(( Art. 10-bis 
 
Disposizioni di semplificazione in tema di  fatturazione  elettronica
                     per gli operatori sanitari 
 
  1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti  all'invio  dei
dati al Sistema tessera sanitaria, ai  fini  dell'elaborazione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  ai  sensi  dell'articolo  3,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e  dei
relativi decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
esonerati   dall'obbligo   di   fatturazione   elettronica   di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al  Sistema
tessera sanitaria. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   3   e   4
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
          n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
          precompilata): 
              "Art. 3.  Trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai contribuenti 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi,  le   aziende   sanitarie   locali,   le   aziende
          ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico,  i  policlinici  universitari,  le   farmacie,
          pubbliche   e   private,   i   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  le   strutture   per   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati  per
          l'erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti  all'Albo
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  inviano  al
          Sistema tessera sanitaria, secondo  le  modalita'  previste
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26
          marzo 2008, attuativo dell'articolo 50,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, i dati relativi alle  prestazioni
          erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste  nel
          comma  2,  ai  fini  della  loro   messa   a   disposizione
          dell'Agenzia delle entrate. Le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' operative relative alla  trasmissione  telematica
          dei dati, sono  rese  disponibili  sul  sito  internet  del
          Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni
          sanitarie erogate  a  partire  dal  1°  gennaio  2016  sono
          inviati al  Sistema  tessera  sanitaria,  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma, anche  da  parte  delle
          strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
          e non accreditate. 
              3-bis. Omissis. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalita'  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva  o
          errata trasmissione dei dati di cui al periodo  precedente,
          si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
          della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  e   successive
          modificazioni. 
              Omissis." 
              Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
          legislativo n. 127 del 2015 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 10.