Art. 12 
 
               Disposizioni in materia di accoglienza 
                        dei richiedenti asilo 
 
  1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.
39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Gli enti locali che  prestano  servizi  di  accoglienza  per  i
titolari di protezione internazionale e per i  minori  stranieri  non
accompagnati, che beneficiano del  sostegno  finanziario  di  cui  al
comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche  i
titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma  2,
lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora  non  accedano  a
sistemi di protezione specificamente dedicati.»; 
  (( a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con decreto del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, che si esprime entro trenta  giorni,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' per  la  presentazione  da  parte  degli  enti
locali  delle  domande  di  contributo  per  la  realizzazione  e  la
prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di
cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui
all'articolo  1-septies,  il  Ministro  dell'interno,   con   proprio
decreto,  provvede  all'ammissione  al  finanziamento  dei   progetti
presentati dagli enti locali»; 
  a-ter) il comma 3 e' abrogato; )) 
  b) al comma 4, le parole da «del richiedente asilo» fino a «di  cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  c) al comma 5, alla lettera a), le parole «dei  richiedenti  asilo,
dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con  permesso  umanitario»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei soggetti di cui al comma 1»; 
  d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Art. 1-sexies. Sistema
di protezione per titolari di protezione internazionale e per  minori
stranieri non accompagnati». 
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) al comma 2, le parole  «agli  articoli  6,  9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»; 
  2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono  sostituite
dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»; 
  b) all'articolo 8, al comma 1, le parole «di cui all'articolo 16, »
fino alla fine del comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 16. »; 
  c) all'articolo 9, il comma 5 e' abrogato; 
  d) all'articolo 11: 
  1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli articoli 9  e
14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei centri di cui  all'articolo
9,»; 
  (( 1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «previo parere dell'ente»; )) 
  2) al comma 3, le parole «nelle strutture di  cui  all'articolo  9»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei  centri
di cui all'articolo 9»; 
  e) all'articolo 12, al comma 3, le parole «strutture  di  cui  agli
articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti:  «strutture  di
cui agli articoli 9 e 11.»; 
  f) all'articolo 14: 
  1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione» fino alla  fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»; 
  2) il comma 2 e' abrogato; 
  3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine di accedere
alle  misure  di  accoglienza  di  cui  al   presente   decreto,   il
richiedente, al momento della presentazione della  domanda,  dichiara
di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.»; 
  4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi  del  comma  1»
sono soppresse; 
  5) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
14. Modalita' di accesso al sistema di accoglienza»; 
    g) all'articolo 15: 
  1) i commi 1 e 2 sono abrogati; 
  2) la rubrica dell'articolo 15 e' sostituita dalla seguente:  «Art.
15. Individuazione della struttura di accoglienza»; 
    h) all'articolo 17: 
  1) il comma 4 e' abrogato; 
  2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4» sono sostituiti
dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»; 
  (( h-bis) all'articolo 19, comma 3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e comunque senza alcuna spesa o onere a carico  del
Comune  interessato  all'accoglienza   dei   minori   stranieri   non
accompagnati»; )) 
    i) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole  da  «Ferme  restando»  fino  a   «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Dipartimento per le liberta' civili»; 
  2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14, comma  2,»  sono
sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 12,»; 
  l) all'articolo 22, il comma 3 e' abrogato; 
  (( m) all'articolo 22-bis, commi 1 e 3, la parola: «richiedenti» e'
sostituita dalle seguenti: «titolari di»; )) 
  n) all'articolo 23: 
  1) al comma 1, le parole «di cui all'articolo 14»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»; 
  2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9,  11  e  14»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11». 
  3. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole «governativa
o in una struttura del sistema  di  protezione  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,» sono soppresse; 
  b) all'articolo 13, comma 2, le parole «di cui all'articolo  8  del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  18  agosto
2015, n. 142,». 
  4. Le definizioni di «Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati» ovvero di «Sistema di protezione  per  richiedenti  asilo,
rifugiati e minori stranieri non accompagnati»  di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti,
in disposizioni di legge o di regolamento,  si  intendono  sostituite
dalla seguente: «Sistema di protezione  per  titolari  di  protezione
internazionale e  per  minori  stranieri  non  accompagnati»  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
successive modificazioni. 
