Art. 9 
 
Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda  presentata
                           alla frontiera 
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  (( 0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis) "domanda reiterata":  un'ulteriore  domanda  di  protezione
internazionale presentata dopo che e' stata  adottata  una  decisione
definitiva su una domanda  precedente,  anche  nel  caso  in  cui  il
richiedente  abbia  esplicitamente  ritirato  la  domanda  ai   sensi
dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale  abbia
adottato una decisione di estinzione del procedimento  o  di  rigetto
della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2;» )); 
  a) all'articolo 7 il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che: 
  a) debbono essere estradati verso un altro Stato  in  virtu'  degli
obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; 
  b) debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale  penale
internazionale; 
  c)  debbano  essere  avviati  verso  un  altro  Stato   dell'Unione
competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale; 
  d) hanno presentato una prima domanda reiterata al  solo  scopo  di
ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di   una   decisione   che   ne
comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale; 
  e) manifestano la volonta' di presentare un'altra domanda reiterata
a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una
prima domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma  1,  o  dopo
una decisione definitiva che respinge la prima domanda  reiterata  ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere b) e b-bis).»; 
  b) all'articolo 28-bis: 
      1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso previsto dall'articolo ((  28,  comma  1,  lettera
c-ter), e dall'articolo )) 29,  comma  1,  lettera  b),  la  questura
provvede  senza  ritardo  alla  trasmissione   della   documentazione
necessaria alla Commissione  territoriale  che  adotta  la  decisione
entro cinque giorni. 
  1-ter. La procedura di cui al comma 1 si applica anche nel caso  in
cui il richiedente presenti la domanda di  protezione  internazionale
direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al  comma
1-quater, dopo essere stato fermato per  avere  eluso  o  tentato  di
eludere i relativi controlli(( , e nei casi di cui  all'articolo  28,
comma 1, lettera c-ter) )). In tali casi  la  procedura  puo'  essere
svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito. 
  1-quater. Ai fini di cui al comma 1-ter, le zone di frontiera o  di
transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.  Con
il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque  ulteriori
sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo  4,  comma
2, per l'esame delle domande di cui al medesimo comma 1-ter.»; 
  2) al comma 2, la lettera b) e' abrogata; 
  3) al comma 2, lettera c), le parole «dopo essere stato fermato per
avere eluso o tentato di eludere i  controlli  di  frontiera  ovvero»
sono soppresse; 
  c) all'articolo 29, comma 1-bis, l'ultimo periodo e' abrogato; 
  d) dopo  l'articolo  29  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  29-bis
(Domanda reiterata in fase  di  esecuzione  di  un  provvedimento  di
allontanamento). - 1. Nel caso in cui lo straniero  abbia  presentato
una  prima  domanda  reiterata  nella  fase  di  esecuzione   di   un
provvedimento che ne  comporterebbe  l'imminente  allontanamento  dal
territorio nazionale, la  domanda  e'  considerata  inammissibile  in
quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire  l'esecuzione
del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della
domanda ai sensi dell'articolo 29.»; 
  e) all'articolo 35-bis: 
  1) al comma 3, lettera d), le parole «di cui all'art. 28-bis, comma
2,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo  28-bis,
commi 1-ter e 2,»; 
  2) al comma 5 le parole: «, per la seconda volta,» sono soppresse. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),  e'  autorizzata
la spesa di 1.860.915 euro a decorrere dall'anno  2019.  Ai  relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39. 
  ((  2-bis.  Al  fine  di  velocizzare  l'esame  delle  domande   di
protezione  internazionale  pendenti,  con   decreto   del   Ministro
dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata
massima  di  otto   mesi,   ulteriori   sezioni   delle   Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio  2008,  n.  25,
fino ad un numero massimo di dieci. 
  2-ter. Per le finalita' di cui al comma  2-bis  e'  autorizzata  la
spesa di 2.481.220  euro  per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si
provvede ai sensi dell'articolo 39. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 28-bis del citato decreto  legislativo  n.
          251/2007, v. i riferimenti normativi all'art. 7-bis. 
              - Per l'art. 35-bis del citato decreto  legislativo  n.
