Art. 16 
 
Competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni
  in materia di tariffe e di sicurezza autostradale. 
 
  1. Al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  dopo  le  parole  «nuove
concessioni», sono inserite le seguenti: «nonche' per quelle  di  cui
all'art. 43, (( comma 1 e, per gli aspetti  di  competenza,  comma  2
))»; 
    ((  a-bis)  all'art.  37,  comma  6,  alinea,  le  parole:  «Alle
attivita' di cui al comma 3 del presente  articolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio  delle  altre
competenze e alle altre attivita' attribuite dalla legge,»; 
    a-ter) all'art. 37, comma 6, lettera  b),  il  primo  periodo  e'
sostituito  dai  seguenti:  «mediante  un  contributo  versato  dagli
operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato,  nel  mercato  in  cui  essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore  all'1  per  mille  del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita'  svolte  percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di  esenzione  che
tengano  conto  della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo   del
fatturato  e'  effettuato  in  modo  da   evitare   duplicazioni   di
contribuzione» )); 
    b) all'art. 43, comma 1, le parole «sono sottoposti al parere del
CIPE che, sentito il NARS,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono
trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione  dei  trasporti  per  i
profili di competenza di cui all'art. 37, comma  2,  lettera  g),  in
merito all'individuazione dei sistemi tariffari, dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti al CIPE che, sentito il NARS,»; 
    c) all'art. 43, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il concedente, sentita l'Autorita'  di
regolazione dei trasporti, verifica  l'applicazione  dei  criteri  di
determinazione delle tariffe,  anche  con  riferimento  all'effettivo
stato di attuazione degli investimenti gia' inclusi in tariffa.». 
  (( 1-bis. All'Autorita' di regolazione dei trasporti sono assegnate
ulteriori trenta unita' di personale di ruolo.  L'Autorita'  provvede
al reclutamento del personale di  cui  al  presente  comma  ai  sensi
dell'art. 22, comma 4, del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
anche   mediante   scorrimento    delle    graduatorie    concorsuali
dell'Autorita' ancora in  corso  di  validita',  nel  rispetto  delle
previsioni  di  legge  e  in  relazione  ai  profili   di   interesse
individuati  dall'Autorita'  nell'ambito  della   propria   autonomia
organizzativa, acquisendo le occorrenti risorse  ai  sensi  dell'art.
37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
come modificato  dalla  lettera  a-ter)  del  comma  1  del  presente
articolo )). 
  2. Ai fini della prosecuzione  degli  interventi  di  ripristino  e
messa in sicurezza sulla  tratta  autostradale  A24  e  A25,  di  cui
all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
all'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  dopo  le  parole  «per  l'anno  2018»  sono
inserite le seguenti: «e di 142 milioni di euro per l'anno 2019» e le
parole «l'anno 2021 e di 8 milioni di  euro  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli  anni  2021,  2022,  2023,
2024 e 2025»; 
    b) al secondo periodo, dopo le  parole  «per  l'anno  2018»  sono
inserite le seguenti: «e a 142 milioni di euro per l'anno 2019» ((  e
dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» )) sono aggiunte  le
seguenti: (( «, nell'ambito delle risorse  non  impegnate  del  Fondo
medesimo» )); 
    c) le parole  «58  milioni  di  euro»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «108 milioni di euro»; 
    (( d) il terzo periodo e' sostituito dal seguente:  «Il  medesimo
Fondo per lo sviluppo e la  coesione,  programmazione  2014-2020,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2021
al 2025.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 37 e 43, del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei  trasporti).
          - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi
          di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481, e' istituita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
          di seguito denominata «Autorita'», la quale opera in  piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di  valutazione.
          La sede dell'Autorita' e' individuata  in  un  immobile  di
          proprieta' pubblica nella citta' di Torino, laddove  idoneo
          e disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, entro il termine del 31  dicembre  2013.  In
          sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
          dell'Autorita' e'  costituito  entro  il  31  maggio  2012.
          L'Autorita' e'  competente  nel  settore  dei  trasporti  e
          dell'accesso alle  relative  infrastrutture  e  ai  servizi
          accessori, in conformita' con la disciplina europea  e  nel
          rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
          delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V  della
          parte seconda della Costituzione. L'Autorita'  esercita  le
          proprie competenze a decorrere dalla data di  adozione  dei
          regolamenti di cui all'art. 2, comma  28,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  organizzative  e  di
          funzionamento di cui alla medesima legge. 
