Art. 8 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente titolo si applica esclusivamente a colui che produce
in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art.  2,
paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento  (CE)  n.  1223/2009,
ivi inclusa la produzione estemporanea e di  piccoli  volumi  qualora
trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art.  2,
paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 1223/2009. 
  2. Ai fini del presente titolo per produzione di prodotti cosmetici
si intende l'effettuazione di una o piu' fasi  di  fabbricazione  del
prodotto  cosmetico,  quale  la  preparazione  del  semilavorato,  la
preparazione della miscela finale,  la  ripartizione  nel  recipiente
finale,   il   confezionamento    nell'imballaggio    secondario    e
l'etichettatura. 
  3. Le  fasi  di  lavorazione,  trasformazione  e  ripartizione  nel
recipiente  finale  di  semilavorati  importati   da   Paesi   terzi,
finalizzate alla produzione di prodotti  cosmetici,  rientrano  nella
attivita' di cui al presente articolo.