Art. 14 
 
Sistema   di   monitoraggio   dinamico   per   la   sicurezza   delle
  infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di  criticita'
  e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili. 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti
sovraintende alla realizzazione e gestione, in via  sperimentale,  di
un  sistema  di  monitoraggio   dinamico   da   applicare   ((   alle
infrastrutture )) stradali e  autostradali,  quali  ponti,  viadotti,
rilevati, cavalcavia e  opere  similari,  individuate  dal  Ministero
stesso con apposito decreto (( ,  che  presentano  ))  condizioni  di
criticita' connesse al passaggio di mezzi  pesanti.  A  tal  fine,  i
soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali
e autostradali individuate  dal  Ministero  forniscono  al  Ministero
stesso i dati occorrenti per l'inizializzazione  e  lo  sviluppo  del
sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati
per operare il controllo strumentale  costante  delle  condizioni  di
sicurezza  delle  infrastrutture  stesse  ((  anche  utilizzando   il
Building  Information  Modeling  -  BIM  )).  Il  citato  Sistema  di
monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture  stradali
e autostradali in condizioni  di  criticita'  reca  l'identificazione
delle opere soggette a monitoraggio tramite il  Codice  IOP,  di  cui
all'art. 13. 
  2. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1,  di
durata pari a dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa (( intesa in sede di Conferenza unificata )) di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  ai  sensi
dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo n. 281  del  1997,  sono
definiti i termini e le modalita' con cui i soggetti che a  qualsiasi
titolo gestiscono infrastrutture stradali e  autostradali  forniscono
al Ministero stesso i dati occorrenti per l'operativita' a regime del
sistema di monitoraggio dinamico,  attraverso  l'utilizzazione  degli
occorrenti apparati  per  il  controllo  strumentale  costante  delle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. 
  3.  Ai  fini  dell'implementazione  del  sistema  di   monitoraggio
dinamico  per  la   sicurezza   delle   infrastrutture   stradali   e
autostradali che presentano condizioni di  criticita',  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all'utilizzo  delle
piu'  avanzate  ed   efficaci   tecnologie,   anche   spaziali,   per
l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse. 
  (( 3-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito  un
fondo con una dotazione di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  da
destinare al finanziamento di  progetti  finalizzati  alla  sicurezza
delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di
Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G da parte
di operatori titolari dei necessari diritti d'uso delle frequenze, in
sinergia con le amministrazioni centrali  e  locali  interessate.  Le
modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
1, comma 1039, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 )). 
  4.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  conservazione  di  cui  agli
articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del  paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali  adotta  un  piano  straordinario
nazionale  di  monitoraggio  e  conservazione  dei   beni   culturali
immobili, che definisce i criteri per l'individuazione  dei  beni  da
sottoporre a monitoraggio e ai conseguenti  interventi  conservativi,
nonche' i necessari ordini di priorita' dei  controlli,  anche  sulla
base  di  specifici  indici  di  pericolosita'  territoriale   e   di
vulnerabilita' individuale degli immobili, e i sistemi  di  controllo
strumentale da utilizzare nonche'  le  modalita'  di  implementazione
delle  misure  di  sicurezza,  conservazione  e  tutela.  Agli  oneri
derivanti dalle attivita' di cui  al  presente  comma,  pari  a  euro
10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 9,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  5. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1, 2  e  3,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018,  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  articoli  3  e  8,  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1039,  lettera  d),  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a  1046
          e'  autorizzata  la  spesa  di  5  milioni  di   euro   per
          l'esercizio finanziario 2018,  35,5  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2019, 293,4  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2020,  141  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario  2022,  da  iscrivere  su  appositi
          capitoli dello stato  di  previsione  del  Ministero  dello
          sviluppo economico. Gli importi di cui  al  presente  comma
          sono utilizzati, in conformita' alla normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita': 
                a) erogazione di misure  compensative  a  fronte  dei
          costi  di  adeguamento  degli  impianti   di   trasmissione
          sostenuti dagli operatori di rete  in  ambito  nazionale  a
          seguito della liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo digitale terrestre e, ove si  renda  necessario,
          dagli operatori  delle  bande  di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
          26,5-27,5  GHz.  Per  tali  finalita',  nell'ambito   delle
          risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,  sono
          assegnati 0,5 milioni di euro per  l'esercizio  finanziario
          2019, 24,1 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
          finanziari  2020  e  2021  e  228,1  milioni  di  euro  per
          l'esercizio finanziario 2022; 
                b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
          in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre oggetto  di  diritto
          d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
          al primo periodo del presente comma, sono  assegnati  230,3
          milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2020  e  73,9
          milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
                c) contributo ai costi a carico degli  utenti  finali
          per l'acquisto di apparecchiature di  ricezione  televisiva
          di cui all'art. 3-quinquies, comma 5,  terzo  periodo,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  ed  i
          connessi  costi  di   erogazione.   Per   tali   finalita',
          nell'ambito delle risorse  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, sono  assegnati  25  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022; 
                d)  oneri  finanziari   e   amministrativi   relativi
          all'espletamento da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico delle  seguenti  attivita':  predisposizione  dei
          documenti  tecnici  e  monitoraggio  delle   attivita'   di
          coordinamento della  transizione  di  cui  al  comma  1032;
          attivita'  di  monitoraggio  per   la   risoluzione   delle
          eventuali  problematiche  causate  dalle  emissioni   delle
          stazioni radio base rispetto  agli  impianti  di  ricezione
          televisiva terrestre; definizione, simulazione  e  verifica
          delle  regole   tecniche   derivanti   dagli   accordi   di
          coordinamento internazionale; gestione delle  procedure  di
          selezione  per  l'assegnazione  dei  diritti  d'uso   delle
          frequenze in banda 694-790 MHz e  delle  bande  di  spettro
          3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz  di  cui  al  comma  1028,  con
          riguardo alla liberazione delle frequenze per  il  servizio
          televisivo  digitale  terrestre   e,   qualora   si   renda
          necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5
          GHz;  espletamento  delle  procedure   di   selezione   per
          l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il
          servizio televisivo digitale terrestre,  di  cui  ai  commi
          1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
          degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di  servizi
          media e audiovisivi; messa a disposizione  della  capacita'
          trasmissiva di cui al comma 1033 e  relativo  monitoraggio;
          informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
          delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma,
          sono  assegnati  5  milioni   di   euro   per   l'esercizio
          finanziario  2018,  10  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2019,  14  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario  2020,  18  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2021 e  19  milioni  di  euro  per  l'esercizio
          finanziario 2022. 
              (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli da 29  a  44,  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
              «Art. 29 (Conservazione). -  1.  La  conservazione  del
          patrimonio culturale e' assicurata mediante  una  coerente,
          coordinata e programmata attivita' di studio,  prevenzione,
          manutenzione e restauro. 
              2.  Per  prevenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita'  idonee  a  limitare  le  situazioni  di  rischio
          connesse al bene culturale nel suo contesto. 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale. 
              5. Il Ministero definisce, anche con il concorso  delle
          regioni e con la collaborazione delle universita'  e  degli
          istituti di ricerca competenti, linee di  indirizzo,  norme
          tecniche, criteri e modelli di  intervento  in  materia  di
          conservazione dei beni culturali. 
              6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia  di
          progettazione   ed   esecuzione   di    opere    su    beni
          architettonici, gli interventi di manutenzione  e  restauro
          su beni culturali  mobili  e  superfici  decorate  di  beni
          architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che
          sono  restauratori  di  beni  culturali  ai   sensi   della
          normativa in materia. 
              7. I profili di competenza  dei  restauratori  e  degli
          altri operatori che  svolgono  attivita'  complementari  al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali  mobili  e  delle  superfici  decorate  di   beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400,   d'intesa   con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  definiti  i
          criteri  ed  i  livelli   di   qualita'   cui   si   adegua
          l'insegnamento del restauro. 
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole di alta formazione e di studio  istituite  ai  sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.
          368, nonche' dai centri di cui al comma 11  e  dagli  altri
          soggetti pubblici e privati accreditati  presso  lo  Stato.
          Con decreto del Ministro adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge n. 400 del 1988  di  concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca sono  individuati
          le  modalita'  di  accreditamento,   i   requisiti   minimi
          organizzativi e di funzionamento dei  soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  le  modalita'   della   vigilanza   sullo
          svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale,
          abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore
          di esame di Stato, cui partecipa almeno  un  rappresentante
          del Ministero, il titolo accademico  rilasciato  a  seguito
          del superamento  di  detto  esame,  che  e'  equiparato  al
          diploma di laurea specialistica o  magistrale,  nonche'  le
          caratteristiche  del  corpo  docente.  Il  procedimento  di
          accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro
          novanta giorni dalla presentazione della domanda  corredata
          dalla prescritta documentazione. 
