  quali  ogni  operatore  economico   puo'
          chiedere  di  partecipare  e  in  cui  possono   presentare
          un'offerta soltanto gli operatori economici invitati  dalle
          stazioni  appaltanti,  con  le  modalita'   stabilite   dal
          presente codice; 
                uuu)   «procedure   negoziate»,   le   procedure   di
          affidamento in cui le stazioni  appaltanti  consultano  gli
          operatori economici da loro scelti e negoziano  con  uno  o
          piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
                vvv)  «dialogo   competitivo»,   una   procedura   di
          affidamento nella quale la  stazione  appaltante  avvia  un
          dialogo con i candidati ammessi a tale procedura,  al  fine
          di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le  sue
          necessita' e  sulla  base  della  quale  o  delle  quali  i
          candidati  selezionati  sono  invitati  a   presentare   le
          offerte; qualsiasi operatore  economico  puo'  chiedere  di
          partecipare a tale procedura; 
                zzz) «sistema telematico», un sistema  costituito  da
          soluzioni   informatiche   e   di   telecomunicazione   che
          consentono  lo  svolgimento  delle  procedure  di  cui   al
          presente codice; 
                aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processo
          di acquisizione interamente elettronico,  per  acquisti  di
          uso   corrente,   le   cui   caratteristiche   generalmente
          disponibili sul  mercato  soddisfano  le  esigenze  di  una
          stazione appaltante, aperto  per  tutta  la  sua  durata  a
          qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri  di
          selezione; 
                bbbb)  «mercato  elettronico»,   uno   strumento   di
          acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici
          per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati
          su un sistema che attua procedure di scelta del  contraente
          interamente gestite per via telematica; 
                cccc)   «strumenti   di   acquisto»,   strumenti   di
          acquisizione che  non  richiedono  apertura  del  confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
                  1) le convenzioni quadro di cui all'art.  26  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai  sensi  della
          normativa  vigente,  da  CONSIP  S.p.A.  e   dai   soggetti
          aggregatori; 
                  2) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza   quando   gli   appalti   specifici    vengono
          aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di
          committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo; 
                  dddd) «strumenti  di  negoziazione»,  strumenti  di
          acquisizione  che   richiedono   apertura   del   confronto
          competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
                  1) gli accordi  quadro  stipulati  da  centrali  di
          committenza nel caso in cui gli appalti  specifici  vengono
          aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
                  2) il sistema dinamico di  acquisizione  realizzato
          da centrali di committenza; 
                  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di
          committenza nel  caso  di  acquisti  effettuati  attraverso
          confronto concorrenziale; 
                  4) i sistemi realizzati da centrali di  committenza
          che comunque consentono lo svolgimento delle  procedure  ai
          sensi del presente codice; 
                eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti
          telematici di negoziazione», strumenti  di  acquisto  e  di
          negoziazione gestiti mediante un sistema telematico; 
                ffff)  «asta  elettronica»,  un  processo  per   fasi
          successive  basato  su  un   dispositivo   elettronico   di
          presentazione di nuovi prezzi modificati al  ribasso  o  di
          nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
          interviene  dopo  una  prima  valutazione  completa   delle
          offerte  permettendo  che  la  loro  classificazione  possa
          essere effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
                gggg)  «amministrazione  diretta»,  le   acquisizioni
          effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e  mezzi
          propri  o  appositamente  acquistati  o  noleggiati  e  con
          personale proprio o eventualmente assunto per  l'occasione,
          sotto la direzione del responsabile del procedimento; 
                hhhh) «ciclo di vita», tutte le  fasi  consecutive  o
          interconnesse,  compresi  la  ricerca  e  lo  sviluppo   da
          realizzare,  la  produzione,  gli  scambi  e  le   relative
          condizioni,   il   trasporto,    l'utilizzazione    e    la
          manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o  della
          prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia
          prima  o  dalla  generazione  delle   risorse   fino   allo
          smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o
          all'utilizzazione; 
                iiii)    «etichettatura»,    qualsiasi     documento,
          certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i
          prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione
