Art. 8 Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, (( ove non giustificato da gravi e comprovati motivi. ))». 2. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, (( ove non giustificato da gravi e comprovati motivi. ))».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: «Art. 9 (Cessazione). - 1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando: a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente riacquistata; c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza; d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato; e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato; f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato. 2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f) del comma 1 non si applicano quando il rifugiato puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale. 2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi. 3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione individuale della situazione personale dello straniero.». «Art. 15 (Cessazione). - 1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non e' piu' necessaria. 2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'art. 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il titolare di protezione sussidiaria puo' addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza ovvero, se si tratta di apolide, del Paese nel quale aveva la dimora abituale. 2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi.».