Art. 10 
 
Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale  per  il
  riconoscimento della protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta
la seguente: 
  «b-ter) rigetta la domanda se, in  una  parte  del  territorio  del
Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di  temere  di
essere perseguitato o non corre  rischi  effettivi  di  subire  danni
gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi,
puo' legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi  ammesso  e  si
puo' ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca;» )); 
  a) all'articolo 32, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Quando il richiedente e' sottoposto a  procedimento  penale
per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16,
comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, e successive modificazioni, e ricorrono  le  condizioni  di  cui
all'articolo  6,  comma  2,  lettere  a),  b),  e  c),  del   decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato  anche
con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore((
, salvo che la domanda sia gia'  stata  rigettata  dalla  Commissione
territoriale competente, ))  ne  da'  tempestiva  comunicazione  alla
Commissione territoriale competente, che  provvede  nell'immediatezza
all'audizione dell'interessato e  adotta  contestuale  decisione((  ,
valutando  l'accoglimento   della   domanda,   la   sospensione   del
procedimento o il rigetto della domanda)). Salvo quanto previsto  dal
comma 3, in caso di rigetto della domanda, il richiedente ha in  ogni
caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza
di ricorso avverso la decisione della  Commissione.  A  tal  fine  si
provvede ai sensi dell'articolo 13, commi  3,  4  e  5,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
  ((  b)  all'articolo  35-bis,  comma  5,  le   parole   «ai   sensi
dell'articolo  29,  comma  1,  lettera  b)»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  nonche'
del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale
ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis.
Quando, nel  corso  del  procedimento  giurisdizionale  regolato  dal
presente articolo, sopravvengono  i  casi  e  le  condizioni  di  cui
all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione  del
provvedimento impugnato gia' prodotti a norma del comma 3.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per gli articoli 32 e 35-bis del decreto  legislativo
          28 gennaio 2008, n. 25, v. i riferimenti normativi all'art.
          1. 
              - Per gli articoli 12 e 16 del decreto  legislativo  19
          novembre 2007, n. 251, v. i riferimenti normativi  all'art.
          7. 
              - Per l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
          n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 3, 4,  4-bis,
          e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - (Omissis). 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          permanenza per i rimpatri ai sensi dell'art. 14. 
              (Omissis). 
              4.  L'espulsione   e'   eseguita   dal   questore   con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  all'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 4-bis; 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e  di  cui  all'art.  14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'art. 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art.  14-ter.
          Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo  stesso
          provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare
          volontariamente il territorio nazionale, entro  un  termine
          compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'  essere
          prorogato,  ove  necessario,  per   un   periodo   congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito, di cui all'art. 14-ter. La  questura,  acquisita
          la prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa
          l'autorita' giudiziaria competente per  l'accertamento  del
          reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma  5
          del medesimo articolo. Le disposizioni del  presente  comma
          non si applicano, comunque, allo straniero destinatario  di
          un provvedimento di respingimento, di cui all'art. 10. 
              (Omissis).».