              9-bis. Dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          previsti dai commi 7, 8 e 9, agli  effetti  dell'esecuzione
          degli  interventi  di  manutenzione  e  restauro  su   beni
          culturali   mobili   e   superfici   decorate    di    beni
          architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
          requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori
          di detti lavori,  la  qualifica  di  restauratore  di  beni
          culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle
          predette disposizioni. 
              10.  La  formazione  delle  figure  professionali   che
          svolgono  attivita'  complementari  al  restauro  o   altre
          attivita'  di  conservazione  e'  assicurata  da   soggetti
          pubblici e privati ai sensi della  normativa  regionale.  I
          relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di  qualita'
          definiti con accordo in sede di  Conferenza  Stato-regioni,
          ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
              11.  Mediante  appositi  accordi  il  Ministero  e   le
          regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri
          soggetti   pubblici   e    privati,    possono    istituire
          congiuntamente centri, anche  a  carattere  interregionale,
          dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di
          ricerca,   sperimentazione,   studio,   documentazione   ed
          attuazione di interventi di  conservazione  e  restauro  su
          beni culturali, di particolare  complessita'.  Presso  tali
          centri possono essere altresi' istituite, ove  accreditate,
          ai sensi  del  comma  9,  scuole  di  alta  formazione  per
          l'insegnamento del restauro.  All'attuazione  del  presente
          comma  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.». 
              «Art. 30 (Obblighi conservativi). -  1.  Lo  Stato,  le
          regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche'  ogni
          altro  ente  ed  istituto  pubblico  hanno   l'obbligo   di
          garantire  la  sicurezza  e  la  conservazione   dei   beni
          culturali di loro appartenenza. 
              2.  I  soggetti  indicati  al  comma  1  e  le  persone
          giuridiche private senza fine di lucro,  ivi  compresi  gli
          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i  beni
          culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli  archivi
          correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo  indicato
          dal soprintendente. 
              3. I privati proprietari,  possessori  o  detentori  di
          beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. 
              4. I soggetti indicati al comma 1  hanno  l'obbligo  di
          conservare i propri archivi nella  loro  organicita'  e  di
          ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresi' l'obbligo  di
          inventariare  i  propri  archivi  storici,  costituiti  dai
          documenti relativi agli affari esauriti da  oltre  quaranta
          anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi
          di conservazione  e  inventariazione  sono  assoggettati  i
          proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di
          archivi  privati   per   i   quali   sia   intervenuta   la
          dichiarazione di cui all'art. 13. Copia degli  inventari  e
          dei relativi aggiornamenti e' inviata alla  soprintendenza,
          nonche' al Ministero dell'interno per gli  accertamenti  di
          cui all'art. 125.». 
              «Art. 31 (Interventi conservativi volontari). -  1.  Il
          restauro  e  gli  altri  interventi  conservativi  su  beni
          culturali ad  iniziativa  del  proprietario,  possessore  o
          detentore a qualsiasi  titolo  sono  autorizzati  ai  sensi
          dell'art. 21. 
              2. In sede  di  autorizzazione,  il  soprintendente  si
          pronuncia,       a       richiesta        dell'interessato,
          sull'ammissibilita' dell'intervento ai  contributi  statali
          previsti dagli articoli 35 e 37 e  certifica  eventualmente
          il carattere  necessario  dell'intervento  stesso  ai  fini
          della concessione delle  agevolazioni  tributarie  previste
          dalla legge. 
              2-bis.  L'ammissione  dell'intervento  autorizzato   ai
          contributi statali previsti  dagli  articoli  35  e  37  e'
          disposta dagli organi del Ministero in  base  all'ammontare
          delle  risorse  disponibili,  determinate  annualmente  con
          decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero
          dell'economia e delle finanze.». 
              «Art. 32 (Interventi conservativi  imposti).  -  1.  Il
          Ministero  puo'  imporre  al  proprietario,  possessore   o
          detentore a qualsiasi titolo gli interventi  necessari  per
          assicurare la  conservazione  dei  beni  culturali,  ovvero
          provvedervi direttamente. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  agli
          obblighi di cui all'art. 30, comma 4.». 