              1-bis. L'Autorita' e' organo  collegiale  composto  dal
          presidente  e  da  due  componenti  nominati   secondo   le
          procedure di cui  all'art.  2,  comma  7,  della  legge  14
          novembre 1995,  n.  481.  Ai  componenti  e  ai  funzionari
          dell'Autorita' si applica il regime previsto  dall'art.  2,
          commi da 8 a 11, della medesima legge. Il  collegio  nomina
          un segretario generale, che  sovrintende  al  funzionamento
          dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente. 
              1-ter. I componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel
          rispetto  dell'equilibrio  di  genere,   tra   persone   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza  e   di   comprovata
          professionalita' e competenza  nei  settori  in  cui  opera
          l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza   essi   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese operanti nel settore di competenza  della  medesima
          Autorita'. I  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche
          sono   collocati   fuori   ruolo   per   l'intera    durata
          dell'incarico. I componenti  dell'Autorita'  sono  nominati
          per  un  periodo  di  sette  anni  e  non  possono   essere
          confermati  nella  carica.  In   caso   di   dimissioni   o
          impedimento del presidente o di un  membro  dell'Autorita',
          si procede alla sostituzione secondo  le  regole  ordinarie
          previste per la nomina dei  componenti  dell'Autorita',  la
          loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato. 
              2. L'Autorita' e' competente nel settore dei  trasporti
          e  dell'accesso  alle   relative   infrastrutture   ed   in
          particolare provvede: 
                a) a garantire, secondo metodologie  che  incentivino
          la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
          contenimento dei costi per  gli  utenti,  le  imprese  e  i
          consumatori,   condizioni   di   accesso   eque    e    non
          discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie,  portuali,
          aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
          competenze dell'Agenzia per le  infrastrutture  stradali  e
          autostradali di cui all'art. 36 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, nonche' in  relazione  alla  mobilita'
          dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale  e
          urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti; 
                b) a definire, se ritenuto  necessario  in  relazione
          alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
          singoli mercati  dei  servizi  dei  trasporti  nazionali  e
          locali, i criteri per la fissazione da parte  dei  soggetti
          competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi,  tenendo
          conto dell'esigenza di  assicurare  l'equilibrio  economico
          delle  imprese  regolate,  l'efficienza  produttiva   delle
          gestioni e il contenimento dei costi  per  gli  utenti,  le
          imprese, i consumatori; 
                c) a verificare la corretta applicazione da parte dei
          soggetti interessati dei criteri  fissati  ai  sensi  della
          lettera b); 
                d) a stabilire le condizioni minime di  qualita'  dei
          servizi di trasporto nazionali e locali connotati da  oneri
          di servizio pubblico, individuate  secondo  caratteristiche
          territoriali di domanda e offerta; 
                e) a  definire,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di
          servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
          degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria,  che
          gli utenti possono esigere nei confronti  dei  gestori  dei
          servizi e delle infrastrutture  di  trasporto;  sono  fatte
          salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la  protezione
          degli  utenti  che  i   gestori   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture possono inserire  nelle  proprie  carte  dei
          servizi; 
                f) a definire i criteri per la  determinazione  delle
          eccezioni al principio della minore estensione territoriale
          dei lotti di gara rispetto  ai  bacini  di  pianificazione,
          tenendo  conto  della  domanda  effettiva   e   di   quella
          potenziale, delle economie di scala e di  integrazione  tra
          servizi,  di  eventuali  altri  criteri  determinati  dalla
          normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei  bandi
          delle gare per l'assegnazione dei servizi di  trasporto  in
          esclusiva e delle convenzioni da  inserire  nei  capitolati
          delle medesime gare e a stabilire i criteri per  la  nomina
          delle  commissioni  aggiudicatrici;  con   riferimento   al
          trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'  verifica  che
          nei  relativi  bandi  di  gara  non  sussistano  condizioni
          discriminatorie o che impediscano l'accesso  al  mercato  a
          concorrenti   potenziali   e    specificamente    che    la
          disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
          gara non costituisca un  requisito  per  la  partecipazione
          ovvero  un  fattore  di  discriminazione  tra  le   imprese
          partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
          concesso un tempo  massimo  di  diciotto  mesi,  decorrenti
          dall'aggiudicazione  definitiva,  per  l'acquisizione   del
          materiale rotabile indispensabile per  lo  svolgimento  del
          servizio. Con  riferimento  al  trasporto  pubblico  locale
          l'Autorita' definisce anche gli  schemi  dei  contratti  di
          servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
          societa' con prevalente partecipazione  pubblica  ai  sensi
          del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
          quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di  gara  che
          per i predetti contratti di servizio esercitati in house  o
          affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
          obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore  deve
