Art. 13 Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; b) all'articolo 5: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti e' assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2.»; 2) al comma 4, le parole «un luogo di residenza» sono sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; c) l'articolo 5-bis e' abrogato.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e 1-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Documentazione). - 1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'art. 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (Omissis)». - Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario: «Art. 1 (R) (Definizioni). - 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (Omissis); c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, reca Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. - Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 12. - Per l'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, v. i riferimenti normativi all'art. 1.