Art. 16 
 
                    Giustizia tributaria digitale 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 16-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Comunicazioni,
notificazioni e depositi telematici »; 
  2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal  seguente:  «La
comunicazione si intende perfezionata con la ricezione  avvenuta  nei
confronti di almeno uno dei difensori della parte. »; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Nelle  ipotesi  di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata
del difensore o della parte ed ove lo stesso non  sia  reperibile  da
pubblici elenchi,  ovvero  nelle  ipotesi  di  mancata  consegna  del
messaggio di posta elettronica certificata per  cause  imputabili  al
destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di  cui
al  periodo  precedente  le  notificazioni  sono  eseguite  ai  sensi
dell'articolo 16. »; 
  4) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Le  parti,  i
consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo  7,  comma  2,
notificano  e  depositano  gli  atti  processuali  i  documenti  e  i
provvedimenti   giurisdizionali    esclusivamente    con    modalita'
telematiche,  secondo  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  e
nei  successivi  decreti  di  attuazione.  In  casi  eccezionali,  il
Presidente della Commissione tributaria o il Presidente  di  sezione,
se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero  il  collegio  se  la
questione  sorge  in  udienza,  con  provvedimento  motivato  possono
autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle  telematiche.
»; 
  5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti  che
stanno in giudizio senza assistenza tecnica  ai  sensi  dell'articolo
12, comma 2, hanno facolta' di  utilizzare,  per  le  notifiche  e  i
depositi, le modalita'  telematiche  indicate  nel  comma  3,  previa
indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le
notificazioni. »; 
  b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente: 
  « Art. 25-bis. - (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al
fine del deposito e della notifica con  modalita'  telematiche  della
copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di
parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su
supporto analogico e detenuto in originale o in  copia  conforme,  il
difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'  esteso,  anche
per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti
presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della
Commissione tributaria ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di
segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,  presenti  nel  fascicolo
informatico o trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se  privi
dell'attestazione di conformita' all'originale da parte  dell'ufficio
di segreteria. 
  3. La copia informatica  o  cartacea  munita  dell'attestazione  di
conformita' ai sensi dei commi precedenti  equivale  all'originale  o
alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento  detenuto  ovvero
presente nel fascicolo informatico. 
  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo,
esonera dal pagamento dei diritti di copia. 
  5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i  soggetti  di
cui al presente  articolo  assumono  ad  ogni  effetto  la  veste  di
pubblici ufficiali. ». 
  2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti
possono utilizzare in ogni grado di giudizio  la  modalita'  prevista
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  23  dicembre
2013, n. 163, e dai  relativi  decreti  attuativi,  indipendentemente
dalla  modalita'  prescelta  da  controparte  nonche'   dall'avvenuto
svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche. 
  3. In tutti i casi in cui  debba  essere  fornita  la  prova  della
notificazione  o  della  comunicazione  eseguite  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata e non sia possibile  fornirla  con  modalita'
telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono  l'ente
impositore,  l'agente  della  riscossione  ed  i  soggetti   iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, provvedono ai sensi  dell'articolo  9,  commi  1-bis  e
1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n.  53.  I  soggetti  di  cui  al
periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad  ogni
effetto la veste di pubblico ufficiale. 
  4. La  partecipazione  delle  parti  all'udienza  pubblica  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata  da  almeno
una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo,  mediante  un
collegamento audiovisivo  tra  l'aula  di  udienza  e  il  luogo  del
domicilio indicato  dal  contribuente,  dal  difensore,  dall'ufficio
impositore o dai soggetti della riscossione  con  modalita'  tali  da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi  e  la  possibilita'  di  udire
quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega  in
audiovisione e' equiparato  all'aula  di  udienza.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  direttore  generale  delle  finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria  e  l'Agenzia  per
l'Italia Digitale, sono individuate le regole  tecnico-operative  per
consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione
della visione delle relative immagini, e  le  Commissioni  tributarie
presso le  quali  attivare  l'udienza  pubblica  a  distanza.  Almeno
un'udienza per ogni  mese  e  per  ogni  sezione  e'  riservata  alla
trattazione di controversie  per  le  quali  e'  stato  richiesto  il
collegamento audiovisivo a distanza. 
  5. Le disposizioni di cui alla lettera a),  numeri  4)  e  5),  del
comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in  primo  e  in  secondo
grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.  25-bis,  comma
4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai
sensi dell'articolo 26. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  16-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 16-bis Comunicazioni,  notificazioni  e  depositi
          telematici 
              1. Le  comunicazioni  sono  effettuate  anche  mediante
          l'utilizzo della posta elettronica  certificata,  ai  sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni. Tra  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate  ai
          sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo  n.  82  del
          2005. L'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del
          difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo
          atto difensivo. La comunicazione  si  intende  perfezionata
          con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno  uno  dei
          difensori della parte. 