          251/2007, v. i riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 7 e  29  del
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto s'intende per: 
                a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione  relativa
          allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il  28  luglio
          1951, ratificata con  legge  24  luglio  1954,  n.  722,  e
          modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio  1967,
          ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; 
                b) «domanda di protezione internazionale o domanda di
          asilo  o  domanda»:  la  domanda  presentata   secondo   le
          procedure  previste  dal  presente  decreto,   diretta   ad
          ottenere lo status di rifugiato o lo status  di  protezione
          sussidiaria; 
                b-bis) domanda  reiterata:  un'ulteriore  domanda  di
          protezione internazionale  presentata  dopo  che  e'  stata
          adottata  una   decisione   definitiva   su   una   domanda
          precedente, anche nel caso  in  cui  il  richiedente  abbia
          esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'art. 23  e
          nel caso in cui la Commissione territoriale abbia  adottato
          una decisione di estinzione del procedimento o  di  rigetto
          della domanda ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2; 
                c)  «richiedente»:  il  cittadino  straniero  che  ha
          presentato la domanda di  protezione  internazionale  sulla
          quale  non  e'  stata   ancora   adottata   una   decisione
          definitiva; 
                d)   «rifugiato»:   cittadino   di   un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea il  quale,  per  il  timore
          fondato  di  essere  perseguitato  per  motivi  di   razza,
          religione, nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato
          gruppo sociale o opinione  politica,  si  trova  fuori  dal
          territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e  non  puo'
          o, a causa  di  tale  timore,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova  fuori
          dal territorio nel quale aveva  precedentemente  la  dimora
          abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo'  o,
          a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno,  ferme
          le cause di esclusione previste dall'art.  10  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da  parte
          dello Stato di un cittadino straniero  quale  rifugiato,  a
          seguito  dell'accoglimento  della  domanda  di   protezione
          internazionale, secondo le procedure definite dal  presente
          decreto; 
                f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»:
          cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o
          apolide  che  non   possiede   i   requisiti   per   essere
          riconosciuto  come  rifugiato,   ma   nei   cui   confronti
          sussistono fondati motivi di ritenere  che,  se  ritornasse
          nel Paese di  origine,  o,  nel  caso  di  un  apolide,  se
          ritornasse nel Paese nel  quale  aveva  precedentemente  la
          dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di  subire
          un grave danno  come  definito  dall'art.  14  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale  non  puo'
          o, a causa di  tale  rischio,  non  vuole  avvalersi  della
          protezione di detto Paese; 
                g)   «status   di   protezione    sussidiaria»:    il
          riconoscimento  da  parte  dello  Stato  di  un   cittadino
          straniero   quale   persona   ammessa    alla    protezione
          sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della  domanda  di
          protezione internazionale, secondo  le  procedure  definite
          dal presente decreto; 
                h) «minore non accompagnato»: il cittadino  straniero
          di eta' inferiore agli anni  diciotto  che  si  trova,  per
          qualsiasi  causa,  nel  territorio  nazionale,   privo   di
          assistenza e di rappresentanza legale; 
                h-bis)  «persone  vulnerabili»:  minori;  minori  non
          accompagnati;  disabili,  anziani,  donne   in   stato   di
          gravidanza, genitori  singoli  con  figli  minori,  vittime
          della tratta di esseri  umani,  persone  affette  da  gravi
          malattie o da disturbi mentali; persone  per  le  quali  e'
          accertato che hanno subito torture, stupri  o  altre  forme
          gravi di violenza psicologica, fisica o  sessuale,  vittime
          di mutilazioni genitali; 
                i) UNHCR: l'Alto Commissariato  delle  Nazioni  Unite
          per i rifugiati; 
                i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio
          europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal  regolamento
          (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 19 maggio 2010; 
                m) (soppressa)». 
              «Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento
          della  protezione  internazionale).  -  1.  Le  Commissioni
          territoriali  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale, di seguito Commissioni  territoriali,  sono
          insediate presso le prefetture -  uffici  territoriali  del
          Governo che forniscono il necessario supporto organizzativo
          e logistico, con il coordinamento del Dipartimento  per  le
          liberta'   civili   e    l'immigrazione    del    Ministero
          dell'interno. 
              1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato
          un  numero  di  funzionari   amministrativi   con   compiti
          istruttori non inferiore a quattro individuati  nell'ambito
          del contingente  di  personale  altamente  qualificato  per
          l'esercizio di funzioni di carattere specialistico  di  cui
          all'art. 12 del decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile  2017,
          n. 46. 