          soddisfano determinati requisiti; 
                llll) «requisiti per  l'etichettatura»,  i  requisiti
          che  devono  essere  soddisfatti  dai   lavori,   prodotti,
          servizi, processi o procedure allo  scopo  di  ottenere  la
          pertinente etichettatura; 
                mmmm) «fornitore di servizi  di  media»,  la  persona
          fisica o giuridica che assume la responsabilita' editoriale
          della scelta del  contenuto  audiovisivo  del  servizio  di
          media  audiovisivo  e  ne   determina   le   modalita'   di
          organizzazione; 
                nnnn) «innovazione»,  l'attuazione  di  un  prodotto,
          servizio o processo nuovo o  che  ha  subito  significativi
          miglioramenti  tra  cui  quelli  relativi  ai  processi  di
          produzione, di edificazione o di costruzione o  quelli  che
          riguardano  un  nuovo  metodo  di   commercializzazione   o
          organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione
          del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
                oooo) «programma», una  serie  di  immagini  animate,
          sonore  o  non,  che  costituiscono  un  singolo   elemento
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un fornitore di servizi di media la  cui  forma  e  il  cui
          contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto  della
          radiodiffusione  televisiva.  Sono  compresi  i   programmi
          radiofonici  e  i  materiali  ad  essi  associati.  Non  si
          considerano programmi le trasmissioni meramente  ripetitive
          o consistenti in immagini fisse; 
                pppp) «mezzo  elettronico»,  un  mezzo  che  utilizza
          apparecchiature elettroniche di elaborazione,  compresa  la
          compressione numerica, e di archiviazione dei  dati  e  che
          utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione  via
          filo, via radio, attraverso  mezzi  ottici  o  altri  mezzi
          elettromagnetici; 
                qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico  che   supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                rrrr)  «servizio  di  comunicazione  elettronica»,  i
          servizi  forniti,  di  norma   a   pagamento,   consistenti
          esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
          segnali su reti di comunicazioni elettroniche,  compresi  i
          servizi di telecomunicazioni e i  servizi  di  trasmissione
          nelle  reti  utilizzate   per   la   diffusione   circolare
          radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi  che  forniscono
          contenuti  trasmessi  utilizzando   reti   e   servizi   di
          comunicazione elettronica o  che  esercitano  un  controllo
          editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
          servizi della societa' dell'informazione di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile  2003,
          n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente  nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; 
                ssss)  «AAP»,  l'accordo   sugli   appalti   pubblici
          stipulato   nel   quadro   dei   negoziati    multilaterali
          dell'Uruguay Round; 
                tttt) «Vocabolario comune per gli appalti  pubblici»,
          CPV (Common Procurement  Vocabulary),  la  nomenclatura  di
          riferimento  per  gli   appalti   pubblici   adottata   dal
          regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo  la
          corrispondenza con le altre nomenclature esistenti; 
                uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina  i
          contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; 
                vvvv) «servizi di architettura e ingegneria  e  altri
          servizi  tecnici»,  i  servizi   riservati   ad   operatori
          economici esercenti una professione regolamentata ai  sensi
          dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE; 
                zzzz) «categorie di opere  generali»  le  opere  e  i
          lavori caratterizzati  da  una  pluralita'  di  lavorazioni
          indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in
          ogni sua parte; 
                aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e
          i  lavori  che,  nell'ambito  del  processo   realizzativo,
          necessitano   di   lavorazioni   caratterizzate   da    una
          particolare specializzazione e professionalita'; 
                bbbbb)  «opere  e   lavori   puntuali»   quelli   che
          interessano una limitata area di territorio; 
                ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che,  destinati
          al movimento di persone e  beni  materiali  e  immateriali,
          presentano   prevalente    sviluppo    unidimensionale    e
          interessano vaste estensioni di territorio; 
                ddddd) «appalto a  corpo»  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come
          eseguita e come dedotta dal contratto; 
                eeeee) «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo
          contrattuale viene determinato applicando  alle  unita'  di
          misura delle singole parti del  lavoro  eseguito  i  prezzi
          unitari dedotti in contratto; 
                fffff)  «aggregazione»,  accordo  fra  due   o   piu'
          amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per  la