  5. I richiedenti asilo presenti nel Sistema di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  rimangono  in
accoglienza  fino  alla  scadenza  del  progetto   in   corso,   gia'
finanziato. 
  (( 5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento
della maggiore eta' rimangono nel Sistema di  protezione  di  cui  al
comma  4  fino  alla  definizione   della   domanda   di   protezione
internazionale. )) 
  6. I titolari di protezione  umanitaria  presenti  nel  Sistema  di
protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1990, n. 39, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
rimangono in accoglienza fino alla  scadenza  del  periodo  temporale
previsto dalle  disposizioni  di  attuazione  sul  funzionamento  del
medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la  scadenza  del
progetto di accoglienza. 
  7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   1-sexies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989,  n.  416,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1990,  39  (Norme
          urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di  ingresso  e
          soggiorno    dei    cittadini    extracomunitari    e    di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  dicembre  1989,   n.   303,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1-sexies (Sistema di protezione per  titolari  di
          protezione  internazionale  e  per  minori  stranieri   non
          accompagnati).- 1. Gli enti locali che prestano servizi  di
          accoglienza per i titolari di protezione  internazionale  e
          per i minori stranieri non  accompagnati,  che  beneficiano
          del  sostegno  finanziario  di  cui  al  comma  2,  possono
          accogliere  nell'ambito  dei  medesimi  servizi   anche   i
          titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19,
          comma 2, lettera d-bis),  18,  18-bis,  20-bis,  22,  comma
          12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n. 286,  qualora  non  accedano  a  sistemi  di  protezione
          specificamente dedicati. 
              2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  si  esprime  entro
          trenta giorni, sono definiti i criteri e le  modalita'  per
          la presentazione da parte degli enti locali  delle  domande
          di contributo per la realizzazione e  la  prosecuzione  dei
          progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al
          comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo  di
          cui  all'art.  1-septies,  il  Ministro  dell'interno,  con
          proprio decreto, provvede all'ammissione  al  finanziamento
          dei progetti presentati dagli enti locali. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di  protezione  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                a) monitorare la presenza sul territorio dei soggetti
          di cui al comma 1; 
                b) creare una banca dati degli interventi  realizzati
          a livello locale in favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
                c) favorire la diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                e) promuovere e attuare, d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies. 
              -  Per  completezza  si  riporta  il  testo   dell'art.
          1-sepies del  decreto-legge.  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, 39: 
              «Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche  e  i
          servizi dell'asilo). - 1. Ai fini del  finanziamento  delle
          attivita' e degli  interventi  di  cui  all'art.  1-sexies,
          presso il Ministero dell'interno,  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  la  cui
          dotazione e' costituita da: 
                a) le risorse iscritte  nell'unita'  previsionale  di
          base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»  -  capitolo
          2359 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno
          per l'anno 2002, gia'  destinate  agli  interventi  di  cui
          all'art. 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro; 
                b) le assegnazioni annuali del Fondo  europeo  per  i
          rifugiati, ivi comprese quelle gia'  attribuite  all'Italia
          per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di  accreditamento
          al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze; 
                c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,  e
          da altri organismi dell'Unione europea. 
              2. Le somme di cui al comma 1, lettere b)  e  c),  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281
          Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
              Dei  quattordici  sindaci  designati  dall'ANCI  cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI,  dell'UPI  o  dell'UNCEM
          (14). 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 8, comma 1,  9,
          11, 12, comma 3, 14, 15, 17, 19, commi 1, 2 e 3, 20,  commi
          1 e 2, 22, 22-bis, commi 1 e 3, 23, commi 1 e 7 del decreto
          legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come  modificato  dalla
          presente legge. 