              «Art. 33  (Procedura  di  esecuzione  degli  interventi
          conservativi  imposti).  -  1.  Ai  fini  dell'art.  32  il
          soprintendente redige una relazione tecnica e  dichiara  la
          necessita' degli interventi da eseguire. 
              2.  La  relazione  tecnica  e'  inviata,  insieme  alla
          comunicazione di avvio del procedimento,  al  proprietario,
          possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire  le
          sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento  degli
          atti. 
              3.  Il  soprintendente,  se  non   ritiene   necessaria
          l'esecuzione   diretta   degli   interventi,   assegna   al
          proprietario, possessore o  detentore  un  termine  per  la
          presentazione  del  progetto  esecutivo  delle   opere   da
          effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 
              4.   Il   progetto   presentato   e'   approvato    dal
          soprintendente con  le  eventuali  prescrizioni  e  con  la
          fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i  beni
          immobili  il  progetto  presentato   e'   trasmesso   dalla
          soprintendenza al comune e alla citta'  metropolitana,  che
          possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
          ricezione della comunicazione. 
              5. Se il proprietario, possessore o detentore del  bene
          non adempie all'obbligo di presentazione  del  progetto,  o
          non provvede  a  modificarlo  secondo  le  indicazioni  del
          soprintendente nel termine da esso fissato,  ovvero  se  il
          progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta. 
              6. In caso di urgenza, il soprintendente puo'  adottare
          immediatamente le misure conservative necessarie.». 
              «Art.  34  (Oneri  per  gli   interventi   conservativi
          imposti). -  1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su  beni
          culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai
          sensi  dell'art.  32,  sono  a  carico  del   proprietario,
          possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di
          particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o
          godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
          in parte  alla  relativa  spesa.  In  tal  caso,  determina
          l'ammontare dell'onere  che  intende  sostenere  e  ne  da'
          comunicazione all'interessato. 
              2. Se le spese  degli  interventi  sono  sostenute  dal
          proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede
          al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai
          sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, nei limiti  dell'ammontare
          determinato ai sensi del comma 1. 
              3.   Per   le   spese   degli   interventi    sostenute
          direttamente, il Ministero determina la somma  da  porre  a
          carico del proprietario, possessore o detentore, e ne  cura
          il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia
          di riscossione coattiva delle  entrate  patrimoniali  dello
          Stato.». 
              «Art. 35 (Intervento finanziario del Ministero).  -  1.
          Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta
          dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale
          per l'esecuzione degli interventi  previsti  dall'art.  31,
          comma 1, per un ammontare non superiore  alla  meta'  della
          stessa. Se gli interventi sono di particolare  rilevanza  o
          riguardano beni in uso o godimento pubblico,  il  Ministero
          puo' concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli
          interventi sugli archivi  storici  previsti  dall'art.  30,
          comma 4. 
              3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del
          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri
          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati
          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici
          fiscali.». 
              «Art.  36  (Erogazione  del  contributo).   -   1.   Il
          contributo e' concesso dal Ministero a  lavori  ultimati  e
          collaudati  sulla  spesa   effettivamente   sostenuta   dal
          beneficiario. 
              2. Possono essere  erogati  acconti  sulla  base  degli
          stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 
              3. Il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  degli
          acconti percepiti se gli  interventi  non  sono  stati,  in
          tutto o in parte, regolarmente eseguiti.  Per  il  recupero
          delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla
          normativa in materia di riscossione coattiva delle  entrate
          patrimoniali dello Stato.». 
              «Art. 37 (Contributo  in  conto  interessi).  -  1.  Il
          Ministero puo' concedere contributi in conto interessi  sui
          mutui o altre forme di finanziamento accordati da  istituti
          di  credito  ai  proprietari,  possessori  o  detentori   a
          qualsiasi titolo di beni  culturali  per  la  realizzazione
          degli interventi conservativi autorizzati. 
              2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima
          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato. 
              3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal
          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da
          stabilire con convenzioni. 
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche per interventi conservativi su opere di  architettura
          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico.». 
              «Art. 38 (Accessibilita' al pubblico dei beni culturali
          oggetto di interventi conservativi). - 1. I beni  culturali
          restaurati o sottoposti ad  altri  interventi  conservativi
          con il concorso totale o parziale dello Stato nella  spesa,
          o per i quali siano  stati  concessi  contributi  in  conto
          interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico   secondo
          modalita' fissate, caso per caso,  da  appositi  accordi  o
          convenzioni da stipularsi fra il  Ministero  ed  i  singoli
          proprietari  all'atto  della  assunzione  dell'onere  della
          spesa  ai  sensi  dell'art.  34  o  della  concessione  del
          contributo ai sensi degli articoli 35 e 37. 
