Art. 13 
 
          Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica 
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
  1) al comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
permesso di soggiorno  costituisce  documento  di  riconoscimento  ai
sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
  2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non  costituisce
titolo  per  l'iscrizione  anagrafica  ai  sensi  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  e  dell'articolo
6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e  a  quelli
comunque erogati sul territorio  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e'
assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1  e
2.»; 
      2)  al  comma  4,  le  parole  «un  luogo  di  residenza»  sono
sostituite dalle seguenti: «un luogo di domicilio»; 
    c) l'articolo 5-bis e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e 1-bis  del
          decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  4  (Documentazione).  -  1.  Al  richiedente  e'
          rilasciato un permesso di  soggiorno  per  richiesta  asilo
          valido nel territorio nazionale per sei  mesi,  rinnovabile
          fino alla decisione della domanda o comunque per  il  tempo
          in cui e' autorizzato a rimanere nel  territorio  nazionale
          ai sensi  dell'art.  35-bis,  commi  3  e  4,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25.  Il  permesso   di
          soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai  sensi
          dell'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma  1  non
          costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223, e dell'art. 6, comma 7,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286. 
              (Omissis)». 
              - Per completezza d'informazione si  riporta  il  testo
          dell'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di   documentazione   amministrativa),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio  2001,  n.  42,  supplemento
          ordinario: 
              «Art. 1 (R) (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          testo unico si intende per: 
              (Omissis); 
                c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento  munito
          di  fotografia  del  titolare  e  rilasciato,  su  supporto
          cartaceo,  magnetico  o  informatico,   da   una   pubblica
          amministrazione italiana o di  altri  Stati,  che  consenta
          l'identificazione personale del titolare; 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n.  223,  reca  Approvazione  del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione  residente.  Pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
          n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 12. 
              - Per l'art. 6 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
          n. 286, v. i riferimenti normativi all'art. 1.