Art. 8 Ambito di applicazione 1. Il presente titolo si applica esclusivamente a colui che produce in proprio o per conto terzi i prodotti cosmetici di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 1223/2009, ivi inclusa la produzione estemporanea e di piccoli volumi qualora trattasi di messa a disposizione del prodotto, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 1223/2009. 2. Ai fini del presente titolo per produzione di prodotti cosmetici si intende l'effettuazione di una o piu' fasi di fabbricazione del prodotto cosmetico, quale la preparazione del semilavorato, la preparazione della miscela finale, la ripartizione nel recipiente finale, il confezionamento nell'imballaggio secondario e l'etichettatura. 3. Le fasi di lavorazione, trasformazione e ripartizione nel recipiente finale di semilavorati importati da Paesi terzi, finalizzate alla produzione di prodotti cosmetici, rientrano nella attivita' di cui al presente articolo.