(( Art. 16 bis 
 
Modifica all'art. 1 del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
  convertito, con modificazioni, dalla legge  11  novembre  2014,  n.
  164. 
 
  1. Il comma 9 dell'art. 1 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, e' sostituito dal seguente: 
  «9. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  8-bis  del  presente
articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse  ferroviario
AV/AC   Palermo-Catania-Messina,   nonche'   agli    interventi    di
manutenzione straordinaria  del  ponte  ferroviario  e  stradale  San
Michele sull'Adda di Paderno d'Adda» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1, del decreto-legge  12  settembre
          2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura  dei  cantieri,
          la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
          del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del
          dissesto idrogeologico e per  la  ripresa  delle  attivita'
          produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          novembre 2014,  n.  164,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  1  (Disposizioni  urgenti  per   sbloccare   gli
          interventi   sugli   assi    ferroviari    Napoli-Bari    e
          Palermo-Catania-Messina  ed  altre   misure   urgenti   per
          sbloccare   interventi   sugli   aeroporti   di   interesse
          nazionale).  -  1.  L'Amministratore   Delegato   di   Rete
          Ferroviaria Italiana S.p.A. e' nominato, per la  durata  di
          due anni (*) dall'entrata in vigore del  presente  decreto,
          Commissario per la realizzazione delle opere relative  alla
          tratta ferroviaria Napoli  -  Bari,  di  cui  al  Programma
          Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
          2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.  L'incarico  e'  rinnovabile  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto
          anche dei risultati conseguiti e verificati in  esito  alla
          rendicontazione di cui al comma 8. Al Commissario di cui al
          primo  periodo  non  sono  corrisposti  gettoni,  compensi,
          rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione delle opere relative alla tratta  ferroviaria
          Napoli-Bari, in modo da poter avviare i lavori  relativi  a
          parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre
          2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi
          progetti.  Al  fine  di  ridurre  i  costi  e  i  tempi  di
          realizzazione dell'opera, con particolare riferimento  alla
          tratta appenninica Apice-Orsara, fatta salva la  previsione
          progettuale,  lungo  la  suddetta  tratta,  della  stazione
          ferroviaria  in  superficie,  il  Commissario  rielabora  i
          progetti anche gia'  approvati  ma  non  ancora  appaltati.
          Anche  sulla  base  dei  soli  progetti   preliminari,   il
          Commissario puo' bandire la  gara  e  tassativamente  entro
          centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti
          dalla chiusura della conferenza di  servizi  provvede  alla
          consegna  dei   lavori,   anche   adottando   provvedimenti
          d'urgenza. Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle  lettere
          di  invito  il   Commissario   prevede   che   la   mancata
          accettazione,  da  parte  delle  imprese,  delle   clausole
          contenute nei protocolli  di  legalita'  stipulati  con  le
          competenti  prefetture-uffici  territoriali  del   Governo,
          riferite alle misure di prevenzione, controllo e  contrasto
          dei tentativi di  infiltrazione  mafiosa,  nonche'  per  la
          verifica della sicurezza e della regolarita' dei luoghi  di
          lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il
          mancato adempimento degli obblighi previsti dalle  clausole
          medesime, nel corso dell'esecuzione del contratto, comporta
          la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento
          delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di
          Commissario.    Il     Commissario     provvede     inoltre
          all'espletamento di ogni attivita' amministrativa,  tecnica
          ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della
          citata  tratta   ferroviaria,   utilizzando   all'uopo   le
          strutture tecniche  di  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.
          senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  in
          relazione all'avvalimento delle strutture tecniche  citate.
          In sede di aggiornamento  del  Contratto  di  programma  il
          Commissario trasmette al  CIPE  i  progetti  approvati,  il
          cronoprogramma  dei  lavori  e   il   relativo   stato   di
          avanzamento, segnalando eventuali anomalie e  significativi
          scostamenti rispetto ai termini fissati nel  cronoprogramma
          di  realizzazione  delle  opere,  anche   ai   fini   della
          valutazione  di  definanziamento   degli   interventi.   Il
          contratto  istituzionale  di   sviluppo   sottoscritto   in
          relazione  all'asse  ferroviario  Napoli-Bari  puo'  essere
          derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario  di
          cui al comma 1. 
              2-bis. Si applicano gli obblighi  di  pubblicazione  di
          cui agli articoli 37, 38 e 39 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n.  33.  Resta  altresi'  ferma  l'applicazione
          dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
              3. Gli interventi da  praticarsi  sull'area  di  sedime
          della  tratta  ferroviaria  Napoli-Bari,   nonche'   quelli
          strettamente connessi alla realizzazione  dell'opera,  sono
          dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'. 
