(( Art. 7-bis 
 
Disposizioni in materia  di  Paesi  di  origine  sicuri  e  manifesta
  infondatezza della domanda di protezione internazionale 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Paesi  di  origine  sicuri).  -  1.  Con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia,  e'  adottato
l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al
comma  2.  L'elenco  dei  Paesi  di  origine  sicuri  e'   aggiornato
periodicamente ed e' notificato alla Commissione europea. 
  2. Uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea  puo'  essere
considerato  Paese  di  origine  sicuro  se,  sulla  base   del   suo
ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge  all'interno  di
un sistema democratico e della situazione politica generale, si  puo'
dimostrare che, in via generale e costante, non  sussistono  atti  di
persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del  decreto  legislativo
19 novembre 2007, n. 251,  ne'  tortura  o  altre  forme  di  pena  o
trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a  causa  di  violenza
indiscriminata  in  situazioni  di   conflitto   armato   interno   o
internazionale. La designazione di un Paese di  origine  sicuro  puo'
essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o  di  categorie
di persone. 
  3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto,  tra
l'altro,  della  misura  in  cui  e'  offerta  protezione  contro  le
persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: 
  a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese
ed il modo in cui sono applicate; 
  b) il  rispetto  dei  diritti  e  delle  liberta'  stabiliti  nella
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi  della
legge 4 agosto 1955, n. 848, nel  Patto  internazionale  relativo  ai
diritti civili e politici, aperto alla firma  il  19  dicembre  1966,
ratificato ai sensi della legge 25 ottobre  1977,  n.  881,  e  nella
Convenzione delle Nazioni Unite contro la  tortura  del  10  dicembre
1984, in particolare dei diritti ai quali  non  si  puo'  derogare  a
norma dell'articolo  15,  paragrafo  2,  della  predetta  Convenzione
europea; 
  c)  il  rispetto  del  principio  di  cui  all'articolo  33   della
Convenzione di Ginevra; 
  d) un sistema di ricorsi effettivi contro  le  violazioni  di  tali
diritti e liberta'. 
  4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' un  Paese  di  origine  sicuro  si  basa  sulle
informazioni fornite dalla Commissione nazionale per  il  diritto  di
asilo, che si avvale anche delle  notizie  elaborate  dal  centro  di
documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonche' su altre fonti
di informazione, comprese in  particolare  quelle  fornite  da  altri
Stati  membri  dell'Unione  europea,   dall'EASO,   dall'UNHCR,   dal
Consiglio  d'Europa  e   da   altre   organizzazioni   internazionali
competenti. 
  5. Un Paese designato di  origine  sicuro  ai  sensi  del  presente
articolo puo' essere considerato  Paese  di  origine  sicuro  per  il
richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o  e'  un
apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in  quel  Paese  e
non ha invocato gravi motivi per  ritenere  che  quel  Paese  non  e'
sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente  si
trova»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. La decisione con cui e' rigettata la domanda presentata dal
richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma  5,  e'  motivata  dando
atto  esclusivamente  che  il  richiedente  non  ha   dimostrato   la
sussistenza  di  gravi  motivi  per  ritenere  non  sicuro  il  Paese
designato di origine sicuro in relazione alla situazione  particolare
del richiedente stesso»; 
  c) all'articolo 10: 
  1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio
di polizia informa il richiedente che, ove proveniente  da  un  Paese
designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la  domanda
puo' essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis»; 
  2) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis) l'elenco dei Paesi designati di  origine  sicuri  ai  sensi
dell'articolo 2-bis»; 
  d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta  la
seguente: 
  «c-ter) la domanda e' presentata da un richiedente  proveniente  da
un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis»; 
  e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) e' sostituita  dalla
seguente: 
  «a)  il  richiedente  rientra  in  una   delle   ipotesi   previste
dall'articolo 28-ter»; 
  f) dopo l'articolo 28-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La domanda e'
considerata manifestamente  infondata,  ai  sensi  dell'articolo  32,
comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi: 
  a) il richiedente ha sollevato  esclusivamente  questioni  che  non
hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento  della
protezione  internazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo   19
novembre 2007, n. 251; 
  b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine  sicuro
ai sensi dell'articolo 2-bis; 
  c)  il  richiedente   ha   rilasciato   dichiarazioni   palesemente
incoerenti e contraddittorie o palesemente false,  che  contraddicono
informazioni verificate sul Paese di origine; 
  d) il richiedente ha indotto in  errore  le  autorita'  presentando
informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni  o  documenti
riguardanti la sua identita'  o  cittadinanza  che  avrebbero  potuto
influenzare  la  decisione  negativamente,  ovvero   ha   dolosamente
distrutto o fatto sparire un documento di identita' o di viaggio  che
avrebbe permesso di accertarne l'identita' o la cittadinanza; 
  e) il richiedente e' entrato illegalmente nel territorio nazionale,
o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno,  e  senza  giustificato
motivo non ha presentato la  domanda  tempestivamente  rispetto  alle
circostanze del suo ingresso; 
  f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo
dattiloscopico  a  norma  del  regolamento  (UE)  n.   603/2013   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
  g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo  6,
commi 2, lettere a), b) e c), e 3, del decreto legislativo 18  agosto
2015, n. 142»; 
  g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole:  «nei  casi
di cui all'articolo 28-bis, comma  2,  lettera  a)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nei casi di cui all'articolo 28-ter». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 28  del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25, v. riferimenti normativi all'art. 3. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo 19 novembre  2007,  n.  251  (Attuazione  della
          direttiva     2004/83/CE     recante      norme      minime
          sull'attribuzione, a cittadini di Paesi  terzi  o  apolidi,
          della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti
          bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'   norme
          minime  sul  contenuto  della   protezione   riconosciuta),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3: 
              «Art. 7 (Atti di persecuzione).  -  1.  Ai  fini  della
          valutazione del riconoscimento dello status  di  rifugiato,
          gli atti di persecuzione, ai  sensi  dell'art.  1  A  della
          Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: 
                a) essere sufficientemente gravi, per loro  natura  o
          frequenza,  da  rappresentare  una  violazione  grave   dei
          diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti  per
          cui qualsiasi deroga e' esclusa,  ai  sensi  dell'art.  15,
          paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; 
                b) costituire la somma di  diverse  misure,  tra  cui
          violazioni  dei  diritti  umani,   il   cui   impatto   sia
          sufficientemente  grave  da  esercitare  sulla  persona  un
          effetto analogo a quello di cui alla lettera a). 
              2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1  possono,
          tra l'altro, assumere la forma di: 
                a) atti di violenza fisica o  psichica,  compresa  la
          violenza sessuale; 
                b)  provvedimenti  legislativi,  amministrativi,   di
          polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura
          o attuati in modo discriminatorio; 
                c)   azioni    giudiziarie    o    sanzioni    penali
          sproporzionate o discriminatorie; 
                d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici  e
          conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 
                e)  azioni   giudiziarie   o   sanzioni   penali   in
          conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un
          conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione
          di crimini, reati o atti che rientrano  nelle  clausole  di
          esclusione di cui all'art. 10, comma 2; 
                e-bis)   azioni   giudiziarie   o   sanzioni   penali
          sproporzionate  o  discriminatorie  che  comportano   gravi
          violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del
          rifiuto di prestare servizio militare per motivi di  natura
          morale, religiosa, politica  o  di  appartenenza  etnica  o
          nazionale; 
                f)  atti  specificamente  diretti  contro  un  genere
          sessuale o contro l'infanzia.». 
              - Si riporta l'art. 15 della legge 4  agosto  1955,  n.
          848, recante (Ratifica ed esecuzione della Convenzione  per
          la salvaguardia dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
          fondamentali firmata a  Roma  il  4  novembre  1950  e  del
          Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,  firmato  a
          Parigi  il  20  marzo  1952),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221: 
              «Art. 15 (Deroga in caso di stato d'urgenza). -  1.  In
          caso di guerra o in caso di  altro  pericolo  pubblico  che
          minacci la vita della nazione, ogni Alta  Parte  Contraente
          puo' adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti
          dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui  la
          situazione lo richieda e a condizione che tali  misure  non
          siano in conflitto con gli  altri  obblighi  derivanti  dal
          diritto internazionale. 
              2. La  disposizione  precedente  non  autorizza  alcuna
          deroga all'art. 2, salvo il  caso  di  decesso  causato  da
          legittimi atti di guerra, e agli articoli 3,  4  (paragrafo
          1) e 7. 