              2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel  numero
          massimo di venti. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,
          sentita la Commissione nazionale per il diritto  di  asilo,
          sono individuate le sedi e le  circoscrizioni  territoriali
          in cui operano le Commissioni, in modo  da  assicurarne  la
          distribuzione sull'intero territorio nazionale. 
              2-bis. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  presso
          ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite,
          al verificarsi di un eccezionale incremento  delle  domande
          di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e  per
          il  tempo  strettamente  necessario  da  determinare  nello
          stesso decreto, una o piu' sezioni fino a un numero massimo
          complessivo di trenta per  l'intero  territorio  nazionale.
          Alle sezioni si applicano le  disposizioni  concernenti  le
          Commissioni territoriali. 
              3.  Le  Commissioni  territoriali  sono  composte,  nel
          rispetto del principio  di  equilibrio  di  genere,  da  un
          funzionario della carriera  prefettizia,  con  funzioni  di
          presidente, nominato con decreto del Ministro dell'interno,
          sentita la Commissione nazionale, da un esperto in  materia
          di protezione internazionale e di tutela dei diritti  umani
          designato dall'UNHCR e dai  funzionari  amministrativi  con
          compiti istruttori assegnati alla medesima  Commissione  ai
          sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del  Capo
          Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
          Ministero dell'interno, sentita la  Commissione  nazionale.
          Il presidente della Commissione svolge  l'incarico  in  via
          esclusiva. Il decreto  di  nomina  puo'  prevedere  che  la
          funzione di presidente delle sezioni o di  alcune  di  esse
          sia svolta in via esclusiva. Il provvedimento di nomina dei
          componenti  della  Commissione  territoriale  e'   adottato
          previa  valutazione   dell'insussistenza   di   motivi   di
          incompatibilita' derivanti da situazioni  di  conflitto  di
          interesse,  diretto  o  indiretto,  anche  potenziale.  Per
          ciascun componente con funzioni  di  presidente  e  per  il
          componente designato dall'UNHCR sono nominati  uno  o  piu'
          componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed  e'
          rinnovabile. Alle sedute della Commissione  partecipano  il
          funzionario  prefettizio  con   funzioni   di   presidente,
          l'esperto  designato  dall'UNHCR  e  due   dei   funzionari
          amministrativi  con  compiti  istruttori   assegnati   alla
          medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra  cui  il
          funzionario che ha svolto il colloquio ai  sensi  dell'art.
          12, comma 1-bis. Il presidente della  Commissione  fissa  i
          criteri per  l'assegnazione  delle  istanze  ai  funzionari
          amministrativi   con   compiti   istruttori   e   per    la
          partecipazione dei medesimi funzionari  alle  sedute  della
          Commissione. Le  Commissioni  territoriali  possono  essere
          integrate, su richiesta del  presidente  della  Commissione
          nazionale per il diritto di asilo, da  un  funzionario  del
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale come componente a tutti gli effetti, quando,
          in  relazione  a  particolari   afflussi   di   richiedenti
          protezione   internazionale,   sia   necessario   acquisire
          specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero
          in merito alla situazione dei  Paesi  di  provenienza.  Ove
          necessario, le Commissioni possono essere presiedute  anche
          da funzionari della carriera prefettizia  in  posizione  di
          collocamento a riposo da non oltre due anni. Al  presidente
          ed ai componenti effettivi o supplenti e' corrisposto,  per
          la partecipazione alle sedute della Commissione, un gettone
          giornaliero  di  presenza.  L'ammontare  del   gettone   di
          presenza  e'   determinato   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze. 
              3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue
          sezioni  opera  con   indipendenza   di   giudizio   e   di
          valutazione. 
              3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo
          cura  la  predisposizione  di  corsi  di   formazione   per
          componente delle Commissioni territoriali,  anche  mediante
          convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'interno  con  le
          Universita' degli studi. I componenti che hanno partecipato
          ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai  corsi
          di formazione iniziale di cui all'art. 15, comma 1. 
              4.  Le  Commissioni   territoriali   sono   validamente
          costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
          di cui al comma 3, settimo periodo,  e  deliberano  con  il
          voto favorevole  di  almeno  tre  componenti.  In  caso  di
          parita'  prevale  il  voto  del  presidente.  Le   medesime
          disposizioni si applicano nel caso  di  integrazione  delle
          Commissioni  territoriali  ai  sensi  del  comma  3,   nono
          periodo. 