          gestione comune di  alcune  o  di  tutte  le  attivita'  di
          programmazione,  di  progettazione,  di   affidamento,   di
          esecuzione e  di  controllo  per  l'acquisizione  di  beni,
          servizi o lavori; 
                ggggg) «lotto prestazionale», uno  specifico  oggetto
          di appalto da aggiudicare anche con  separata  ed  autonoma
          procedura, definito su  base  qualitativa,  in  conformita'
          alle varie  categorie  e  specializzazioni  presenti  o  in
          conformita' alle diverse fasi successive del progetto; 
                ggggg-bis) «principio  di  unicita'  dell'invio»,  il
          principio secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola
          volta a  un  solo  sistema  informativo,  non  puo'  essere
          richiesto da altri  sistemi  o  banche  dati,  ma  e'  reso
          disponibile  dal  sistema   informativo   ricevente.   Tale
          principio si applica ai dati relativi a  programmazione  di
          lavori, opere, servizi e  forniture,  nonche'  a  tutte  le
          procedure di affidamento e di  realizzazione  di  contratti
          pubblici soggette al presente codice, e a  quelle  da  esso
          escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano  imposti
          dal presente codice obblighi di comunicazione a  una  banca
          dati; 
                ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei
          tre  livelli  di  sviluppo   della   progettazione,   delle
          originarie caratteristiche spaziali, estetiche,  funzionali
          e tecnologiche del progetto; 
                ggggg-quater)  «documento   di   fattibilita'   delle
          alternative  progettuali»,  il  documento   in   cui   sono
          individuate   ed   analizzate   le   possibili    soluzioni
          progettuali alternative  ed  in  cui  si  da'  conto  della
          valutazione  di  ciascuna  alternativa,  sotto  il  profilo
          qualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto  il
          profilo tecnico ed economico; 
                ggggg-quinquies) «programma biennale  degli  acquisti
          di beni e servizi», il  documento  che  le  amministrazioni
          adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e
          servizi   da   disporre   nel   biennio,    necessari    al
          soddisfacimento  dei   fabbisogni   rilevati   e   valutati
          dall'amministrazione preposta; 
                ggggg-sexies)   «programma   triennale   dei   lavori
          pubblici», il documento che le amministrazioni adottano  al
          fine di individuare  i  lavori  da  avviare  nel  triennio,
          necessari al  soddisfacimento  dei  fabbisogni  rilevati  e
          valutati dall'amministrazione preposta; 
                ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori»,  l'elenco
          degli interventi ricompresi  nel  programma  triennale  dei
          lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso  della
          prima annualita' del programma stesso; 
                ggggg-octies) «elenco annuale delle  acquisizioni  di
          forniture  e  servizi»,  l'elenco  delle  acquisizioni   di
          forniture e dei servizi ricompresi nel  programma  biennale
          di riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'
          del programma stesso; 
                ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento  che
          viene redatto ed  approvato  dall'amministrazione  in  fase
          antecedente  alla  programmazione  dell'intervento  e   che
          individua, sulla base dei dati  disponibili,  in  relazione
          alla tipologia dell'opera o dell'intervento  da  realizzare
          gli  obiettivi  generali  da   perseguire   attraverso   la
          realizzazione   dell'intervento,   i    fabbisogni    della
          collettivita' posti a base dell'intervento,  le  specifiche
          esigenze  qualitative  e  quantitative  che  devono  essere
          soddisfatte attraverso  la  realizzazione  dell'intervento,
          anche in relazione alla specifica tipologia di utenza  alla
          quale gli interventi stessi sono destinati; 
                ggggg-decies)    «capitolato    prestazionale»,    il
          documento che  indica,  in  dettaglio,  le  caratteristiche
          tecniche e  funzionali,  anche  per  gli  aspetti  edilizi,
          infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare  l'opera
          costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di
          requisiti  e  prestazioni  che  l'opera  deve   soddisfare,
          stabilendone la soglia minima  di  qualita'  da  assicurare
          nella progettazione e realizzazione; 
                ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento  della  sola
          lavorazione  relativa  alla  categoria  subappaltabile   ad
          impresa subappaltatrice in possesso  dell'attestazione  dei
          requisiti  di   qualificazione   necessari   in   relazione
          all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e  non
          all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore per
          effetto dell'eventuale fornitura diretta,  in  tutto  o  in
          parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera  da
          parte dell'appaltatore.». 
              «Art. 29 (Principi in materia  di  trasparenza).  -  1.
          Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
          enti aggiudicatori relativi alla programmazione di  lavori,
          opere, servizi e  forniture,  nonche'  alle  procedure  per
          l'affidamento di appalti pubblici  di  servizi,  forniture,
          lavori e opere, di concorsi pubblici di  progettazione,  di
          concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
          nell'ambito del settore pubblico di cui  all'art.  5,  alla
          composizione della commissione giudicatrice e ai  curricula
          dei suoi componenti ove non considerati riservati ai  sensi
          dell'art. 53  ovvero  secretati  ai  sensi  dell'art.  162,
          devono essere  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del
          committente, nella sezione  «Amministrazione  trasparente»,
          con l'applicazione delle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Al  fine  di  consentire
          l'eventuale proposizione del  ricorso  ai  sensi  dell'art.
          120, comma 2-bis, del codice del  processo  amministrativo,
          sono altresi' pubblicati, nei successivi due  giorni  dalla
          data di adozione dei relativi atti,  il  provvedimento  che
          determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
          ammissioni all'esito della  verifica  della  documentazione
          attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
          all'art.  80,  nonche'   la   sussistenza   dei   requisiti
          economico-finanziari  e  tecnico-professionali.  Entro   il
          medesimo termine di due giorni e' dato avviso ai  candidati
          e ai concorrenti, con le modalita' di  cui  all'art.  5-bis
          del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  recante  il
          Codice dell'amministrazione digitale  o  strumento  analogo
          negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando
          l'ufficio  o  il  collegamento   informatico   ad   accesso
          riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine
          per l'impugnativa di cui al citato art. 120,  comma  2-bis,
          decorre dal momento in cui  gli  atti  di  cui  al  secondo
          periodo sono resi in  concreto  disponibili,  corredati  di
          motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati  anche  i
          resoconti  della  gestione  finanziaria  dei  contratti  al
          termine della loro esecuzione con le modalita' previste dal
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti  di  cui
          al presente comma  recano,  prima  dell'intestazione  o  in
          calce,  la  data   di   pubblicazione   sul   profilo   del
          committente. Fatti salvi gli atti a cui si  applica  l'art.
          73, comma 5, i  termini  cui  sono  collegati  gli  effetti
          giuridici  della  pubblicazione  decorrono  dalla  data  di
          pubblicazione sul profilo del committente. 
              2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto  di  quanto
          previsto dall'art. 53, sono, altresi', pubblicati sul  sito
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  sulla
          piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite
          i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le
          piattaforme  regionali   di   e-procurement   interconnesse
          tramite cooperazione applicativa. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla  tutela
          della  trasparenza  e  della  legalita'  nel  settore   dei
          contratti  pubblici.  In  particolare,  operano  in  ambito
          territoriale   a   supporto   delle   stazioni   appaltanti
          nell'attuazione del presente  codice  ed  nel  monitoraggio
          delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei
          contratti. 
              4. Per i  contratti  e  gli  investimenti  pubblici  di
          competenza regionale o di enti  territoriali,  le  stazioni
          appaltanti  provvedono  all'assolvimento   degli   obblighi
          informativi e di pubblicita' disposti dal presente  codice,
          tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme
          telematiche  di  e-procurement   ad   essi   interconnesse,
          garantendo    l'interscambio    delle    informazioni     e
          l'interoperabilita', con  le  banche  dati  dell'ANAC,  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              4-bis. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la
          Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  per  i
          sistemi di cui ai commi 2 e  4  condividono  un  protocollo
          generale per definire le regole di interoperabilita'  e  le
          modalita' di interscambio dei dati  e  degli  atti  tra  le
          rispettive banche  dati,  nel  rispetto  del  principio  di
          unicita'  del  luogo  di  pubblicazione   e   di   unicita'
          dell'invio delle informazioni. Per le  opere  pubbliche  il
          protocollo  si  basa  su  quanto   previsto   dal   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati  e
          degli   atti   condivisi   nell'ambito    del    protocollo
          costituiscono fonte informativa prioritaria in  materia  di
          pianificazione e monitoraggio di contratti  e  investimenti
          pubblici.». 
