(( Art. 12-bis 
 
                  Monitoraggio dei flussi migratori 
 
  1. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Ministro  dell'interno  effettua
un monitoraggio dell'andamento dei flussi  migratori  al  fine  della
progressiva chiusura delle  strutture  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 142, v. i  riferimenti  normativi  all'art.
          12.