              2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono  i  limiti
          temporali dell'obbligo di  apertura  al  pubblico,  tenendo
          conto  della  tipologia  degli   interventi,   del   valore
          artistico e storico degli  immobili  e  dei  beni  in  essi
          esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del
          soprintendente, al comune e alla citta'  metropolitana  nel
          cui territorio si trovano gli immobili.». 
              «Art. 39 (Interventi conservativi su beni dello Stato).
          - 1. Il Ministero provvede alle esigenze  di  conservazione
          dei beni culturali di appartenenza  statale,  anche  se  in
          consegna o in uso ad amministrazioni  diverse  o  ad  altri
          soggetti, sentiti i medesimi. 
              2.  Salvo  che  non  sia  diversamente  concordato,  la
          progettazione e l'esecuzione degli  interventi  di  cui  al
          comma 1 sono assunte dall'amministrazione  o  dal  soggetto
          medesimi, ferma restando la  competenza  del  Ministero  al
          rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza
          sui lavori. 
              3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1,
          relativi  a  beni  immobili,  il  Ministero  trasmette   il
          progetto e comunica l'inizio dei lavori al  comune  e  alla
          citta' metropolitana.». 
              «Art. 40 (Interventi conservativi su beni delle regioni
          e degli altri enti pubblici territoriali). - 1. Per i  beni
          culturali appartenenti  alle  regioni  e  agli  altri  enti
          pubblici territoriali, le misure previste dall'art. 32 sono
          disposte, salvo i casi di  assoluta  urgenza,  in  base  ad
          accordi con l'ente interessato. 
              2. Gli accordi possono  riguardare  anche  i  contenuti
          delle prescrizioni di cui all'art. 30, comma 2. 
              3. Gli interventi conservativi sui beni  culturali  che
          coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti  pubblici
          territoriali nonche' altri  soggetti  pubblici  e  privati,
          sono   ordinariamente   oggetto   di   preventivi   accordi
          programmatici.». 
              «Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di  Stato
          dei documenti conservati dalle amministrazioni statali).  -
          1. Gli  organi  giudiziari  e  amministrativi  dello  Stato
          versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di
          Stato i documenti relativi agli affari  esauriti  da  oltre
          trent'anni, unitamente agli strumenti che  ne  garantiscono
          la consultazione. Le liste di leva  e  di  estrazione  sono
          versate settant'anni dopo l'anno di  nascita  della  classe
          cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano  gli  atti
          notarili  ricevuti  dai  notai  che  cessarono  l'esercizio
          professionale anteriormente all'ultimo centennio. 
              2. Il soprintendente all'archivio centrale dello  Stato
          e i direttori degli  archivi  di  Stato  possono  accettare
          versamenti  di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi   sia
          pericolo di dispersione o di danneggiamento,  ovvero  siano
          stati definiti appositi accordi con  i  responsabili  delle
          amministrazioni versanti. 
              3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se  non  sono
          state effettuate le operazioni di scarto. Le spese  per  il
          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 
              4. Gli archivi degli uffici statali soppressi  e  degli
          enti pubblici estinti sono  versati  all'archivio  centrale
          dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non  se  ne
          renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte,  ad
          altri enti. 
              5.  Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1   sono
          istituite commissioni di sorveglianza,  delle  quali  fanno
          parte il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e
          i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del
          Ministero, e rappresentanti del Ministero dell'interno, con
          il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli  archivi
          correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
          criteri di organizzazione,  gestione  e  conservazione  dei
          documenti, di proporre gli scarti di cui  al  comma  3,  di
          curare i versamenti previsti al comma  1,  di  identificare
          gli  atti  di  natura  riservata.  La  composizione  e   il
          funzionamento  delle  commissioni  sono  disciplinati   con
          decreto adottato dal Ministro di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. Gli  scarti  sono  autorizzati  dal
          Ministero. 
              6.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  al  Ministero  degli  affari  esteri;   non   si
          applicano  altresi'  agli  stati  maggiori  della   difesa,
          dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche'  al
          Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  per  quanto
          attiene  la  documentazione   di   carattere   militare   e
          operativo.». 