              - Si riporta  l'art.  2,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art.  30,  comma  9,
          lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
          in materia di procedure  di  monitoraggio  sullo  stato  di
          attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo
          dei finanziamenti nei tempi  previsti  e  costituzione  del
          Fondo opere e del Fondo progetti): 
              «Art.  2  (Comunicazione  dei  dati).  -  1.   I   dati
          anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi  alle
          opere pubbliche rilevati mediante i sistemi  informatizzati
          di cui all'art. 1, a  decorrere  dalla  data  prevista  dal
          decreto di  cui  all'art.  5,  sono  resi  disponibili  dai
          soggetti di cui al medesimo  art.  1,  con  cadenza  almeno
          trimestrale,  salvo  differenti  cadenze   previste   nella
          fattispecie di cui all'art. 6, comma  3,  alla  banca  dati
          istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          - Ragioneria Generale dello Stato, ai  sensi  dell'art.  13
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  di  seguito
          denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».». 
              - Si riporta l'art. 13, della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
              2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
          1 sono contenuti tutti i dati necessari a  dare  attuazione
          al  federalismo   fiscale.   Tali   dati   sono   messi   a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2,  comma  6,
          della presente legge. 
              3.  L'acquisizione  dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
              4. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista  dall'art.  10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              - Si riporta l'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n.
          3  (Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di   pubblica
          amministrazione): 
              «Art. 11 (Codice unico di progetto  degli  investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
              2. Entro il 30 settembre 2002, il  CIPE,  acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.». 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. 
              -  Si  riportano  gli  articoli  3  e  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              Il  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.   229
          (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere  e),  f)  e  g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta l'art. 50-ter, del decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82 (Codice  dell'amministrazione  digitale),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale  Dati).  -
          1. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  promuove  la
          progettazione, lo sviluppo  e  la  sperimentazione  di  una
          Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a  favorire
          la  conoscenza  e  l'utilizzo  del  patrimonio  informativo
          detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di  cui
          all'art. 2,  comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle
          autorita'   amministrative   indipendenti   di    garanzia,
          vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati
          tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della
          semplificazione  degli   adempimenti   amministrativi   dei
          cittadini e delle imprese, in conformita'  alla  disciplina
          vigente. 
              2. In sede di prima  applicazione,  la  sperimentazione
          della Piattaforma Digitale Nazionale Dati  e'  affidata  al
          Commissario  straordinario  per  l'attuazione   dell'Agenda
          digitale non oltre il 15 settembre 2019. 
              3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di  cui  al
          comma 2,  il  Commissario  straordinario  per  l'attuazione
          dell'Agenda digitale provvede,  nel  rispetto  dei  limiti,
          delle condizioni e delle modalita'  stabilite  dal  Garante
          per la protezione dei dati personali e dal decreto  di  cui
          al comma 4, ad acquisire i dati detenuti  dai  soggetti  di
          cui all'art. 2, comma 2, lettera a),  ad  esclusione  delle
          autorita'   amministrative   indipendenti   di    garanzia,
          vigilanza e regolazione, organizzarli  e  conservarli,  nel
          rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee  a
          garantire  la  condivisione  dei  dati  tra  le   pubbliche
          amministrazioni stabilite da  AgID  nelle  Linee  guida.  I
          soggetti che detengono i dati identificati nel  decreto  di
          cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta
          del Commissario,  rendendo  disponibili  i  dati  richiesti
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
          personali e le  Amministrazioni  titolari  dei  dati,  sono
          stabilite le modalita' di attuazione del presente  articolo
          al fine  di  favorire  la  condivisione  dei  dati  fra  le
          pubbliche amministrazioni,  di  semplificare  l'accesso  ai
          dati stessi da parte dei  soggetti  che  hanno  diritto  ad
          accedervi e di semplificare gli  adempimenti  e  gli  oneri
          amministrativi  per  i  cittadini  e  le  imprese,  ed   e'
          identificato l'elenco  dei  dati  che  i  soggetti  di  cui
          all'art. 2,  comma  2,  lettera  a),  ad  esclusione  delle
          autorita'   amministrative   indipendenti   di    garanzia,
          vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere  disponibili
          per le finalita' di cui al comma 3; l'elenco e'  aggiornato
          periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, sentito il Garante per  la  protezione  dei  dati
          personali e le Amministrazioni titolari dei  dati.  Con  il
          medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita'  di
          acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.».