Art. 8 
 
                Disposizioni in materia di cessazione 
                   della protezione internazionale 
 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera  d),  e'  rilevante
ogni rientro nel Paese di origine, (( ove non giustificato da gravi e
comprovati motivi. ))». 
  2. All'articolo 15 del decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.
251, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante  ogni  rientro  nel
Paese di origine, (( ove  non  giustificato  da  gravi  e  comprovati
motivi. ))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 9 e 15 del decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251: 
              «Art. 9 (Cessazione).  -  1.  Uno  straniero  cessa  di
          essere rifugiato quando: 
                a) si sia  volontariamente  avvalso  di  nuovo  della
          protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; 
                b)   avendo   perso    la    cittadinanza,    l'abbia
          volontariamente riacquistata; 
                c) abbia acquistato la cittadinanza  italiana  ovvero
          altra cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui
          ha acquistato la cittadinanza; 
                d) si sia volontariamente ristabilito nel  Paese  che
          ha lasciato o in cui non ha fatto  ritorno  per  timore  di
          essere perseguitato; 
                e) non possa  piu'  rinunciare  alla  protezione  del
          Paese di cui ha la cittadinanza, perche' sono  venute  meno
          le circostanze  che  hanno  determinato  il  riconoscimento
          dello status di rifugiato; 
                f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare
          nel Paese nel quale aveva la dimora abituale, perche'  sono
          venute  meno  le  circostanze  che  hanno  determinato   il
          riconoscimento dello status di rifugiato. 
              2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del  comma
          1, il cambiamento delle circostanze deve avere  una  natura
          non temporanea e tale da eliminare  il  fondato  timore  di
          persecuzioni e non devono sussistere gravi motivi umanitari
          che impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
              2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere e) e f)  del
          comma 1 non si applicano quando il rifugiato  puo'  addurre
          motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
          da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
          ha la cittadinanza ovvero, se si  tratta  di  apolide,  del
          Paese nel quale aveva la dimora abituale. 
              2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera  d),  e'
          rilevante ogni  rientro  nel  Paese  di  origine,  ove  non
          giustificato da gravi e comprovati motivi. 
              3. La  cessazione  e'  dichiarata  sulla  base  di  una
          valutazione individuale della  situazione  personale  dello
          straniero.». 
              «Art. 15 (Cessazione). - 1. La cessazione dello  status
          di protezione sussidiaria e' dichiarata su base individuale
          quando le circostanze che hanno indotto  al  riconoscimento
          sono venute meno o  sono  mutate  in  misura  tale  che  la
          protezione non e' piu' necessaria. 
              2. Per produrre gli effetti  di  cui  al  comma  1,  e'
          necessario che le mutate circostanze abbiano  natura  cosi'
          significativa e non temporanea che la  persona  ammessa  al
          beneficio della protezione sussidiaria non sia piu' esposta
          al rischio effettivo di danno grave di cui  all'art.  14  e
          non  devono   sussistere   gravi   motivi   umanitari   che
          impediscono il ritorno nel Paese di origine. 
              2-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
          quando il titolare di protezione sussidiaria  puo'  addurre
          motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali
          da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese di cui
          ha la cittadinanza ovvero, se si  tratta  di  apolide,  del
          Paese nel quale aveva la dimora abituale. 
              2-ter. Ai fini di cui al comma  2,  e'  rilevante  ogni
          rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi
          e comprovati motivi.».