              «Art. 5 (Domicilio). -  1.  Salvo  quanto  previsto  al
          comma 2, l'obbligo di comunicare alla questura  il  proprio
          domicilio o residenza e' assolto  dal  richiedente  tramite
          dichiarazione da  riportare  nella  domanda  di  protezione
          internazionale. Ogni  eventuale  successivo  mutamento  del
          domicilio o residenza e' comunicato  dal  richiedente  alla
          medesima questura e alla questura competente per  il  nuovo
          domicilio o residenza ai fini del rinnovo del  permesso  di
          soggiorno di cui all'art. 4, comma 1. 
              2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o
          strutture di cui agli articoli 6, 9 e 11,  l'indirizzo  del
          centro costituisce il  luogo  di  domicilio  valevole  agli
          effetti della notifica e  delle  comunicazioni  degli  atti
          relativi al procedimento di esame della domanda, nonche' di
          ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento  o
          di accoglienza di cui al presente decreto. L'indirizzo  del
          centro ovvero il diverso domicilio di cui  al  comma  1  e'
          comunicato dalla questura alla Commissione territoriale. 
              3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e
          a quelli comunque erogati sul  territorio  ai  sensi  delle
          norme  vigenti  e'  assicurato  nel  luogo   di   domicilio
          individuato ai sensi dei commi 1 e 2. 
              4.  Il  prefetto  competente  in  base  al   luogo   di
          presentazione  della  domanda  ovvero   alla   sede   della
          struttura di accoglienza puo' stabilire, con atto scritto e
          motivato, comunicato al richiedente con le modalita' di cui
          all'art. 6, comma  5,  un  luogo  di  domicilio  o  un'area
          geografica ove il richiedente puo' circolare. 
              5.  Ai  fini  dell'applicazione   nei   confronti   del
          richiedente protezione  internazionale  dell'art.  284  del
          codice  di  procedura  penale  e  degli  articoli   47-ter,
          47-quater e 47-quinquies della legge  26  luglio  1975,  n.
          354, e successive  modificazioni,  l'autorita'  giudiziaria
          valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente  per
          territorio, l'idoneita' a  tal  fine  dei  centri  e  delle
          strutture di cui agli articoli 6 e 9.». 
              «Art. 8 (Sistema di accoglienza). - 1.  Il  sistema  di
          accoglienza per richiedenti  protezione  internazionale  si
          basa sulla leale collaborazione tra i  livelli  di  governo
          interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale  e
          regionale di cui all'art. 16. 
              (Omissis)». 
              «Art. 9 (Misure di prima  accoglienza).  -  1.  Per  le
          esigenze di prima accoglienza e  per  l'espletamento  delle
          operazioni  necessarie  alla  definizione  della  posizione
          giuridica, lo straniero e' accolto nei  centri  governativi
          di prima accoglienza istituiti  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          secondo la  programmazione  e  i  criteri  individuati  dal
          Tavolo  di  coordinamento  nazionale  e   dai   Tavoli   di
          coordinamento regionale ai sensi dell'art. 16. 
              2. La gestione dei centri di cui al comma 1 puo' essere
          affidata ad enti locali, anche  associati,  alle  unioni  o
          consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che  operano
          nel settore dell'assistenza ai  richiedenti  asilo  o  agli
          immigrati o nel settore dell'assistenza sociale, secondo le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
              3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono  essere  destinate,
          con decreto del Ministro dell'interno,  alle  finalita'  di
          cui al presente  articolo.  I  centri  di  accoglienza  per
          richiedenti asilo gia' istituiti alla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto svolgono le funzioni di cui  al
          presente articolo. 
              4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta'
          civili e l'immigrazione del Ministero  dell'interno,  invia
          il richiedente nelle  strutture  di  cui  al  comma  1.  Il
          richiedente   e'   accolto   per   il   tempo   necessario,
          all'espletamento delle operazioni di  identificazione,  ove
          non completate precedentemente, alla verbalizzazione  della
          domanda  ed  all'avvio  della  procedura  di  esame   della
          medesima domanda, nonche' all'accertamento delle condizioni
          di salute diretto anche a  verificare,  fi  n  dal  momento
          dell'ingresso   nelle   strutture   di   accoglienza,    la
          sussistenza di situazioni di vulnerabilita' ai fini di  cui
          all'art. 17, comma 3. 