              3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto
          di  deroga  tiene  informato  nel  modo  piu'  completo  il
          Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  sulle  misure
          prese  e  sui  motivi  che  le  hanno   determinate.   Deve
          ugualmente informare il Segretario Generale  del  Consiglio
          d'Europa della data in cui queste misure  cessano  d'essere
          in vigore  e  in  cui  le  disposizioni  della  Convenzione
          riacquistano piena applicazione.». 
              - La legge 25 ottobre 1977, n. 881,  reca  Ratifica  ed
          esecuzione del patto  internazionale  relativo  ai  diritti
          economici,  sociali  e   culturali,   nonche'   del   patto
          internazionale relativo ai diritti civili e  politici,  con
          protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a  New
          York  rispettivamente  il  16  e  il  19   dicembre   1966,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  7  dicembre  1977,  n.
          333, supplemento ordinario. 
              - La legge 3 novembre 1988, n. 498,  reca  Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione contro  la  tortura  ed  altre
          pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,  firmata
          a New York il 10 dicembre 1984, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 novembre 1988, n. 271, supplemento ordinario. 
              - Per completezza di informazione, si riporta il  testo
          dell'art. 33 della Convenzione di  Ginevra  del  28  luglio
          1951 (Statuto dei Rifugiati): 
              «Art. 33 (Divieto d'espulsione e di rinvio al confine).
          - 1. Nessuno Stato Contraente espellera' o respingera',  in
          qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini  di  territori
          in cui la sua vita o la sua liberta' sarebbero minacciate a
          motivo della sua razza,  della  sua  religione,  della  sua
          cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale  o
          delle sue opinioni politiche. 
              2. La presente disposizione non  puo'  tuttavia  essere
          fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli  debba
          essere considerato un pericolo per la sicurezza  del  paese
          in cui risiede oppure costituisca, a causa di una  condanna
          definitiva per un  crimine  o  un  delitto  particolarmente
          grave, una minaccia per la collettivita' di detto paese.». 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          dell'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art.  5  (Commissione  nazionale  per  il  diritto  di
          asilo). - 1. La Commissione nazionale  per  il  diritto  di
          asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli
          status di  protezione  internazionale  riconosciuti,  nelle
          ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre  2007,
          n. 251, oltre che  compiti  di  indirizzo  e  coordinamento
          delle   Commissioni   territoriali,   di    formazione    e
          aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di
          monitoraggio   della    qualita'    delle    procedure    e
          dell'attivita'  delle  Commissioni,   di   costituzione   e
          aggiornamento di una banca dati informatica  contenente  le
          informazioni  utili  al  monitoraggio  delle  richieste  di
          asilo, di costituzione e  aggiornamento  di  un  centro  di
          documentazione  sulla  situazione  socio-politico-economica
          dei Paesi di origine dei richiedenti, di  monitoraggio  dei
          flussi di richiedenti asilo,  anche  al  fine  di  proporre
          l'istituzione  di  nuove  Commissioni  territoriali  e   di
          fornire, ove necessario,  informazioni  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri per l'adozione del provvedimento  di
          cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,  n.
          286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con
          il Ministero degli  affari  esteri  ed  i  collegamenti  di
          carattere internazionale relativi all'attivita' svolta.  La
          Commissione costituisce punto nazionale di contatto per  lo
          scambio di informazioni con la Commissione europea e con le
          competenti autorita' degli altri Stati membri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 9, 10, commi  1  e
          2, 28-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   9   (Criteri   applicabili    alle    decisioni
          dell'autorita' accertante). - 1. Le decisioni sulle domande
          di protezione internazionale sono comunicate per iscritto. 
              2. La decisione con cui viene respinta una  domanda  e'
          corredata da motivazione di  fatto  e  di  diritto  e  deve
          recare   le   indicazioni   sui   mezzi   di   impugnazione
          ammissibili. 
              2-bis. La decisione con cui  e'  rigettata  la  domanda
          presentata dal richiedente di cui all'art. 2-bis, comma  5,
          e' motivata dando atto esclusivamente  che  il  richiedente
          non ha  dimostrato  la  sussistenza  di  gravi  motivi  per
          ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in
          relazione  alla  situazione  particolare  del   richiedente
          stesso.». 
