(( Art. 12-ter 
 
Obblighi di trasparenza  per  le  cooperative  sociali  che  svolgono
                  attivita' in favore di stranieri 
 
  1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124,
dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Le  cooperative
sociali sono altresi' tenute, qualora  svolgano  attivita'  a  favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
a pubblicare trimestralmente  nei  propri  siti  internet  o  portali
digitali l'elenco dei soggetti  a  cui  sono  versate  somme  per  lo
svolgimento di servizi  finalizzati  ad  attivita'  di  integrazione,
assistenza e protezione sociale». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  125  della
          legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
          la concorrenza), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              125. A decorrere dall'anno  2018,  i  soggetti  di  cui
          all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive
          modificazioni, i soggetti di cui all'art. 137 del codice di
          cui al  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
          nonche' le associazioni,  le  Onlus  e  le  fondazioni  che
          intrattengono   rapporti   economici   con   le   pubbliche
          amministrazioni e con i soggetti di cui all'art. 2-bis  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  nonche'  con
          societa' controllate di diritto o di fatto  direttamente  o
          indirettamente da pubbliche amministrazioni,  ivi  comprese
          quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
          e le societa'  da  loro  partecipate,  e  con  societa'  in
          partecipazione pubblica, ivi comprese quelle  che  emettono
          azioni quotate in mercati regolamentati e  le  societa'  da
          loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio  di  ogni
          anno, nei propri siti o portali digitali,  le  informazioni
          relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti  e
          comunque a vantaggi economici di qualunque genere  ricevuti
          dalle medesime pubbliche  amministrazioni  e  dai  medesimi
          soggetti nell'anno precedente. Le cooperative sociali  sono
          altresi' tenute, qualora svolgano attivita' a favore  degli
          stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
          286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti  internet
          o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate
          somme  per  lo  svolgimento  di  servizi   finalizzati   ad
          attivita' di integrazione, assistenza e protezione sociale.
          Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi,  incarichi
          retribuiti  e  comunque  vantaggi  economici  di  qualunque
          genere dalle pubbliche amministrazioni e  dai  soggetti  di
          cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali  importi
          nella nota integrativa del bilancio di  esercizio  e  nella
          nota  integrativa  dell'eventuale   bilancio   consolidato.
          L'inosservanza di tale  obbligo  comporta  la  restituzione
          delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla  data
          di cui al periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti
          appartengano alle amministrazioni centrali dello  Stato  ed
          abbiano adempiuto agli obblighi di  pubblicazione  previsti
          dall'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,
          le somme di cui al terzo periodo sono versate  ad  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnate  ai  pertinenti   capitoli   degli   stati   di
          previsione delle amministrazioni originariamente competenti
          per materia. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  eroganti  non
          abbiano adempiuto ai prescritti obblighi  di  pubblicazione
          di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33, le somme  di  cui  al  terzo  periodo  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          al fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, di cui all'art.  1,  comma  386,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208. 
              (Omissis)».