              5. (abrogato)». 
              «Art. 11 (Misure straordinarie di  accoglienza).  -  1.
          Nel  caso   in   cui   e'   temporaneamente   esaurita   la
          disponibilita' di  posti  all'interno  dei  centri  di  cui
          all'art. 9, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati  di
          richiedenti,  l'accoglienza  puo'   essere   disposta   dal
          prefetto, sentito il Dipartimento per le liberta' civili  e
          l'immigrazione del  Ministero  dell'interno,  in  strutture
          temporanee,  appositamente  allestite,  previa  valutazione
          delle condizioni di salute del richiedente, anche  al  fine
          di accertare la  sussistenza  di  esigenze  particolari  di
          accoglienza. 
              2. Le  strutture  di  cui  al  comma  1  soddisfano  le
          esigenze  essenziali  di  accoglienza  nel   rispetto   dei
          principi di cui all'art. 10, comma 1,  e  sono  individuate
          dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo,  previo
          parere dell'ente locale nel cui territorio  e'  situata  la
          struttura,  secondo  le  procedure   di   affidamento   dei
          contratti pubblici. E'  consentito,  nei  casi  di  estrema
          urgenza, il ricorso alle procedure di  affidamento  diretto
          ai  sensi  del  decreto-legge  30  ottobre  1995,  n.  451,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione. 
              3. L'accoglienza nelle strutture di cui al comma  1  e'
          limitata al tempo strettamente necessario al  trasferimento
          del richiedente nei centri di cui all'art. 9. 
              4. Le operazioni di identificazione  e  verbalizzazione
          della domanda sono espletate presso la questura piu' vicina
          al luogo di accoglienza.». 
              «Art.  12  (Condizioni  materiali  di  accoglienza).  -
          (Omissis). 
              3.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art.  30,   sono
          individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei
          richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di
          cui agli articoli 9 e 11.». 
              «Art.  14  (Modalita'  di   accesso   al   sistema   di
          accoglienza). - 1. Il richiedente che  ha  formalizzato  la
          domanda  e  che  risulta  privo  di  mezzi  sufficienti   a
          garantire  una   qualita'   di   vita   adeguata   per   il
          sostentamento proprio e dei propri familiari,  ha  accesso,
          con i familiari, alle misure di  accoglienza  del  presente
          decreto. 
              2. (abrogato). 
              3. Al fine di accedere alle misure  di  accoglienza  di
          cui al presente decreto, il richiedente, al  momento  della
          presentazione della domanda, dichiara di  essere  privo  di
          mezzi   sufficienti   di   sussistenza.   La    valutazione
          dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma
          1 e' effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del
          Governo  con  riferimento  all'importo  annuo  dell'assegno
          sociale. 
              4. Le misure di  accoglienza  sono  assicurate  per  la
          durata del procedimento di esame  della  domanda  da  parte
          della Commissione territoriale per il riconoscimento  della
          protezione internazionale di cui  all'art.  4  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, e, in caso di rigetto,  fino  alla  scadenza
          del  termine  per  l'impugnazione  della  decisione.  Salvo
          quanto previsto dall'art. 6, comma 7, in  caso  di  ricorso
          giurisdizionale proposto ai sensi dell'art. 35 del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,   n.   25,   e   successive
          modificazioni, il ricorrente, privo di  mezzi  sufficienti,
          usufruisce delle misure di accoglienza di cui  al  presente
          decreto per il tempo in cui e' autorizzato a  rimanere  nel
          territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi  3  e
          4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Nei casi
          di cui all'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28
          gennaio 2008, n. 25, fino alla  decisione  sull'istanza  di
          sospensione, il ricorrente rimane  nella  struttura  o  nel
          centro in cui si trova. 
              5.  Quando  vengono   meno   i   presupposti   per   il
          trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il  richiedente
          che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
          ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo
          28 gennaio 2008, n.  25,  e  successive  modificazioni,  ha
          accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9. 