              «Art. 10 (Garanzie  per  i  richiedenti  asilo).  -  1.
          All'atto della presentazione  della  domanda  l'ufficio  di
          polizia competente a riceverla informa il richiedente della
          procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante  il
          procedimento e dei tempi e mezzi  a  sua  disposizione  per
          corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
          fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di  cui
          al comma 2. L'ufficio di  polizia  informa  il  richiedente
          che, ove proveniente  da  un  Paese  designato  di  origine
          sicuro ai sensi dell'art. 2-bis,  la  domanda  puo'  essere
          rigettata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis. 
              (Omissis). 
              2.  La  Commissione  nazionale   redige,   secondo   le
          modalita' definite nel regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 38 un opuscolo informativo che illustra: 
                a) le fasi  della  procedura  per  il  riconoscimento
          della protezione internazionale,  comprese  le  conseguenze
          dell'allontanamento ingiustificato dai centri; 
                b) i principali  diritti  e  doveri  del  richiedente
          durante la sua permanenza in Italia; 
                c) le prestazioni sanitarie e  di  accoglienza  e  le
          modalita' per riceverle; 
                d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
          delle principali organizzazioni di tutela  dei  richiedenti
          protezione   internazionale,   nonche'   informazioni   sul
          servizio di cui al comma 2-bis; 
                d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri
          ai sensi dell'art. 2-bis.». 
              - Per l'art. 28  del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25, vedi i riferimenti normativi all'art. 3. 
              «Art. 28-bis (Procedure  accelerate).  -  1.  Nel  caso
          previsto dall'art. 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta
          la  domanda,  la  questura  provvede  immediatamente   alla
          trasmissione   della   documentazione    necessaria    alla
          Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
          di ricezione della documentazione, provvede  all'audizione.
          La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. 
              1-bis. Nel caso previsto dall'art. 28, comma 1, lettera
          c-ter, e dall'art. 29, comma 1,  lettera  b),  la  questura
          provvede   senza   ritardo    alla    trasmissione    della
          documentazione necessaria alla Commissione territoriale che
          adotta la decisione entro cinque giorni. 
              1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica  anche
          nel caso in cui  il  richiedente  presenti  la  domanda  di
          protezione internazionale  direttamente  alla  frontiera  o
          nelle zone di transito  di  cui  al  comma  1-quater,  dopo
          essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i
          relativi controlli, e nei casi di cui all'art. 28, comma 1,
          lettera c-ter). In  tali  casi  la  procedura  puo'  essere
          svolta  direttamente  alla  frontiera  o  nelle   zone   di
          transito. 
              1-quater. Ai fini di cui al comma  1-ter,  le  zone  di
          frontiera o di transito sono individuate  con  decreto  del
          Ministro dell'interno.  Con  il  medesimo  decreto  possono
          essere istituite fino  a  cinque  ulteriori  sezioni  delle
          Commissioni territoriali di cui all'art. 4,  comma  2,  per
          l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter. 
              2. I termini  di  cui  al  comma  1,  sono  raddoppiati
          quando: 
                a)  il  richiedente  rientra  in  una  delle  ipotesi
          previste dall'art. 28-ter 
                b) (abrogata); 
                c) quando il richiedente presenta  la  domanda,  dopo
          essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare,
          al  solo  scopo  di  ritardare  o  impedire  l'adozione   o
          l'esecuzione  di   un   provvedimento   di   espulsione   o
          respingimento. 
              (Omissis).». 
              - Per l'art. 32, comma  1  del  citato  decreto,  v.  i
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il regolamento (UE) del 26 giugno 2013,  n.  603  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce  l'«Eurodac»
          per il confronto delle  impronte  digitali  per  l'efficace
          applicazione  del  regolamento   (UE)   n.   604/2013   che
          stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
          Stato membro competente  per  l'esame  di  una  domanda  di
          protezione internazionale presentata  in  uno  degli  Stati
          membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide  e
          per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
          dalle autorita'  di  contrasto  degli  Stati  membri  e  da
          Europol a fini di contrasto, e che modifica il  regolamento
          (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per  la
          gestione operativa dei sistemi  IT  su  larga  scala  nello
          spazio di liberta', sicurezza e giustizia (rifusione). 
              - Per l'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto  2015,
          n. 142, v. i riferimenti normativi all'art. 3.