(( Art. 7-bis Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art. 2-bis (Paesi di origine sicuri). - 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e' adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea. 2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea puo' essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si puo' dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ne' tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro puo' essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone. 3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui e' offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle liberta' stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si puo' derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea; c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e liberta'. 4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea e' un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo puo' essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o e' un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non e' sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»; b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, e' motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso»; c) all'articolo 10: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis»; 2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis»; d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: «c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»; e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter»; f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda e' considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis; c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine; d) il richiedente ha indotto in errore le autorita' presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identita' o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza; e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso; f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»; g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: «nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter». ))
Riferimenti normativi - Per l'art. 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, v. riferimenti normativi all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3: «Art. 7 (Atti di persecuzione). - 1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.». - Si riporta l'art. 15 della legge 4 agosto 1955, n. 848, recante (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221: «Art. 15 (Deroga in caso di stato d'urgenza). - 1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente puo' adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'art. 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7. 3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo piu' completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.». - La legge 25 ottobre 1977, n. 881, reca Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1977, n. 333, supplemento ordinario. - La legge 3 novembre 1988, n. 498, reca Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1988, n. 271, supplemento ordinario. - Per completezza di informazione, si riporta il testo dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (Statuto dei Rifugiati): «Art. 33 (Divieto d'espulsione e di rinvio al confine). - 1. Nessuno Stato Contraente espellera' o respingera', in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua liberta' sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. 2. La presente disposizione non puo' tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettivita' di detto paese.». - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: «Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di asilo). - 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di monitoraggio della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. La Commissione costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorita' degli altri Stati membri. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 9, 10, commi 1 e 2, 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante). - 1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. 2. La decisione con cui viene respinta una domanda e' corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili. 2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'art. 2-bis, comma 5, e' motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso.». «Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). - 1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di cui al comma 2. L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis, la domanda puo' essere rigettata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis. (Omissis). 2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita' definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 38 un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita' per riceverle; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonche' informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis; d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'art. 2-bis.». - Per l'art. 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, vedi i riferimenti normativi all'art. 3. «Art. 28-bis (Procedure accelerate). - 1. Nel caso previsto dall'art. 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. 1-bis. Nel caso previsto dall'art. 28, comma 1, lettera c-ter, e dall'art. 29, comma 1, lettera b), la questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni. 1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli, e nei casi di cui all'art. 28, comma 1, lettera c-ter). In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'art. 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter. 2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando: a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 28-ter b) (abrogata); c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento. (Omissis).». - Per l'art. 32, comma 1 del citato decreto, v. i riferimenti normativi all'art. 1. - Il regolamento (UE) del 26 giugno 2013, n. 603 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di liberta', sicurezza e giustizia (rifusione). - Per l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 3.