              6. Al richiedente di cui al comma 5,  e'  prorogata  la
          validita' dell'attestato  nominativo  di  cui  all'art.  4,
          comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art.  6,
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  al  medesimo  richiedente
          possono essere imposte le misure di cui all'art. 14,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.  In
          tal caso competente alla  convalida  delle  misure,  se  ne
          ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea.». 
              «Art.   15   (Individuazione   della    struttura    di
          accoglienza). - 1.-2. (abrogati). 
              3. La prefettura -  ufficio  territoriale  del  Governo
          provvede  all'invio   del   richiedente   nella   struttura
          individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi
          a disposizione dal gestore. 
              4.   L'accoglienza   e'   disposta   nella    struttura
          individuata ed e' subordinata all'effettiva permanenza  del
          richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento  in
          altro  centro,  che  puo'  essere  disposto,  per  motivate
          ragioni,  dalla  prefettura  -  ufficio  territoriale   del
          Governo in cui ha sede  la  struttura  di  accoglienza  che
          ospita  il  richiedente.  Il  trasferimento  in  un  centro
          collocato  in  una  provincia  diversa  e'   disposto   dal
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno. 
              5.  L'indirizzo  della  struttura  di  accoglienza   e'
          comunicato, a cura della prefettura - ufficio  territoriale
          del  Governo,  alla  Questura,  nonche'  alla   Commissione
          territoriale  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale, ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.
          5, comma 2. E' nella facolta'  del  richiedente  comunicare
          l'indirizzo  della  struttura  al   proprio   difensore   o
          consulente legale. E' consentito l'accesso  nelle  medesime
          strutture dell'UNHCR, nonche' dei rappresentanti degli enti
          di tutela dei titolari di protezione internazionale al fine
          di prestare assistenza ai richiedenti. 
              6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure  di
          accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale  amministrativo
          regionale territorialmente competente.». 
              «Art. 17 (Accoglienza di persone portatrici di esigenze
          particolari). - 1. Le misure di  accoglienza  previste  dal
          presente decreto tengono conto della  specifica  situazione
          delle persone vulnerabili, quali i  minori,  i  minori  non
          accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
          gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime
          della tratta di esseri umani, le persone affette  da  gravi
          malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali  e'
          stato accertato che hanno subito torture,  stupri  o  altre
          forme gravi di violenza psicologica, fisica  o  sessuale  o
          legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere,
          le vittime di mutilazioni genitali. 
              2.    Ai    richiedenti    protezione    internazionale
          identificati come vittime della tratta di esseri  umani  si
          applica il  programma  unico  di  emersione,  assistenza  e
          integrazione sociale di cui all'art. 18, comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              3. Nei centri di cui all'art. 9 sono  previsti  servizi
          speciali   di   accoglienza   delle   persone   vulnerabili
          portatrici di  esigenze  particolari,  individuati  con  il
          decreto ministeriale di cui all'art. 12,  assicurati  anche
          in collaborazione con la  ASL  competente  per  territorio.
          Tali servizi garantiscono misure assistenziali  particolari
          ed un adeguato supporto psicologico. 
              4. (abrogato). 
              5. Ove possibile, i  richiedenti  adulti  portatori  di
          esigenze particolari sono  alloggiati  insieme  ai  parenti
          adulti gia' presenti nelle strutture di accoglienza. 
              6.  I  servizi  predisposti  ai  sensi  del   comma   3
          garantiscono  una  valutazione  iniziale  e  una   verifica
          periodica della sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al
          comma 1, da parte di personale qualificato. 
              7. La sussistenza di esigenze particolari e' comunicata
          dal gestore  del  centro  alla  prefettura  presso  cui  e'
          insediata  la  Commissione  territoriale  competente,   per
          l'eventuale   apprestamento   di    garanzie    procedurali
          particolari ai sensi dell'art. 13,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 
              8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza  di
          torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono  ad
          assistenza  o  cure  mediche  e  psicologiche  appropriate,
          secondo le linee guida di cui all'art. 27, comma 1-bis, del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e  successive
          modificazioni. Il personale sanitario riceve una  specifica
          formazione ai sensi del medesimo art. 27, comma  1-bis,  ed
          e' tenuto all'obbligo di riservatezza.». 