          rispettare,   nonche'   gli   obiettivi    di    equilibrio
          finanziario; per tutti  i  contratti  di  servizio  prevede
          obblighi di separazione contabile tra le  attivita'  svolte
          in regime di servizio pubblico e le altre attivita'; 
                g)   con   particolare   riferimento    al    settore
          autostradale, a stabilire per le nuove concessioni  nonche'
          per quelle di cui all'art. 43, comma 1 e, per  gli  aspetti
          di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei pedaggi basati
          sul   metodo   del   price    cap,    con    determinazione
          dell'indicatore di produttivita' X a  cadenza  quinquennale
          per  ciascuna  concessione;  a  definire  gli   schemi   di
          concessione da inserire nei bandi  di  gara  relativi  alla
          gestione o costruzione; a definire  gli  schemi  dei  bandi
          relativi  alle  gare  cui  sono  tenuti   i   concessionari
          autostradali per  le  nuove  concessioni;  a  definire  gli
          ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
          scopo di promuovere  una  gestione  plurale  sulle  diverse
          tratte e stimolare la concorrenza per confronto; 
                h)   con   particolare   riferimento    al    settore
          aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le  funzioni
          di Autorita' di vigilanza istituita dall'art. 71, comma  2,
          del predetto decreto-legge n. 1  del  2012,  in  attuazione
          della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  dell'11  marzo  2009,  concernente  i   diritti
          aeroportuali; 
                i)   con    particolare    riferimento    all'accesso
          all'infrastruttura  ferroviaria,  a   svolgere   tutte   le
          funzioni di organismo di regolazione di cui all'art. 37 del
          decreto  legislativo  8  luglio  2003,  n.   188,   e,   in
          particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
          pedaggi  da  parte  del  gestore  dell'infrastruttura  e  i
          criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e  a
          vigilare sulla loro  corretta  applicazione  da  parte  del
          gestore dell'infrastruttura; 
                l) l'Autorita', in caso  di  inosservanza  di  propri
          provvedimenti  o  di  mancata  ottemperanza  da  parte  dei
          soggetti  esercenti   il   servizio   alle   richieste   di
          informazioni o  a  quelle  connesse  all'effettuazione  dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  e  i
          documenti  non  siano  veritieri,  puo'  irrogare  sanzioni
          amministrative pecuniarie  determinate  in  fase  di  prima
          applicazione secondo le  modalita'  e  nei  limiti  di  cui
          all'art.  2  della  legge  14  novembre   1995,   n.   481.
          L'ammontare  riveniente  dal   pagamento   delle   predette
          sanzioni e' destinato ad un fondo per il  finanziamento  di
          progetti  a  vantaggio  dei  consumatori  dei  settori  dei
          trasporti, approvati dal Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti su  proposta  dell'Autorita'.  Tali  progetti
          possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
          pubbliche nazionali e europee; 
                m) con particolare riferimento al  servizio  taxi,  a
          monitorare e verificare la corrispondenza  dei  livelli  di
          offerta del servizio taxi, delle tariffe e  della  qualita'
          delle  prestazioni  alle  esigenze  dei  diversi   contesti
          urbani,   secondo   i   criteri   di    ragionevolezza    e
          proporzionalita', allo scopo di  garantire  il  diritto  di
          mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
          proprie  competenze,  provvedono,  previa  acquisizione  di
          preventivo parere da parte dell'Autorita', ad  adeguare  il
          servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi: 
                  1)  l'incremento  del  numero  delle  licenze   ove
          ritenuto necessario anche in base alle  analisi  effettuate
          dalla  Autorita'  per  confronto  nell'ambito  di   realta'
          europee  comparabili,  a  seguito  di  un'istruttoria   sui
          costi-benefici anche ambientali, in relazione a  comprovate
          ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle  caratteristiche
          demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
          in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
          in deroga ove la programmazione numerica manchi o  non  sia
          ritenuta idonea dal comune  ad  assicurare  un  livello  di
          offerta adeguato, per il rilascio, a titolo  gratuito  o  a
          titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare  ai  soggetti
          in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della legge
          15 gennaio  1992,  n.  21,  fissando,  in  caso  di  titolo
          oneroso, il relativo importo ed individuando,  in  caso  di
          eccedenza delle domande, uno o piu'  criteri  selettivi  di
          valutazione  automatica  o  immediata,  che  assicurino  la
          conclusione della procedura in  tempi  celeri.  I  proventi
          derivanti dal rilascio di licenze  a  titolo  oneroso  sono
          finalizzati ad adeguate compensazioni  da  corrispondere  a
          coloro che sono gia' titolari di licenza; 
                  2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i
          comuni  una  maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del
          servizio   sia   per   fronteggiare   particolari    eventi
          straordinari o  periodi  di  prevedibile  incremento  della
          domanda   e   in   numero   proporzionato   alle   esigenze
          dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi
          come il taxi ad uso collettivo o altre forme; 
                  3)   consentire   una   maggiore   liberta'   nella
          fissazione delle  tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro
          corretta  e  trasparente  pubblicizzazione  a  tutela   dei
          consumatori, prevedendo la possibilita' per gli  utenti  di
          avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
          prestabiliti; 
                  4) migliorare la qualita' di offerta del  servizio,
