Art. 13 
 
Disposizioni  di  semplificazione  in  tema  di  registrazione  degli
                              acquisti 
 
  1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, le parole « Il  contribuente  deve  numerare  in
ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo 17  e  deve  annotarle  in  apposito  registro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Il  contribuente  deve  annotare  in  un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai  beni
e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte
o professione, comprese quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo 17, »; 
  b) al secondo comma, le parole «  il  numero  progressivo  ad  essa
attribuito, » sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 25 Registrazione degli acquisti 
              Il contribuente deve annotare in un  apposito  registro
          le fatture e le bollette doganali relative  ai  beni  e  ai
          servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
          arte o professione, comprese  quelle  emesse  a  norma  del
          secondo  comma   dell'articolo   17,   anteriormente   alla
          liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto
          alla detrazione della relativa imposta e comunque entro  il
          termine  di  presentazione  della   dichiarazione   annuale
          relativa  all'anno  di  ricezione  della  fattura   e   con
          riferimento al medesimo anno. 
              Dalla registrazione  devono  risultare  la  data  della
          fattura o  bolletta,  la  ditta,  denominazione  o  ragione
          sociale del cedente del bene  o  prestatore  del  servizio,
          ovvero il nome e cognome  se  non  si  tratta  di  imprese,
          societa'  o  enti,   nonche'   l'ammontare   imponibile   e
          l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 
              Per  le  fatture  relative  alle  operazioni   di   cui
          all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono  essere  indicati,
          in  luogo  dell'ammontare  dell'imposta,   il   titolo   di
          inapplicabilita' di  essa  e,  eventualmente,  la  relativa
          norma. 
              La disposizione del comma precedente si  applica  anche
          per le fatture relative a prestazioni di  trasporto  e  per
          quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
          quale ne sia l'importo."