Art. 11 Istituzione di sezioni della Unita' Dublino 1. All'articolo 3, al comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole «del Ministero dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 2. All'articolo 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, come modificato dalla presente legge e 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 3 (Autorita' competenti). - (Omissis). 3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le sue articolazioni territoriali operanti presso le prefetture individuate, fino ad un numero massimo di tre, con decreto del Ministro dell'interno, che provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3-bis. Contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorita' di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dai commi seguenti. (Omissis)». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie e i procedimenti di cui all'art. 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'art. 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. 2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. 2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. 4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida. 5. Le controversie di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.».