          individuando  criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione
          professionale degli operatori con  particolare  riferimento
          alla sicurezza stradale  e  alla  conoscenza  delle  lingue
          straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della  normativa  in
          materia fiscale, amministrativa e civilistica del  settore,
          favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
          l'efficientamento organizzativo ed ambientale del  servizio
          e adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
                n)  con  riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla
          lettera  m),  l'Autorita'  puo'  ricorrere   al   tribunale
          amministrativo regionale del Lazio. 
              3. Nell'esercizio  delle  competenze  disciplinate  dal
          comma 2 del presente articolo, l'Autorita': 
                a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni
          pubbliche competenti  all'individuazione  degli  ambiti  di
          servizio  pubblico  e  dei  metodi  piu'   efficienti   per
          finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
          pubblici; 
                b)  determina  i  criteri  per  la  redazione   della
          contabilita' delle imprese  regolate  e  puo'  imporre,  se
          necessario per garantire  la  concorrenza,  la  separazione
          contabile e societaria delle imprese integrate; 
                c)   propone   all'amministrazione   competente    la
          sospensione,  la  decadenza  o  la  revoca  degli  atti  di
          concessione, delle convenzioni, dei contratti  di  servizio
          pubblico, dei contratti di programma e di ogni  altro  atto
          assimilabile comunque  denominato,  qualora  sussistano  le
          condizioni previste dall'ordinamento; 
                d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni e
          l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio  delle
          sue  funzioni,  nonche'  raccoglie  da  qualunque  soggetto
          informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente; 
                e) se sospetta possibili violazioni della regolazione
          negli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni  presso  i
          soggetti sottoposti alla  regolazione  mediante  accesso  a
          impianti,  a  mezzi  di   trasporto   e   uffici;   durante
          l'ispezione,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  di
          altri  organi  dello  Stato,  puo'  controllare   i   libri
          contabili e qualsiasi altro documento aziendale,  ottenerne
          copia, chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre
          sigilli; delle operazioni ispettive e  delle  dichiarazioni
          rese deve essere redatto apposito verbale; 
                f) ordina la cessazione delle condotte  in  contrasto
          con gli atti di regolazione  adottati  e  con  gli  impegni
          assunti dai soggetti sottoposti a  regolazione,  disponendo
          le misure opportune di ripristino; nei casi in cui  intenda
          adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
          le  imprese  propongano  impegni  idonei  a  rimuovere   le
          contestazioni da essa avanzate,  puo'  rendere  obbligatori
          tali impegni per le  imprese  e  chiudere  il  procedimento
          senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
          se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
          gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle  parti  si
          rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in  circostanze
          straordinarie,  ove  ritenga  che  sussistano   motivi   di
          necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la
          concorrenza  e  di  tutelare  gli  interessi  degli  utenti
          rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile,  puo'
          adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; 
                g) valuta i reclami, le  istanze  e  le  segnalazioni
          presentati  dagli  utenti  e  dai  consumatori,  singoli  o
          associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi  e
          tariffari da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio
          sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle  sue
          competenze; 
                h) favorisce l'istituzione di  procedure  semplici  e
          poco onerose per la conciliazione e  la  risoluzione  delle
          controversie tra esercenti e utenti; 
                i) ferme restando le sanzioni previste  dalla  legge,
          da atti amministrativi e da clausole convenzionali,  irroga
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
          del  fatturato  dell'impresa  interessata   nei   casi   di
          inosservanza   dei   criteri   per    la    formazione    e
          l'aggiornamento di  tariffe,  canoni,  pedaggi,  diritti  e
          prezzi  sottoposti  a  controllo  amministrativo,  comunque
          denominati, di inosservanza dei criteri per la  separazione
          contabile e per la disaggregazione dei costi e  dei  ricavi
          pertinenti  alle  attivita'  di  servizio  pubblico  e   di
          violazione della disciplina relativa all'accesso alle  reti
          e alle infrastrutture  o  delle  condizioni  imposte  dalla
          stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli  ordini  e
          alle misure disposti; 
                l) applica  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
          qualora: 
                  1) i destinatari  di  una  richiesta  della  stessa
          Autorita' forniscano informazioni  inesatte,  fuorvianti  o
          incomplete,  ovvero  non  forniscano  le  informazioni  nel
          termine stabilito; 
                  2)  i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di
          fornire ovvero presentino in modo  incompleto  i  documenti
          aziendali, nonche' rifiutino di  fornire  o  forniscano  in
          modo  inesatto,  fuorviante  o  incompleto  i   chiarimenti
          richiesti; 
                m) nel caso di inottemperanza  agli  impegni  di  cui
          alla lettera f) applica una sanzione fino al 10  per  cento
          del fatturato dell'impresa interessata. 
