Art. 9 
 
Comunicazione dei produttori di cosmetici sul territorio italiano  ai
          fini delle attivita' di vigilanza e sorveglianza 
 
  1. Fermo restando che i  soggetti  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
dovranno  presentare  all'Azienda  sanitaria  locale  competente  per
territorio,  per  il  tramite  dello  Sportello  unico   del   Comune
competente per territorio,  la  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, riportata in premessa, e successive modificazioni, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di vigilanza e sorveglianza,  i  soggetti
di  cui  all'art.  8,  comma  1,  entro  trenta  giorni   dall'inizio
dell'attivita'  di  produzione  di  cosmetici,  devono  inviare,  per
ciascun  sito  coinvolto,  una  comunicazione  contenente  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a)  nome  o  ragione  sociale,  codice  fiscale  o  partita  IVA,
indirizzo completo del  sito  di  produzione,  recapiti  completi  di
numero di telefono, eventuale fax,  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata; 
    b) elenco delle categorie di  prodotti  cosmetici  oggetto  della
produzione, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, lettera  a),  del
citato regolamento (CE) n. 1223/2009; 
    c) indicazione delle attivita' svolte nel sito di produzione,  ai
sensi dell'art. 8 del presente decreto. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1  e'  inviata  mediante  posta
elettronica  certificata,  utilizzando  il  modello   approvato   con
successivo provvedimento del direttore della direzione  generale  dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico  del  Ministero  della
salute,  al  Ministero  della  salute  -   Direzione   generale   dei
dispositivi medici e del servizio farmaceutico e alla regione ove  si
trova il sito di produzione.