              5. La  competenza  delle  Commissioni  territoriali  e'
          determinata sulla base della circoscrizione territoriale in
          cui e' presentata la domanda ai sensi dell'art.  26,  comma
          1. Nel caso di richiedenti presenti  in  una  struttura  di
          accoglienza ovvero trattenuti in un centro di cui  all'art.
          14 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  la
          competenza  e'  determinata  in  base  alla  circoscrizione
          territoriale  in  cui  sono  collocati  la   struttura   di
          accoglienza o il centro. Nel caso in cui  nel  corso  della
          procedura  si  rende  necessario   il   trasferimento   del
          richiedente,  la  competenza  all'esame  della  domanda  e'
          assunta  dalla   Commissione   nella   cui   circoscrizione
          territoriale sono collocati la struttura ovvero  il  centro
          di  nuova  destinazione.  Se  prima  del  trasferimento  il
          richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane
          in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si
          e' svolto il colloquio. 
              5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza  della
          commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il
          colloquio,  la  competenza  all'esame  delle   domande   di
          protezione  internazionale  puo'  essere  individuata,  con
          provvedimento del Presidente  della  Commissione  nazionale
          per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto
          del  numero   dei   procedimenti   assegnati   a   ciascuna
          Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o  domicilio
          comunicati dall'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 2. 
              6. Le attivita'  di  supporto  delle  commissioni  sono
          svolte dal personale  in  servizio  appartenente  ai  ruoli
          dell'Amministrazione civile dell'interno.». 
              «Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
          durante l'esame della domanda).  -  1.  Il  richiedente  e'
          autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla
          decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'art.
          32. 
              2. La previsione di cui al comma 1  non  si  applica  a
          coloro che: 
                a) debbono essere estradati verso un altro  Stato  in
          virtu' degli obblighi previsti da  un  mandato  di  arresto
          europeo; 
                b) debbono essere consegnati ad una  Corte  o  ad  un
          Tribunale penale internazionale; 
                c)  debbano  essere  avviati  verso  un  altro  Stato
          dell'Unione  competente   per   l'esame   dell'istanza   di
          protezione internazionale; 
                d) hanno presentato una prima  domanda  reiterata  al
          solo scopo di ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di  una
          decisione che ne comporterebbe  l'imminente  allontanamento
          dal territorio nazionale; 
                e) manifestano la  volonta'  di  presentare  un'altra
          domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che
          considera inammissibile  una  prima  domanda  reiterata  ai
          sensi  dell'art.  29,  comma  1,  o  dopo   una   decisione
          definitiva che respinge la prima domanda reiterata ai sensi
          dell'art. 32, comma 1, lettere b) e b-bis).». 
              «Art. 29 (Casi di inammissibilita' della domanda). - 1.
          La  Commissione  territoriale  dichiara  inammissibile   la
          domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: 
                a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato  da
          uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra  e  possa
          ancora avvalersi di tale protezione; 
                b) il richiedente ha reiterato identica domanda  dopo
          che  sia  stata  presa  una  decisione   da   parte   della
          Commissione stessa senza addurre nuovi elementi  in  merito
          alle sue condizioni personali o  alla  situazione  del  suo
          Paese di origine. 
              1-bis. Nei casi di  cui  al  comma  1,  la  domanda  e'
          sottoposta ad esame preliminare  da  parte  del  Presidente
          della Commissione, diretto ad accertare se emergono o  sono
          stati addotti, da parte del  richiedente,  nuovi  elementi,
          rilevanti  ai  fini  del  riconoscimento  della  protezione
          internazionale. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a),
          il Presidente della Commissione procede anche all'audizione
          del   richiedente   sui   motivi   addotti    a    sostegno
          dell'ammissibilita' della domanda nel suo caso specifico.». 
              - Per l'art. 23-bis del citato decreto  legislativo  n.
          25/2008, v. i riferimenti normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del  citato  decreto
          legislativo n. 25/2008: 
              «Art. 23 (Ritiro della domanda). - 1. Nel caso  in  cui
          il  richiedente  decida  di  ritirare  la   domanda   prima
          dell'audizione    presso    la    competente    Commissione
          territoriale, il ritiro  e'  formalizzato  per  iscritto  e
          comunicato  alla  Commissione  territoriale  che   dichiara
          l'estinzione del procedimento.».