              4. Restano ferme tutte le altre competenze  diverse  da
          quelle   disciplinate   nel   presente    articolo    delle
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
          indicati; in particolare, restano ferme  le  competenze  in
          materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito  dei
          rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori  delle
          infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
          di definizione  degli  ambiti  del  servizio  pubblico,  di
          tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
          amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
          enti  strumentali  che  hanno  competenze  in  materia   di
          sicurezza e standard tecnici  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
          avere  un  impatto  sulla  concorrenza  tra  operatori  del
          settore, sulle tariffe, sull'accesso  alle  infrastrutture,
          con   facolta'   da   parte   dell'Autorita'   di   fornire
          segnalazioni  e  pareri  circa   la   congruenza   con   la
          regolazione economica. Restano  altresi'  ferme  e  possono
          essere    contestualmente    esercitate    le    competenze
          dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti  legislativi  2
          agosto 2007,  n.  145  e  2  agosto  2007,  n.  146,  e  le
          competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza   sui   contratti
          pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
          163 e le  competenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture
          stradali  e   autostradali   di   cui   all'art.   36   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. 
              5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni i
          provvedimenti di regolazione e riferisce  annualmente  alle
          Camere  evidenziando   lo   stato   della   disciplina   di
          liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
          regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta
          efficace fino a  quando  e'  sostituita  dalla  regolazione
          posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno  affidate
          le competenze previste dal presente articolo. 
              6. All'esercizio delle competenze di cui al comma  2  e
          alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
          delle altre competenze e alle  altre  attivita'  attribuite
          dalla legge, si provvede come segue: 
                a)    agli    oneri    derivanti     dall'istituzione
          dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite  massimo
          di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013  e  2,5  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
          Al fine di assicurare l'immediato avvio  dell'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti,  l'Autorita'   garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  anticipa,   nei   limiti   di
          stanziamento del proprio bilancio,  le  risorse  necessarie
          per la copertura  degli  oneri  derivanti  dall'istituzione
          dell'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  e  dal  suo
          funzionamento, nella misura di  1,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per  l'anno  2014.  Le
          somme  anticipate  sono  restituite  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato a valere sulle  risorse  di
          cui  al  primo  periodo  della   presente   lettera.   Fino
          all'attivazione del contributo  di  cui  alla  lettera  b),
          l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato,
          nell'ambito delle predette risorse, assicura  all'Autorita'
          di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
          il necessario  supporto  operativo-logistico,  economico  e
          finanziario per lo svolgimento delle attivita'  strumentali
          all'implementazione    della    struttura     organizzativa
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti; 
                b) mediante un  contributo  versato  dagli  operatori
          economici operanti nel settore del trasporto e per i  quali
          l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
          essi operano, l'esercizio delle competenze o il  compimento
          delle  attivita'  previste  dalla  legge,  in  misura   non
          superiore  all'1  per   mille   del   fatturato   derivante
          dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
          esercizio, con la previsione di  soglie  di  esenzione  che
          tengano conto della dimensione del  fatturato.  Il  computo
          del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
          di contribuzione. Il contributo e' determinato  annualmente
          con atto  dell'Autorita',  sottoposto  ad  approvazione  da
          parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
          termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
          essere formulati rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in
          assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato; 
                b-bis)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  29,   ultimo
          periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in  sede  di
          prima  attuazione  del   presente   articolo,   l'Autorita'
          provvede al reclutamento  del  personale  di  ruolo,  nella
          misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
          pianta organica,  determinata  in  ottanta  unita',  e  nei
          limiti  delle  risorse   disponibili,   mediante   apposita
          selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
          amministrazioni  in  possesso  delle   competenze   e   dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento delle singole funzioni e tale  da  garantire
          la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
          personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da  altre
          pubbliche  amministrazioni,  con  oneri  a   carico   delle
          amministrazioni di provenienza. A  seguito  del  versamento
          dei  contributi  di  cui  alla  lettera  b),  il   predetto
          personale  e'  immesso  nei  ruoli   dell'Autorita'   nella
          qualifica assunta in sede di selezione. 