              «Art.  42.  (Conservazione  degli  archivi  storici  di
          organi costituzionali). - 1. La Presidenza della Repubblica
          conserva i suoi atti presso il  proprio  archivio  storico,
          secondo le  determinazioni  assunte  dal  Presidente  della
          Repubblica con proprio decreto, su proposta del  Segretario
          generale della Presidenza della Repubblica. Con  lo  stesso
          decreto sono stabilite le modalita' di consultazione  e  di
          accesso agli  atti  conservati  presso  l'archivio  storico
          della Presidenza della Repubblica. 
              2. La Camera dei deputati e il Senato della  Repubblica
          conservano i loro atti presso il proprio archivio  storico,
          secondo  le  determinazioni  dei   rispettivi   uffici   di
          presidenza. 
              3. La Corte costituzionale conserva i suoi atti  presso
          il  proprio  archivio  storico,  secondo  le   disposizioni
          stabilite con regolamento adottato ai sensi  della  vigente
          normativa in materia di costituzione e funzionamento  della
          Corte medesima. 
              3-bis. (Abrogato).». 
              «Art. 43 (Custodia coattiva).  -  1.  Il  Ministero  ha
          facolta' di far trasportare e temporaneamente custodire  in
          pubblici istituti  i  beni  culturali  mobili  al  fine  di
          garantirne la sicurezza o assicurarne la  conservazione  ai
          sensi dell'art. 29. 
              1-bis. Il Ministero,  su  proposta  del  soprintendente
          archivistico, ha facolta' di disporre il deposito coattivo,
          negli archivi di Stato competenti, delle  sezioni  separate
          di archivio di cui all'art. 30, comma 4,  secondo  periodo,
          ovvero di quella parte degli archivi  degli  enti  pubblici
          che  avrebbe  dovuto  costituirne  sezione   separata.   In
          alternativa, il Ministero puo' stabilire, su  proposta  del
          soprintendente archivistico,  l'istituzione  della  sezione
          separata presso l'ente inadempiente.  Gli  oneri  derivanti
          dall'attuazione dei provvedimenti di cui al presente  comma
          sono a carico dell'ente pubblico cui  l'archivio  pertiene.
          Dall'attuazione del presente comma  non  devono,  comunque,
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              «Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali). -  1.
          I direttori degli archivi e degli istituti che  abbiano  in
          amministrazione  o  in  deposito  raccolte   o   collezioni
          artistiche, archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche
          possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo
          assenso del competente organo ministeriale, beni  culturali
          mobili al fine di consentirne la fruizione da  parte  della
          collettivita', qualora si tratti  di  beni  di  particolare
          pregio o che rappresentino significative integrazioni delle
          collezioni pubbliche e purche' la loro  custodia  presso  i
          pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 
              2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
          anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari
          a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti  non
          abbia comunicato all'altra  la  disdetta  almeno  due  mesi
          prima  della  scadenza  del  termine.  Anche  prima   della
          scadenza le  parti  possono  risolvere  consensualmente  il
          comodato. 
              3. I direttori adottano ogni misura necessaria  per  la
          conservazione  dei  beni  ricevuti  in  comodato,   dandone
          comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
          del Ministero. 
              4.  I  beni   sono   protetti   da   idonea   copertura
          assicurativa a carico del Ministero.  L'assicurazione  puo'
          essere sostituita dall'assunzione dei  relativi  rischi  da
          parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5. 
              5. I direttori possono ricevere altresi'  in  deposito,
          previo assenso del  competente  organo  ministeriale,  beni
          culturali  appartenenti  ad  enti  pubblici.  Le  spese  di
          conservazione e custodia specificamente  riferite  ai  beni
          depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo  che
          le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano,  in
          tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in  ragione
          del particolare  pregio  dei  beni  e  del  rispetto  degli
          obblighi di conservazione da parte  dell'ente  depositante.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              6. Per quanto non espressamente previsto  dal  presente
          articolo,  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
          comodato e di deposito.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
          2015): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              9. In attuazione dell'art.  9  della  Costituzione,  al
          fine  di  assicurare  risorse  stabili  alla   tutela   del
          patrimonio  culturale,  e'   istituito   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
          culturali  e  del  turismo  il  Fondo  per  la  tutela  del
          patrimonio culturale, con una  dotazione  iniziale  di  100
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1072,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1072. Il fondo da ripartire di cui  all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              (Omissis).».