              2. Nelle ipotesi di mancata indicazione  dell'indirizzo
          di posta elettronica  certificata  del  difensore  o  della
          parte ed ove lo  stesso  non  sia  reperibile  da  pubblici
          elenchi, ovvero  nelle  ipotesi  di  mancata  consegna  del
          messaggio  di  posta  elettronica  certificata  per   cause
          imputabili al destinatario, le comunicazioni sono  eseguite
          esclusivamente  mediante  deposito  in   segreteria   della
          Commissione  tributaria.  Nei  casi  di  cui   al   periodo
          precedente  le  notificazioni  sono   eseguite   ai   sensi
          dell'articolo 16. 
              3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
          nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli  atti
          processuali i documenti e i  provvedimenti  giurisdizionali
          esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   secondo   le
          disposizioni   contenute   nel   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163,  e
          nei successivi decreti di attuazione. In casi  eccezionali,
          il Presidente della Commissione tributaria o il  Presidente
          di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo,  ovvero
          il  collegio  se  la  questione  sorge  in   udienza,   con
          provvedimento motivato possono autorizzare il deposito  con
          modalita' diverse da quelle telematiche. 
              3-bis.  I  soggetti  che  stanno  in   giudizio   senza
          assistenza tecnica ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  2,
          hanno  facolta'  di  utilizzare,  per  le  notifiche  e   i
          depositi, le modalita' telematiche indicate  nel  comma  3,
          previa indicazione nel ricorso o nel primo  atto  difensivo
          dell'indirizzo di posta elettronica  certificata  al  quale
          ricevere le comunicazioni e le notificazioni. 
              4. L'indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata   valevole   per   le   comunicazioni   e    le
          notificazioni equivale  alla  comunicazione  del  domicilio
          eletto." 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  16-bis
          del citato decreto legislativo n. 546 del 1992,  nel  testo
          vigente antecedentemente alla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge: 
              "Articolo 16 bis - 
              Comunicazione e notificazioni per via telematica. 
              In vigore dal 01/01/2016 
              1. - 2. Omissis. 
              3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la
          competente Commissione tributaria possono avvenire  in  via
          telematica secondo le disposizioni  contenute  nel  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  23  dicembre
          2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione. 
              4. Omissis." 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          23 dicembre 2013, n. 163 recante  "Regolamento  recante  la
          disciplina dell'uso di strumenti informatici  e  telematici
          nel processo tributario in  attuazione  delle  disposizioni
          contenute nell'articolo 39, comma 8,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111" e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 2014, n. 37. 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  53  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 53. Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali 
              1. Presso  il  Ministero  delle  finanze  e'  istituito
          l'albo  dei  soggetti  privati  abilitati   ad   effettuare
          attivita' di liquidazione e di accertamento dei  tributi  e
          quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate  delle
          province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
          21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni  di  atti
          civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati  e
          procuratori legali): 
              "Art. 9 
              1. Nei casi in cui il cancelliere  deve  prendere  nota
          sull'originale     del     provvedimento      dell'avvenuta
          notificazione di un atto di opposizione o di  impugnazione,
          ai sensi dell'art. 645 del codice  di  procedura  civile  e
          dell'art.  123   delle   disposizioni   per   l'attuazione,
          transitorie e di  coordinamento  del  codice  di  procedura
          civile,  il  notificante  provvede,  contestualmente   alla
          notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il
          cancelliere   del   giudice   che   ha    pronunciato    il
          provvedimento. 
              1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con
          modalita'  telematiche   dell'atto   notificato   a   norma
          dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae  copia  su  supporto
          analogico del messaggio di posta  elettronica  certificata,
          dei suoi allegati e della ricevuta  di  accettazione  e  di
          avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai  documenti
          informatici da cui sono tratte ai sensi  dell'articolo  23,
          comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba  fornire
          prova della notificazione e non sia possibile fornirla  con
          modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del citato
          decreto legislativo n. 546 del 1992: 
              "Art. 34 Discussione in pubblica udienza 
              1. All'udienza pubblica il relatore espone al  collegio
          i fatti e le  questioni  della  controversia  e  quindi  il
          presidente ammette le parti presenti alla discussione. 
              2.  Dell'udienza  e'  redatto  processo   verbale   dal
          segretario. 
              3. La commissione puo' disporre il  differimento  della
          discussione  a  udienza  fissa,  su  istanza  della   parte
          interessata, quando la sua  difesa  tempestiva,  scritta  o
          orale,  e'  resa  particolarmente  difficile  a  causa  dei
          documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle  altre
          parti.  Si  applica  l'art.  31,  comma  2,  salvo  che  il
          differimento sia disposto in udienza  con  tutte  le  parti
          costituite presenti."