              «Art. 19 (Accoglienza dei minori non  accompagnati).  -
          1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i
          minori  non  accompagnati   sono   accolti   in   strutture
          governative  di  prima  accoglienza   a   loro   destinate,
          istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   per   il   tempo
          strettamente necessario, comunque non  superiore  a  trenta
          giorni, all'identificazione, che si deve  concludere  entro
          dieci  giorni,  e  all'eventuale  accertamento   dell'eta',
          nonche' a ricevere, con modalita' adeguate alla loro  eta',
          ogni informazione sui  diritti  riconosciuti  al  minore  e
          sulle modalita' di  esercizio  di  tali  diritti,  compreso
          quello  di  chiedere  la  protezione   internazionale.   Le
          strutture di prima accoglienza sono attivate dal  Ministero
          dell'interno,  in  accordo  con  l'ente  locale   nel   cui
          territorio e' situata la struttura, e gestite dal Ministero
          dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.  Con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  per  i  profili
          finanziari, sono fissati le modalita' di  accoglienza,  gli
          standard  strutturali,  in  coerenza   con   la   normativa
          regionale, e i servizi da erogare, in  modo  da  assicurare
          un'accoglienza adeguata alla minore eta', nel rispetto  dei
          diritti fondamentali del  minore  e  dei  principi  di  cui
          all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima
          accoglienza e' garantito un  colloquio  con  uno  psicologo
          dell'eta' evolutiva,  ove  necessario  in  presenza  di  un
          mediatore culturale, per accertare la situazione  personale
          del minore, i motivi e le circostanze  della  partenza  dal
          suo Paese di origine e del viaggio effettuato,  nonche'  le
          sue aspettative future.  La  prosecuzione  dell'accoglienza
          del minore e' assicurata ai sensi del comma 2. 
              2. I minori non accompagnati sono  accolti  nell'ambito
          del Sistema di protezione per richiedenti asilo,  rifugiati
          e  minori  stranieri  non  accompagnati,  di  cui  all'art.
          1-sexies  del  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1990, n. 39, e in particolare nei  progetti  specificamente
          destinati a tale  categoria  di  soggetti  vulnerabili.  La
          capienza del Sistema e' commisurata alle effettive presenze
          dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed e',
          comunque, stabilita nei  limiti  delle  risorse  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo,  di  cui
          all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal  fine  gli
          enti locali che partecipano  alla  ripartizione  del  Fondo
          nazionale per le politiche e i servizi  dell'asilo  di  cui
          all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,  n.
          416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          1990, n. 39, prevedono specifici programmi  di  accoglienza
          riservati ai minori non accompagnati. 
              3.  In  caso  di  temporanea   indisponibilita'   nelle
          strutture  di  cui  ai  commi  1  e   2,   l'assistenza   e
          l'accoglienza del minore  sono  temporaneamente  assicurate
          dalla pubblica autorita' del Comune in  cui  il  minore  si
          trova, fatta salva la  possibilita'  di  trasferimento  del
          minore in un altro comune, secondo  gli  indirizzi  fissati
          dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo  in
          considerazione prioritariamente il superiore interesse  del
          minore. I Comuni che assicurano l'attivita' di  accoglienza
          ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti
          dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per
          l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di  cui
          all'art. 1, comma 181, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque
          senza alcuna spesa o onere a carico del comune  interessato
          all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 
              (Omissis)». 
              «Art.  20  (Monitoraggio  e   controllo).   -   1.   Il
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno svolge, anche tramite le  prefetture
          - uffici territoriali del Governo, attivita' di controllo e
          monitoraggio della gestione delle strutture di  accoglienza
          previste dal presente decreto. Le prefetture possono a  tal
          fine avvalersi anche dei servizi sociali del comune. 
