Art. 11 
 
 Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture 
 
  1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:  «g-bis)
data in cui e' effettuata la cessione di beni  o  la  prestazione  di
servizi ovvero data in cui e' corrisposto in  tutto  o  in  parte  il
corrispettivo,  sempreche'  tale  data  sia  diversa  dalla  data  di
emissione della fattura; »; 
  b) al comma 4, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «La
fattura   e'   emessa   entro   dieci    giorni    dall'effettuazione
dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ». 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere  dal  1°
luglio 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  4  dell'articolo  21
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              "1. Omissis. 
              2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
              a) data di emissione; 
              b)  numero  progressivo  che  la  identifichi  in  modo
          univoco; 
              c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o
          prestatore, del rappresentante fiscale  nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
              d)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cedente  o
          prestatore; 
              e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o
          committente, del rappresentante fiscale nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
              f) numero di partita IVA  del  soggetto  cessionario  o
          committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito
          in un altro Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di
          identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato  membro   di
          stabilimento; nel caso in cui il cessionario o  committente
          residente o domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  non
          agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
          fiscale; 
              g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
              g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni  o
          la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto
          in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale  data
          sia diversa dalla data di emissione della fattura; 
              h)  corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per   la
          determinazione  della  base  imponibile,  compresi   quelli
          relativi ai beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2; 
              i) corrispettivi relativi  agli  altri  beni  ceduti  a
          titolo di sconto, premio o abbuono; 
              l) aliquota, ammontare dell'imposta  e  dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
              m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427; 
              n) annotazione che la stessa e' emessa, per  conto  del
          cedente o prestatore, dal cessionario o committente  ovvero
          da un terzo. 
              3. Omissis 
              4.  La   fattura   e'   emessa   entro   dieci   giorni
          dall'effettuazione  dell'operazione  determinata  ai  sensi
          dell'articolo  6.  La  fattura  cartacea  e'  compilata  in
          duplice esemplare  di  cui  uno  e'  consegnato  o  spedito
          all'altra parte. In deroga  a  quanto  previsto  nel  primo
          periodo: 
              a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
          risulta da documento di  trasporto  o  da  altro  documento
          idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'  effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, nonche' per le prestazioni  di  servizi  individuabili
          attraverso idonea documentazione, effettuate  nello  stesso
          mese solare  nei  confronti  del  medesimo  soggetto,  puo'
          essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio  delle
          operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
          di effettuazione delle medesime; 
              b) per le cessioni di beni effettuate  dal  cessionario
          nei confronti di un  soggetto  terzo  per  il  tramite  del
          proprio  cedente  la  fattura  e'  emessa  entro  il   mese
          successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; 
              c) per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio di un altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi
          dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno
          15  del  mese  successivo   a   quello   di   effettuazione
          dell'operazione; 
              d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6,
          sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un  soggetto
          passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura  e'
          emessa entro il giorno 15 del mese successivo a  quello  di
          effettuazione dell'operazione. 
              Omissis."