(( Art. 15-bis 
 
 Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica 
 
  1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
  « g-ter) le  cause  che  possono  consentire  alle  amministrazioni
destinatarie delle  fatture  elettroniche  di  rifiutare  le  stesse,
nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al
cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti  impropri  e  di
armonizzare tali modalita' con le regole  tecniche  del  processo  di
fatturazione elettronica tra privati.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 213 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1. 
              213. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, sono  definite,
          in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
          pubblico di connettivita' (SPC): 
              a) le regole di identificazione  univoca  degli  uffici
          centrali e  periferici  delle  amministrazioni  destinatari
          della fatturazione; 
              b)  le  regole   tecniche   relative   alle   soluzioni
          informatiche   da   utilizzare   per   l'emissione   e   la
          trasmissione delle fatture elettroniche e le  modalita'  di
          integrazione con il Sistema di interscambio; 
              c) le linee guida  per  l'adeguamento  delle  procedure
          interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
          alla gestione delle fatture elettroniche; 
              d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui  al  comma
          209,   limitatamente    a    determinate    tipologie    di
          approvvigionamenti; 
              e) la disciplina dell'utilizzo, tanto  da  parte  degli
          operatori economici, quanto da parte delle  amministrazioni
          interessate, di  intermediari  abilitati,  ivi  compresi  i
          certificatori accreditati ai  sensi  dell'articolo  29  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  allo  svolgimento  delle
          attivita' informatiche  necessarie  all'assolvimento  degli
          obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; 
              f) le eventuali misure di  supporto,  anche  di  natura
          economica, per le piccole e medie imprese; 
              g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
          di cui al comma 209 e i divieti di cui al  comma  210,  con
          possibilita' di introdurre  gradualmente  il  passaggio  al
          sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica; 
              g-bis)  le   regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'articolo 21, comma 3, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, per ogni fine di legge. 
              g-ter)   le   cause   che   possono   consentire   alle
          amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche  di
          rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche  con  le
          quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore,  anche
          al fine di evitare rigetti impropri e di  armonizzare  tali
          modalita'  con  le  regole   tecniche   del   processo   di
          fatturazione elettronica tra privati."