              4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli
          interventi sopra citati e' convocata entro quindici  giorni
          dall'approvazione dei progetti. Qualora alla conferenza  di
          servizi il rappresentante  di  un'amministrazione  invitata
          sia risultato assente, o, comunque, non dotato di  adeguato
          potere   di   rappresentanza,   la   conferenza    delibera
          prescindendo dalla sua presenza  e  dalla  adeguatezza  dei
          poteri  di  rappresentanza  dei  soggetti  intervenuti.  Il
          dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve
          essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita',  le
          specifiche  indicazioni  progettuali  necessarie  ai   fini
          dell'assenso. Con riferimento agli  interventi  di  cui  al
          presente comma, in caso di motivato  dissenso  espresso  da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale      o      del       patrimonio
          storico-artistico ovvero alla tutela della salute  e  della
          pubblica incolumita', si applica l'art. 14-quater, comma 3,
          della  legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive
          modificazioni; in tal caso, tutti i  termini  previsti  dal
          citato comma 3 sono ridotti alla meta'. 
              5. I pareri, i visti  ed  i  nulla-osta  relativi  agli
          interventi, necessari anche successivamente alla conferenza
          di  servizi  di  cui  al   comma   4,   sono   resi   dalle
          Amministrazioni  competenti  entro  trenta   giorni   dalla
          richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono
          acquisiti con esito positivo. 
              6. Sulla base di apposita convenzione fra  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa, il Commissario, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, si  avvale  della  predetta  Agenzia  per
          favorire l'informazione, il coinvolgimento e i rapporti con
          i   territori   interessati,   ai   fini   della   migliore
          realizzazione dell'opera. 
              7. La realizzazione delle opere  relative  alla  tratta
          ferroviaria Napoli-Bari e' eseguita a valere sulle  risorse
          previste nell'ambito del Contratto di  programma  stipulato
          tra  RFI  e  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti. 
              8. Il Commissario, entro il 31  gennaio  dell'esercizio
          finanziario successivo a quello  di  riferimento,  provvede
          alla rendicontazione annuale delle spese  di  realizzazione
          della  tratta  ferroviaria  Napoli-Bari  sulla  scorta  dei
          singoli  stati  di  avanzamento  dei   lavori,   segnalando
          eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto  ai
          termini fissati nel cronoprogramma di  realizzazione  delle
          opere, anche ai fini della valutazione  di  definanziamento
          degli interventi. Il rendiconto  semestrale  e'  pubblicato
          nei siti web  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e delle regioni il cui territorio e' attraversato
          dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari. 
              8-bis. Al fine di non incorrere nelle  limitazioni  del
          patto di stabilita' interno, il Commissario e'  autorizzato
          a richiedere i trasferimenti di cassa, in via  prioritaria,
          a valere sulle risorse di competenza nazionale  e,  in  via
          successiva, sulle  risorse  di  competenza  regionale,  che
          insieme concorrono a determinare la  copertura  finanziaria
          dell'opera. 
              9. Le disposizioni di cui ai commi da  1  a  8-bis  del
          presente articolo si  applicano  anche  alla  realizzazione
          dell'asse   ferroviario   AV/AC    Palermo-Catania-Messina,
          nonche' agli interventi di manutenzione  straordinaria  del
          ponte ferroviario  e  stradale  San  Michele  sull'Adda  di
          Paderno d'Adda. 
