Art. 11 
 
             Istituzione di sezioni della Unita' Dublino 
 
  1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e  le  sue  articolazioni
territoriali operanti presso le prefetture individuate,  fino  ad  un
numero massimo di tre, con decreto  del  Ministro  dell'interno,  che
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente». 
  2. All'articolo 4  del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46,
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di  cui  all'articolo
3, comma 3-bis, del decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,
l'autorita' di  cui  al  comma  1  e'  costituita  dall'articolazione
dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per  le  liberta'
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso  le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  che  ha  adottato   il
provvedimento impugnato.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  3,  come
          modificato  dalla  presente  legge  e  3-bis,  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 3 (Autorita' competenti). - (Omissis). 
              3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
          competente   all'esame   della   domanda   di    protezione
          internazionale in  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
          604/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26
          giugno  2013  e'  l'Unita'  Dublino,  operante  presso   il
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno e le sue articolazioni  territoriali
          operanti presso  le  prefetture  individuate,  fino  ad  un
          numero  massimo  di   tre,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  che  provvedono  nel  limite  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              3-bis. Contro le decisioni  di  trasferimento  adottate
          dall'autorita' di cui al comma  3  e'  ammesso  ricorso  al
          tribunale sede della sezione specializzata  in  materia  di
          immigrazione,   protezione    internazionale    e    libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea   e   si
          applicano  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile, ove non diversamente disposto  dai  commi
          seguenti. 
              (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  17
          febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni).  -  1.
          Le controversie e i procedimenti di cui all'art.  3,  comma
          1,  sono  assegnati  alle  sezioni  specializzate  di   cui
          all'art.  1.  E'  competente  territorialmente  la  sezione
          specializzata nella cui circoscrizione ha sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
              2.  Per  l'assegnazione  delle  controversie   di   cui
          all'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
          l'autorita'  di  cui  al  comma  1  e'   costituita   dalla
          commissione  territoriale  per  il   riconoscimento   della
          protezione  internazionale   o   dalla   sezione   che   ha
          pronunciato   il   provvedimento   impugnato   ovvero    il
          provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o  la
          cessazione. 
              2-bis. Per l'assegnazione  delle  controversie  di  cui
          all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
          2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma  1  e'  costituita
          dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante  presso  il
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno nonche' presso le  prefetture-uffici
          territoriali del Governo che ha adottato  il  provvedimento
          impugnato. 
              3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura  di
          accoglienza governativa o in una struttura del  sistema  di
          protezione di cui all'art. 1-sexies  del  decreto-legge  30
          dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 1990, n.  39,  ovvero  trattenuti  in  un
          centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio
          1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma  1,
          avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha
          sede. 
              4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui  all'art.
          14, comma 6, del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.
          142, si applica il criterio  di  cui  al  comma  1,  avendo
          riguardo al  luogo  in  cui  ha  sede  l'autorita'  che  ha
          adottato il provvedimento soggetto a convalida. 
              5. Le controversie di cui all'art.  3,  comma  2,  sono
          assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1,  avendo
          riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.».