(( Art. 12-bis Monitoraggio dei flussi migratori 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 12.