              10. Per accelerare la conclusione del contratto il  cui
          periodo di vigenza e' scaduto e consentire la  prosecuzione
          degli  interventi  sulla  rete  ferroviaria  nazionale,  il
          contratto di  programma  2012-2016  -  parte  investimenti,
          sottoscritto in data 8 agosto 2014  tra  la  societa'  Rete
          ferroviaria  italiana  (RFI)  Spa  e  il  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, e'  approvato  con  decreto
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente  decreto.  Lo  schema  di
          decreto di cui al primo periodo e'  trasmesso  alle  Camere
          entro trenta giorni dalla predetta data, per  l'espressione
          del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia. I pareri sono espressi entro trenta  giorni  dalla
          data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto puo'
          comunque essere emanato. Una quota pari a  220  milioni  di
          euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre  2013,
          n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di  RFI
          e'   finalizzata   agli    interventi    di    manutenzione
          straordinaria previsti nel  Contratto  di  Programma  parte
          Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento
          delle relative tabelle contrattuali. Agli enti  locali  che
          hanno sottoscritto, entro il  31  dicembre  2013,  apposite
          convenzioni con la societa' RFI  Spa  per  l'esecuzione  di
          opere volte all'eliminazione di passaggi a  livello,  anche
          di  interesse  regionale,  pericolosi   per   la   pubblica
          incolumita', e' concesso di escludere, nel  limite  di  tre
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2014  e  2015,  dal
          computo del patto di stabilita' interno per gli anni 2014 e
          2015 le spese da essi sostenute  per  la  realizzazione  di
          tali interventi, a  condizione  che  la  societa'  RFI  Spa
          disponga dei  relativi  progetti  esecutivi,  di  immediata
          cantierabilita', alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto. Ai relativi  oneri  si
          provvede per l'anno 2014 a  valere  sulle  risorse  di  cui
          all'art. 4, comma 3, e  per  l'anno  2015  a  valere  sulle
          risorse di cui al  comma  5  del  medesimo  articolo.  Alla
          ripartizione degli spazi finanziari tra gli enti locali  si
          provvede con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              10-bis. Al  fine  di  rendere  cantierabili  nel  breve
          termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel
          settore ferroviario, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il
          Piano di  ammodernamento  dell'infrastruttura  ferroviaria,
          con il quale  individua,  secondo  criteri  di  convenienza
          economica per il sistema-Paese,  le  linee  ferroviarie  da
          ammodernare,  anche  tramite  l'impiego  dei  fondi   della
          Connecting Europe Facility, sia per il settore delle  merci
          sia per il trasporto dei passeggeri. Il Piano e' redatto in
          collaborazione con le associazioni di categoria del settore
          ed e' tempestivamente  reso  pubblico  nel  rispetto  delle
          disposizioni del codice dell'amministrazione  digitale,  di
          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              11. Per consentire l'avvio degli investimenti  previsti
          nei contratti di programma  degli  aeroporti  di  interesse
          nazionale di cui all'art. 698 del codice della  navigazione
          sono   approvati,   con   decreto   del   Ministro    delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   da   adottarsi   entro
          centottanta   giorni,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,   che   deve   esprimersi
          improrogabilmente  entro  trenta  giorni,  i  contratti  di
          programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli  scali
          aeroportuali  di  interesse  nazionale.  Per   gli   stessi
          aeroporti il parere favorevole  espresso  dalle  Regioni  e
          dagli  enti  locali  interessati   sui   piani   regolatori
          aeroportuali in  base  alle  disposizioni  del  regolamento
          recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle
          opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  383,  e  successive
          modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti  gli  effetti,
          la verifica di conformita' urbanistica delle singole  opere
          inserite negli  stessi  piani  regolatori.  Il  termine  di
          centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre  dalla
          data di stipulazione dei suddetti contratti. 
              11-bis. Al fine di  garantire  la  tempestivita'  degli
          investimenti negli aeroporti, il modello  tariffario  e  il
          livello  dei  diritti  aeroportuali  sono  elaborati  entro
          ottanta   giorni   dall'apertura   della    procedura    di
          consultazione e trasmessi all'Autorita' di regolazione  dei
          trasporti per la successiva approvazione entro i successivi
          quaranta  giorni.   Decorsi   tali   termini   la   tariffa
          aeroportuale  entra  in  vigore,  fatti  salvi   i   poteri
          dell'Autorita' di sospendere il regime tariffario ai  sensi
          dell'art. 80, comma 2, del decreto-legge 24  gennaio  2012,
          n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
          2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per  la
          loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi  prevista
          in relazione sia  al  sistema  di  tariffazione,  sia  alla
          consultazione, salvo il rispetto del termine di  centoventi
          giorni dall'apertura della procedura di  consultazione  per
          gli adeguamenti tariffari. 
              11-ter. In attuazione degli articoli 1, paragrafo 5,  e
          11, paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  la  procedura
          per  la  risoluzione  di  controversie   tra   il   gestore
          aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto  non  puo'  essere
          promossa quando riguarda il piano di investimento approvato
          dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  e  le  relative
          conseguenze tariffarie ne' quando il piano di  investimento
          risulta gia' approvato dalle competenti amministrazioni. 
              11-quater.  Per  consentire   la   prosecuzione   degli
          interventi  previsti  nel  piano  di   investimento   degli
          aeroporti i cui contratti di  programma  risultano  scaduti
          alla data del 31 dicembre 2014, i  corrispettivi  tariffari
          per l'anno 2015 sono determinati  applicando  il  tasso  di
          inflazione programmato ai livelli tariffari in  vigore  per
          l'anno  2014.  Tali  corrispettivi  si  applicano,   previa
          informativa   alla   International    Air    Transportation
          Association  ai  fini  dell'aggiornamento  dei  sistemi  di
          biglietteria presso le agenzie di  vendita  dei  titoli  di
          viaggio, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di  entrata  in
          vigore dei livelli tariffari  determinati  in  applicazione
          dei modelli di tariffazione di cui al capo  II  del  titolo
          III del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  e
          successive modificazioni.».