              2. L'attivita' di cui al comma  1  ha  per  oggetto  la
          verifica della qualita' dei servizi erogati e  il  rispetto
          dei livelli di  assistenza  e  accoglienza  fissati  con  i
          decreti ministeriali di  cui  all'art.  21,  comma  8,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394,  e  successive  modificazioni,  e  all'art.  12,   con
          particolare riguardo ai servizi  destinati  alle  categorie
          vulnerabili  e  ai  minori,   nonche'   le   modalita'   di
          affidamento dei servizi di accoglienza  previsti  dall'art.
          14 a soggetti attuatori da  parte  degli  enti  locali  che
          partecipano alla ripartizione delle risorse  del  Fondo  di
          cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre  1989,
          n. 416,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          febbraio 1990, n. 39. 
              (Omissis)». 
              «Art. 22 (Lavoro e formazione professionale). -  1.  Il
          permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui all'art. 4
          consente  di  svolgere  attivita'   lavorativa,   trascorsi
          sessanta giorni dalla presentazione della  domanda,  se  il
          procedimento di esame della domanda non e' concluso  ed  il
          ritardo non puo' essere attribuito al richiedente. 
              2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  puo'
          essere convertito in permesso di soggiorno  per  motivi  di
          lavoro. 
              3. (abrogato).». 
              «Art. 22-bis (Partecipazione dei richiedenti protezione
          internazionale ad attivita' di utilita' sociale).  -  1.  I
          prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni e con le regioni
          e le province autonome,  anche  nell'ambito  dell'attivita'
          dei  Consigli  territoriali  per  l'immigrazione   di   cui
          all'art. 3, comma 6,  del  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e successive modificazioni,  ogni  iniziativa
          utile  all'implementazione  dell'impiego  di  titolari   di
          protezione internazionale, su base volontaria, in attivita'
          di utilita' sociale in favore delle  collettivita'  locali,
          nel quadro delle disposizioni normative vigenti. 
              (Omissis). 
              3. Per il coinvolgimento  dei  titolari  di  protezione
          internazionale nelle attivita' di cui al comma 1, i Comuni,
          le regioni e  le  province  autonome  possono  predisporre,
          anche in collaborazione con  le  organizzazioni  del  terzo
          settore,  appositi  progetti  da  finanziare  con   risorse
          europee   destinate   al   settore   dell'immigrazione    e
          dell'asilo.». 
              «Art. 23 (Revoca delle condizioni di accoglienza). - 1.
          Il prefetto della provincia in cui hanno sede le  strutture
          di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio  motivato
          decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: 
                a)  mancata   presentazione   presso   la   struttura
          individuata ovvero abbandono del centro di  accoglienza  da
          parte   del   richiedente,   senza   preventiva    motivata
          comunicazione alla prefettura -  ufficio  territoriale  del
          Governo competente; 
                b)    mancata    presentazione    del     richiedente
          all'audizione davanti all'organo di esame della domanda; 
                c) presentazione di una domanda  reiterata  ai  sensi
          dell'art. 29 del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25, e successive modificazioni; 
                d) accertamento della  disponibilita'  da  parte  del
          richiedente di mezzi economici sufficienti; 
                e) violazione grave o  ripetuta  delle  regole  delle
          strutture in cui e' accolto da parte del richiedente asilo,
          compreso  il  danneggiamento  doloso  di  beni   mobili   o
          immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti. 
              (Omissis). 
              7.  Quando  la  sussistenza  dei  presupposti  per   la
          valutazione  di  pericolosita'  del  richiedente  ai  sensi
          dell'art. 6,  comma  2,  emerge  successivamente  all'invio
          nelle strutture di cui agli articoli 9 e  11,  il  prefetto
          dispone la revoca delle misure di accoglienza ai sensi  del
          presente articolo e ne da' comunicazione  al  questore  per
          l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6.». 
              - Per l'art.  4,  comma  5,  v.  riferimenti  normativi
          all'art. 9. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2 del decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio  personale).
          - (Omissis). 
              2. In presenza  di  un  cittadino  straniero  portatore
          delle particolari esigenze di cui all'art. 17  del  decreto
          legislativo 18 agosto  2015,  n.  142,  al  colloquio  puo'
          essere  ammesso  personale  di  sostegno  per  prestare  la
          necessaria assistenza.».