              6-bis.  Nelle   more   dell'entrata   in   operativita'
          dell'Autorita',  determinata  con  propria   delibera,   le
          funzioni e le competenze attribuite alla  stessa  ai  sensi
          del presente articolo continuano  ad  essere  svolte  dalle
          amministrazioni  e  dagli  enti  pubblici  competenti   nei
          diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa  data
          l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari  (URSF)
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.
          211,  istituito  ai  sensi   dell'art.   37   del   decreto
          legislativo  8  luglio  2003,   n.   188,   e'   soppresso.
          Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti provvede alla riduzione della dotazione  organica
          del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia  in
          misura corrispondente agli uffici dirigenziali  di  livello
          generale  e  non  generale   soppressi.   Sono,   altresi',
          soppressi  gli  stanziamenti  di  bilancio  destinati  alle
          relative spese di funzionamento. 
              6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia
          e delle finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione
          di contratti di programma nonche'  di  atti  convenzionali,
          con  particolare  riferimento   ai   profili   di   finanza
          pubblica.». 
              «Art.  43  (Alleggerimento  e   semplificazione   delle
          procedure, riduzione dei costi e altre misure).  -  1.  Gli
          aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, laddove comportino variazioni o  modificazioni  al
          piano degli investimenti ovvero  ad  aspetti  di  carattere
          regolatorio  a  tutela   della   finanza   pubblica,   sono
          trasmessi, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti
          per i profili di competenza di cui all'art.  37,  comma  2,
          lettera  g),  in  merito  all'individuazione  dei   sistemi
          tariffari,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti al CIPE che, sentito il NARS, si pronuncia  entro
          trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni dalla avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
              2. Gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
          autostradali vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto che non  comportano  le  variazioni  o  le
          modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanarsi entro  trenta  giorni  dall'avvenuta  trasmissione
          dell'atto  convenzionale  ad   opera   dell'amministrazione
          concedente. 
              2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e  2  il  concedente,
          sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti,  verifica
          l'applicazione dei criteri di determinazione delle tariffe,
          anche con riferimento  all'effettivo  stato  di  attuazione
          degli investimenti gia' inclusi in tariffa. 
              3. Gli aggiornamenti o le revisioni  delle  convenzioni
          autostradali, i cui schemi di  atti  aggiuntivi  sono  gia'
          stati sottoposti al parere del CIPE alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono approvati con decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi
          entro trenta giorni  dall'avvenuta  trasmissione  dell'atto
          convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente. 
              4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo,  dell'art.
          8-duodecies  del  decreto-legge  8  aprile  2008,  n.   59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,
          n. 101, e il comma 4  dell'art.  21  del  decreto-legge  24
          dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2004, n. 47. 
              5. All'art.  8-duodecies  del  decreto-legge  4  aprile
          2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2008, n. 101, e successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
              «2-ter. I contratti di  concessione  di  costruzione  e
          gestione  e  di  sola  gestione  nel  settore  stradale   e
          autostradale sono affidati secondo  le  procedure  previste
          all'art. 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e  successive  modificazioni,  ovvero  all'art.   153   del
          medesimo  decreto.  A  tal  fine   sono   da   considerarsi
          concessionari solo i soggetti individuati  ai  sensi  della
          parte II, titolo III, capo II, dello stesso  decreto.  Sono
          fatti salvi  i  soggetti  gia'  individuati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione  secondo  la
          normativa nazionale di riferimento, nonche' i  titolari  di
          concessioni di cui all'art. 253,  comma  25,  del  predetto
          decreto legislativo». 
              6.  Ai  fini  della  realizzazione  di  nuovi  impianti
          tecnologici e relative opere civili  strettamente  connesse
          alla realizzazione e gestione di detti impianti,  accessori
          e funzionali alle infrastrutture  autostradali  e  stradali
          esistenti  per  la  cui  realizzazione  siano  gia'   stati
          completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
          localizzazione in conformita' alla  normativa  pro  tempore
          vigente, non si applicano le disposizioni del Titolo II del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380  e  non  sono  necessari
          ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta
          o atti di assenso comunque denominati. 
              7. Al fine di  migliorare  la  sicurezza  delle  grandi
          dighe,  aventi  le  caratteristiche  dimensionali  di   cui
          all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.
          507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre
          1994, n. 584,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012,  in  ordine
          di  priorita',  anche  sulla  base  dei   risultati   delle
          verifiche di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge  29
          marzo 2004, n. 79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2004, n. 139, le dighe  per  le  quali  sia
          necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di
          interventi di adeguamento o miglioramento della  sicurezza,
          a carico dei concessionari o  richiedenti  la  concessione,
          fissandone i tempi di esecuzione. 
              8.  Ai  fini  del  mantenimento  delle  condizioni   di
          sicurezza,  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          individua, entro il 30 giugno 2013, in ordine di  priorita'
          e sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi ai
          sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152, e successive modificazioni, le grandi dighe per  le
          quali, accertato il concreto rischio  di  ostruzione  degli
          organi di scarico, siano necessarie e urgenti l'adozione di
          interventi nonche' la rimozione dei sedimenti  accumulatisi
          nei serbatoi. Le regioni e le  province  autonome  nei  cui
          territori sono presenti le grandi dighe per  le  quali  sia
          stato rilevato il rischio di  ostruzione  degli  organi  di
          scarico  e  la  conseguente  necessita'  e  urgenza   della
          rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano
          idonei siti  per  lo  stoccaggio  definitivo  di  tutto  il
          materiale e sedimenti asportati in attuazione dei  suddetti
          interventi. 
              9. I concessionari o i richiedenti  la  concessione  di
          derivazione d'acqua da grandi dighe che non abbiano  ancora
          redatto  il  progetto  di  gestione  dell'invaso  ai  sensi
          dell'art. 114, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, sono tenuti a provvedere entro il 31 dicembre  2012  e
          ad attuare gli interventi individuati ai sensi del comma  8
          del presente articolo, entro due anni dall'approvazione del
          progetto di gestione. 
              10. Per le dighe che hanno superato una vita  utile  di
          cinquanta  anni,   decorrenti   dall'avvio   degli   invasi
          sperimentali di cui all'art. 13 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, i concessionari
          o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31
          dicembre 2012, il piano di  manutenzione  dell'impianto  di
          ritenuta  di  cui  all'art.  93,  comma  5,   del   decreto
          legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  e  all'art.  38  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.
          207, per l'approvazione e l'inserimento in forma  sintetica
          nel foglio di condizioni per l'esercizio e la  manutenzione
          della diga. 
              11. Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di  cui
          all'art. 6, comma 4-bis, della legge  1°  agosto  2002,  n.
          166, i concessionari o i richiedenti  la  concessione  sono
          tenuti a presentare al  predetto  Ministero,  entro  il  31
          dicembre 2012, gli elaborati di consistenza delle opere  di
          derivazione ed adduzione, comprese le condotte  forzate,  i
          relativi  atti  di  collaudo,  i  piani  di   manutenzione,
          unitamente   alle   asseverazioni    straordinarie    sulle
          condizioni di sicurezza e sullo stato di manutenzione delle
          citate opere dell'ingegnere designato responsabile ai sensi
          dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.
          507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  ottobre
          1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di  condizioni
          per l'esercizio  e  la  manutenzione  delle  dighe  con  le
          disposizioni riguardanti le predette opere. 
              12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  procede,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della
          protezione  civile,  alla   revisione   dei   criteri   per
          l'individuazione  delle  «fasi  di  allerta»  di  cui  alla
          circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  n.
          22806, del 13  dicembre  1995,  al  fine  di  aggiornare  i
          documenti di protezione civile per le finalita' di gestione
          del rischio idraulico a valle delle dighe. 
              13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle
          disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del  decreto-legge
          29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche' della  direttiva  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio  2004,  i
          concessionari e i gestori delle grandi dighe sono tenuti  a
          fornire al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
          per via telematica ed in tempo reale, i dati  idrologici  e
          idraulici acquisiti presso le dighe,  comprese  le  portate
          scaricate e derivate, secondo le  direttive  impartite  dal
          predetto Ministero. 
              14. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          esercita poteri sostitutivi nei confronti di  concessionari
          e dei richiedenti la concessione in caso di  inottemperanza
          degli  stessi  alle  prescrizioni   impartite   nell'ambito
          dell'attivita' di vigilanza e controllo sulla sicurezza; in
          tali  condizioni  puo'  disporre   gli   accertamenti,   le
          indagini,  gli  studi,  le  verifiche  e  le  progettazioni
          necessarie al recupero delle condizioni di sicurezza  delle
          dighe, utilizzando a  tale  scopo  le  entrate  provenienti
          dalle contribuzioni di cui all'art. 2, commi 172 e 173, del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,  con
          obbligo di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 
              15. All'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto
          1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          ottobre 1994, n. 584, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
          periodi: «Per le opere di conglomerato  cementizio  armato,
          normale e precompresso e a struttura metallica,  realizzate
          antecedentemente  all'entrata  in  vigore  della  legge   5
          novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  acquisisce  o,  in  assenza  prescrive,  il
          collaudo  statico  delle  opere   anche   complementari   e
          accessorie  degli  sbarramenti.  Per  le  opere  realizzate
          successivamente  i  concessionari  o   i   richiedenti   la
          concessione di derivazione d'acqua da dighe sono  tenuti  a
          presentare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della  presente  disposizione,  i  collaudi  statici
          delle opere stesse redatti ai sensi della  normativa  sopra
          indicata».». 
              - Si riporta l'art. 22, commi 1 e 4, del  decreto-legge
          24  giugno   2014,   n.   90   (Misure   urgenti   per   la
          semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
          l'efficienza  degli  uffici  giudiziari),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: 
              «Art.    22    (Razionalizzazione    delle    autorita'
          indipendenti). - 1.  I  componenti  dell'Autorita'  garante
          della  concorrenza  e  del   mercato,   della   Commissione
          nazionale per le societa' e  la  borsa,  dell'Autorita'  di
          regolazione dei  trasporti,  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per
          le  garanzie  nelle  comunicazioni,  del  Garante  per   la
          protezione dei  dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale
          anticorruzione, della Commissione di  vigilanza  sui  fondi
          pensione e della Commissione  di  garanzia  dell'attuazione
          della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
          alla   cessazione   dall'incarico,   non   possono   essere
          nuovamente   nominati   componenti   di    una    autorita'
          indipendente, a pena di decadenza, per un  periodo  pari  a
          cinque anni. 
              (Omissis). 
              4. Le procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  di
          personale degli organismi di cui al comma  1  sono  gestite
          unitariamente, previa stipula di apposite  convenzioni  tra
          gli stessi  organismi,  che  assicurino  la  trasparenza  e
          l'imparzialita' delle procedure  e  la  specificita'  delle
          professionalita'  di  ciascun  organismo.  Sono  nulle   le
          procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore  del
          presente decreto e prima della stipula delle convenzioni  o
          poste in essere, successivamente alla predetta stipula,  in
          violazione degli obblighi di cui al  presente  comma  e  le
          successive  eventuali   assunzioni.   Restano   valide   le
          procedure concorsuali in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 16-bis, comma 1, del  decreto-legge
          20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita
          economica nel Mezzogiorno), convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: 
              «Art. 16-bis (Contributo per interventi di ripristino e
          messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25).  -
          1. Per lo sviluppo dei territori delle  regioni  Abruzzo  e
          Lazio ed al fine di consentire l'immediata esecuzione degli
          interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla  tratta
          autostradale  A24  e  A25  che  si  rendono  necessari   in
          conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016  e  del
          2017, e' autorizzato un contributo di 50  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2021 al  2025  a  favore  della
          societa' concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  725,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              725. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  16-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  20  giugno  2017,   n.   91,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,
          n. 123, relativa al  contributo  a  favore  della  societa'
          concessionaria Strada dei Parchi Spa,  e'  incrementata  di
          108 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  142  milioni  di
          euro per l'anno 2019 ed e' ridotta di 50  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli
          oneri di cui al presente comma, pari a 108 milioni di  euro
          per l'anno 2018 e a 142 milioni di euro per l'anno 2019, si
          provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  -  programmazione
          2014-2020 di cui  all'art.  1,  comma  6,  della  legge  27
          dicembre  2013,  n.  147,  nell'ambito  delle  risorse  non
          impegnate del Fondo medesimo.  Il  medesimo  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la  coesione,  programmazione  2014-2020,   e'
          incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2021 al 2025. 
              (Omissis).». 
              La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O. n. 87.